Spese necessarie occorrenti per la riduzione : a carico di chi sono
Con questo articolo si sono nettamente distinte (a differenza del codice precedente che lasciava luogo a dubbio, parlando solo di spese necessarie per la riduzione) le spese necessarie occorrenti all'esecuzione della riduzione al conservatore, diritti dovuti a costui, la spesa degli atti da esibirgli o comma) convenzionali o giudiziali, (quali la domanda per eseguire la riduzione nei registri) dalle spese del giudizio di riduzione. Le prime sono sempre a carico del richiedente, salvo il caso che la riduzione avvenga per eccesso nella determinazione della somma fatta dal creditore, nel qual caso stanno a carico di lui, che vi ha dato causa.
Quando, invece, è mancato l'eccesso ed è stato necessario un giudizio, [spese di questo sono a carico della parte soccombente, salvo che vengano compensate, applicandosi, in sostanza, il principio generale degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. Ma, anche in questo caso, le spese necessarie per eseguire la riduzione ,se è accordata, sono regolate dal codice il quale, infatti, dice che esse sono sempre a carico del richiedente, che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito.