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Articolo 2692 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

Dispositivo dell'art. 2692 Codice Civile

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'articolo 2654(1).

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 2655 e quelle dell'articolo 2656.

Note

(1) La formalità accessoria dell'annotazione non può evidentemente prescindere da quella principale della trascrizione, a margine della quale va infatti inserita.

Ratio Legis

La disposizione stabilisce, anche in relazione ai beni mobili registrati, la formalità accessoria dell'annotazione, a margine dell'atto trascritto. La disciplina viene così equiparata a quella sancita per i beni immobili (v. 2654).

Spiegazione dell'art. 2692 Codice Civile

Formalità relative alla trascrizione

Vengono con questo articolo logicamente richiamate le norme dettate dagli articoli 2654, 2655 e 2656 a proposito delle trascrizioni immobiliari, relative a certe formalità della trascrizione, necessarie per determinare gli effetti della pubblicità nei confronti dei terzi.

La violazione di tali norme, oltre a produrre le previste conseguenze sostanziali, si intende determinare la responsabilità del pubblico ufficiale addetto alla trascrizione nei casi previsti dall’ art. 2675 del c.c.. Questo articolo non è espressamente richiamato nel capo relativo alla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, ma è da considerarsi implicitamente richiamato dal secondo comma dell’ art. 2695 del c.c., trattandosi non solo di disposizioni conciliabili con quelle dettate per la materia speciale, ma di norme costituenti un accessorio, logico, complemento della disciplina in genere della materia della trascrizione, e valendo pertanto, a questo proposito, i rilievi precedentemente enunciati riguardo ai criteri che debbono informare l’interpretazione della legge speciale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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