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Articolo 2893 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancata richiesta dell'incanto

Dispositivo dell'art. 2893 Codice Civile

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirenteha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile [792 c.p.c.](1).

Note

(1) Se i creditori non pongono in essere l'opposizione, il procedimento di liberazione diviene effettivo (v. nota art. 2889), gestito dal giudice indicato appositamente dal presidente del tribunale, che produce la cancellazione delle ipoteche iscritte prima della trascrizione del titolo del terzo acquirente che vuole la suddetta liberazione. Comunque, l'estinzione delle ipoteche va ricondotta al pagamento liberatorio posto in atto dal terzo ex art. 2878 e non al provvedimento emesso dal giudice.
Si deve infine sottolineare che l'estinzione è generale, ossia riguarda anche le ipoteche dei creditori che non risultino intervenuti nel procedimento di purgazione.

Ratio Legis

La norma in commento continua a definire le formalità relative alla liberazione delle ipoteche, stabilendo che i creditori si devono accontentare dell'offerta dal terzo anche se questa non li soddisfi pienamente, qualora non venga presentata alcuna offerta di rincaro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1101 L'art. 2693 del c.c. sottopone a trascrizioene l'atto di sequestro e l'atto di pignoramento del beni mobili registrati. Mentre per gli immobili la trascrizione è uno degli elementi costitutivi del sequestro o del pignoramento, invece per quei beni mobili essa è una forma di pubblicità. Gli effetti della trascrizione sono quelli indicati dagli art. 2906 del c.c., art. 2913 del c.c. a art. 2916 del c.c..

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