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Articolo 2681 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divieto di rimozione dei registri

Dispositivo dell'art. 2681 Codice Civile

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte(1).

Note

(1) La norma menziona un'eccezione al divieto di rimozione dei registri, sancendo la competenza, con le opportune cautele, di una qualsiasi Corte d'Appello italiana, senza vincoli territoriali relativi al luogo della conservatoria (v. 2643).

Ratio Legis

La disposizione in commento è finalizzata a permettere la continua e costante consultabilità dei registri da parte degli interessati e ad evitare il rischio di un possibile smarrimento degli stessi.

Spiegazione dell'art. 2681 Codice Civile

Il divieto di rimozione dei registri
La norma è da porre in relazione, sia alla inderogabile necessità della perfetta conservazione dei registri, che all’opportunità che possano in ogni momento venire consultati dal pubblico.

La Commissione delle Assemblee legislative aveva proposto che l’ordine di rimozione fosse dato dal tribunale, sembrando l’esigenza dell’intervento della Corte d’Appello eccessiva e tale da produrre una notevole perdila di tempo: la proposta però non è stata accolta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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