Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito(1).
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 19283/2022
La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).Cass. civ. n. 7940/2020
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.Cass. civ. n. 29540/2019
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.Cass. civ. n. 8230/2018
Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/04/2013).Cass. civ. n. 7090/2015
L'art. 2726 cod. civ., estendendo al "pagamento" i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, sicché detti limiti non operano per la prova dell'"aliunde perceptum", quale fatto storico esterno a quel debito.Cass. civ. n. 25213/2014
La prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti.Cass. civ. n. 20257/2014
Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento contrattuale attestante il pagamento, previsto dall'art. 2726 cod. civ., riguarda i fatti volti a negare, in tutto o in parte, l'estinzione del debito, ma non si estende alle circostanze tese a dimostrare che il pagamento è stato compiuto da un terzo, anziché dal debitore indicato nel documento, trattandosi di circostanza esterna al rapporto contrattuale.Cass. civ. n. 23971/2013
La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.Cass. civ. n. 6685/2009
Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. si riferisce al contratto e non ad un atto unilaterale, come la quietanza, mentre il divieto contenuto nell'art. 2726 c.c., riferito al "pagamento", riguarda i patti aggiunti, contrari o posteriori, intesi a negare, in tutto o in parte, il debito estinto con il pagamento, ma non impedisce la prova di ulteriori debiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di quietanza di ricevimento di busta paga, aveva ritenuto che il lavoratore potesse fornire la prova dell'esistenza di ulteriori spettanze in suo favore).Cass. civ. n. 1389/2007
In materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale, (cosa come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell'art. 2729, secondo comma, c.c.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta. Vi osta, infatti, l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.Cass. civ. n. 3921/2006
Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell'atto pubblico di compravendita ).Cass. civ. n. 988/2000
Poiché, a norma dell'art. 2726 c.c., la disciplina in tema di ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti è applicabile anche ai pagamenti, per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c. la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili solo qualora la domanda sia diretta a far valere l'illiceità dell'accordo simulatorio; non è tuttavia corretto accertare l'esistenza dell'accordo simulatorio in ordine ad una quietanza sulla base di una presunzione (nella specie, dichiarazione stragiudiziale e preprocessuale del legale di una delle parti relativamente alla persistenza di un residuo debito) e, in virtù di tale presunzione ritenuta prova ammissibile per la assunta illiceità dell'accordo, fondare, attraverso una non consentita presumptio de presumpto, altra presunzione in ordine alla illiceità dell'accordo medesimo. (Nella specie, deducendosi che la quietanza simulata era intesa a favorire l'acquirente nel conseguimento di un mutuo agevolato).Cass. civ. n. 6346/1994
Quando in atto scritto di compravendita si affermi che il prezzo è stato pagato, il venditore non è ammesso a provare il contrario per testimoni o per presunzioni (artt. 2726 e 2722 c.c.), sicché tali prove restano escluse anche quando, trattandosi di atto pubblico, manchi la specificazione che il pagamento sia avvenuto avanti al notaio o, comunque, all'ufficiale rogante. Per contro è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in ordine alla fittizietà del pagamento del prezzo della compravendita e alla assunzione della obbligazione diretta al pagamento delle spese «relative», riguardando la prima un mero fatto storico, avente un puro valore indiziario da utilizzare senza affatto rimettere in discussione il trasferimento della proprietà della cosa, e la seconda una pattuizione del tutto distinta dalla compravendita in quanto avente titolo e oggetto diversi e, quindi, non assimilabile ad un semplice «patto aggiunto o contrario» al contenuto di quest'ultima, di cui all'art. 2722 c.c.Cass. civ. n. 5884/1993
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predispone una documentazione scritta.Cass. civ. n. 7722/1991
La ricevuta fiscale ancorché priva di sottoscrizione può essere assunta dal giudice del merito, come prova del pagamento di una determinata somma ad un soggetto, quando contenga l'indicazione della ditta percettrice, del soggetto erogante — che ne è in possesso — del numero d'ordine della ricevuta, e della data, e l'apparente percettore della somma non contesti che quel documento è stato da lui consegnato alla controparte, ancorché ne deduca l'irregolarità formale.
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