Indivisibilità delle garanzie reali e dell'anticresi
Indivisibile è il pegno come ogni altra garanzia. I contraenti volendo garantire sin l'ultimo centesimo dovuto, hanno considerato la garanzia incrollabile nella sua integrità ; fin quando resta, anche in parte minima, il debito : articoli 1889 e 1964 cod. del 1865 ; articoli 2799 e 2809 cod. attuale. Se il debitore lascia più eredi, e pagano la loro quota tutti meno uno, gli eredi che hanno pagato non possono pretendere che la garanzia sia proporzionalmente ridotta. 'L'erede che ha pagato la sua parte del debito non può domandare la restituzione della sua parte del pegno (neanche se il pegno consiste in cose nettamente e comodamente divisibili) sino a che non sia interamente soddisfatto il debito : reciprocamente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti : art. 1889 cod. del 1865, arg. ex art. 754 cod. attuale. L'indivisibilità è attributo così delle garanzie reali (ipoteca : art. 1964 cod. del 1865, art 2809 cod. attuale) che delle personali (anticresi : art. 1896 cod. del 1865, art. 1962 cod. attuale) tanto è inconcepibile .garanzia che non sia indivisibile.
Ma anche qui, come in altri campi (es. assicurazioni) le polizze sono più benevoli della legge stessa, proprio per attrarre clientela. Speso sono consentiti versamenti in conto (art. 31 statuto 14 settembre 1933 Monte pietà Milano) che però non modificano la durata da contratto. Migliorano la condizione del debitore : ne attenuano l'obbligo, che altrimenti avrebbe, di pagare tutto in una volta.
Quando vi è una garanzia personale, il debito del fideiussore è debito del garantito il debito del fideiussore si riduce man mano che si riduce (anche se a sua insaputa) il debito principale. Se un pagamento parziale è annullato (o revocato, in caso di fallimento, ad es. del debitore principale, art. 709, n. 1 cod. com.) ritorna qual'era il debito del fideiussore. Poiché sino alla quietanza finale vi possono essere contestazioni fra debitore e creditore, e poiché il pegno è stato voluto come indivisibile, il pegno è indivisibile e deve essere restituito al debitore solo quando è estinto il debito principale. Se il pegno garantisce un debito variabile quale il conto corrente, solo allo scioglimento del conto si sa a quanto ammonta il debito garantito.
Perché il pegno e l'ipoteca sono indivisibili? La cosa soggetta a vincolo reale è avulsa dal patrimonio del costituente e deve — con prelazione su ogni altro creditore — servire all'integrale pagamento del debito garantito. L'indivisibilità della garanzia è nella natura stessa della destinazione che la comune volontà dei contraenti — debitore, creditore, eventualmente anche terzo datore di pegno o d'ipoteca — attribuisce alla cosa soggetta a garanzia. Se non è dimostrata una contraria volontà delle parti (frequente, come ora vedremo, negli statuti dei Monti di pietà, nei mutui ipotecari e nelle anticipazioni bancarie) la cosa è vincolata nella sua totalità, non in parte. I contraenti considerano indivisibile la garanzia pel modo stesso con cui essi l'hanno considerata articolo 1286 cod. attuale : art. 1205 n. 3. cod. del 1865. Lo stesso dicasi dell'indivisibilità dell'anticresi, che è pegno d'immobile : vincolo inopponibile ai terzi perché non pubblicato nei registri immobiliari. Né occorre illustrare l'indivisibilità della fidejussione : il creditore ha la garanzia anche del patrimonio del fidejussore, che nell'intenzione dei contraenti è stato considerato come oggetto di diritti unico ed indivisibile : universitas iurium.
Divisibilità consentita dal contratto : divisibilità del pegno negli statuti dei monti di pietà; frazionabilità delle garanzie reali nei contratti bancari
I debiti commerciali più dei civili sono oggetto di frequenti trasferimenti : più facilmente anche si possono considerare frazionabili. I,e merci fungibili per cui i magazzini generali hanno emesso fede di deposito, se sono state impegnate (staccata la nota di pegno, al possessore è rimasta solo la fede di deposito) possono essere anche ritirate frazionatamente : il possessore della sola fede di deposito deve però rilasciare presso i magazzini generali una somma proporzionale al totale debito garantito e alla quantità delle merci ritirate : art. 1795 cod. civ. attuale: art. 470 cod. com. A parte questo caso di frazionabilità del pegno per legge, può essere intenzione delle parti di espressamente o tacitamente derogare all'indivisibilità della garanzia. Nel finanziamento di costruzioni edilizie è frequente il diritto del mutuatario di cancellare l'ipoteca dagli appartamenti o dalle botteghe che man mano egli vende : frequente nelle operazioni bancarie la parziale restituzione del pegno, in proporzione del pagato. Verosimilmente potrebbe anche formarsi una consuetudine circa la divisibilità del pegno commerciale, in proporzione del pagato.