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Articolo 2781 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi

Dispositivo dell'art. 2781 Codice Civile

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado(1).

Note

(1) Nell'ipotetico concorso di crediti sottoposti a privilegio speciale e credito pignoratizio, la norma sancisce che debbano essere soddisfatti prima i crediti anteposti al pegno, poi il credito garantito da pegno e solo in ultima analisi i crediti posposti rispetto al pegno, anche qualora siano precedenti di grado addirittura ai primi.

Ratio Legis

La disposizione in esame costituisce la logica conseguenza di quanto già stabilito da un lato dall'2748, comma 1, il quale pone il credito soggetto a pegno in posizione superiore a quello protetto tramite privilegio speciale e dall'altro dall'art. 2777, che invece opera in senso inverso, anteponendo il credito relativo alle spese di giustizia al pegno, salva comunque l'ipotesi che anche altre leggi sopravvengano e stabiliscano la priorità di altri crediti soggetti a privilegio rispetto a quello pignoratizio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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