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Articolo 2662 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati

Dispositivo dell'art. 2662 Codice Civile

Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia [519] o alla morte di uno dei chiamati [467, 479], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota [2660].

Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [70, 462, 463], non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni [2043], quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità(1).

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota [2655] in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento(2).

Note

(1) Le altre ragioni citate da questo comma riguardano le ipotesi di indegnità (v. 463), incapacità o limitata capacità a succedere (v. 592, 596, 599).
(2) La disposizione al terzo comma sancisce la necessità della formalità dell'annotazione (v. 2655) nel caso in cui la trascrizione sia avvenuta nonostante l'indegnità e l'incapacità a succedere, rilevate quindi in un momento successivo.

Ratio Legis

La norma in esame richiede la specifica documentazione nel caso di domanda di trascrizione di acquisti mortis causa in luogo di altri chiamati, ad esempio per morte o rinunzia.

Spiegazione dell'art. 2662 Codice Civile

Formalità particolari per la trascrizione degli acquisti a causa di morte

Particolari documenti devono essere presentati allorché si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte.

L'atto di accettazione dell'eredità perché possa essere trascritto deve compendiarsi nella dichiarazione del chiamato, contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La legge si preoccupa anche dell'ipotesi in cui l'acquisto risulti tacitamente da atti incompatibili con una volontà contraria : la tra­scrizione può essere richiesta quando tali atti implicanti accettazione tacita risultino ancor qui da sentenza o atto avente il carattere della autenticità.

Poiché l' art. 649 del c.c. dispone che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, l'art. 2648 prescrive ai fini della trascrizione la presentazione di un estratto autentico del testamento. D'altronde in ogni caso, ove si tratti di successione testamentaria devesi presentare copia o estratto autentico del testamento (art. 2660 del c.c.).

Oltre all'atto di cui all'art. 2648, chi domanda la trascrizione deve presentare il certificato di morte del de cuius e la solita nota in doppio originale. In tale nota devono essere contenute varie indicazioni, e precisamente : nome, paternità, domicilio o residenza dell'erede o legatario e del defunto, con la data di morte e l'indicazione del vincolo che univa l'avente causa al de cuius (ove si tratti di successione devoluta ex lege : quindi anche la quota spettante al chiamato). Ove si tratti di successione devoluta per testamento, occorreranno le indicazioni relative alla forma e alla data di esso e nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o l'ha in deposito. Inoltre occorrono le indicazioni che già l'art. 2659 prescrive in generale per ciò che attiene alla natura e situazione dei beni ; nonché le determinazioni che accedano alla disposizione testamentaria.

Nel caso che alla stessa successione siano chiamate più persone e una di queste trascriva con le modalità su indicate il suo proprio acquisto, l'art. 2661 dispensa gli altri chiamati dal presentare il certificato di morte.

Del pari costoro potranno esimersi dal presentare, anche se ri­chiesto per quel dato acquisto, estratto o copia del testamento, allorché il primo che trascrisse già produsse la copia dell'intero testamento. Nella nota di trascrizione dovrà contenersi menzione della trascrizione dal primo eseguita e, nel caso che il successivo chiamato chieda la tra­scrizione in un diverso ufficio, dovrà altresì presentarsi il certificato di quella prima trascrizione.

L'art. 2662 provvede al caso che l'acquisto mortis causa di chi do­manda la trascrizione dipenda da morte, rinuncia, assenza, indegnità, incapacità di altro chiamato. Si deve far menzione nella nota di tale ragione giustificativa dell'acquisto. In caso di morte o di rinuncia bi­sogna altresì presentare un documento che comprovi il fatto. Tale do­cumento non è richiesto nelle ipotesi diverse : ma è sancita all'uopo una responsabilità per danni del richiedente che abbia fatto una dichia­razione non conforme a verità. È previsto il caso che una delle suddette ragioni di impedimento si constati dopo la trascrizione. e che tale
ragione risulti da un documento che abbia gli estremi della autenticità : in tal caso potrà procedersi all'annotazione a margine della trascrizione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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