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Articolo 2825 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare

Dispositivo dell'art. 2825 bis Codice Civile

L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare(1).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), poi convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Ratio Legis

Tale norma è stata inserita al fine di tutelare chiunque abbia concesso mutui ex art. 1813, ai sensi del d.lgs. 385/93 (T.U. in materia bancaria e creditizia) e prevede l'estensione dell'ipoteca iscritta su un fabbricato in costruzione anche a quella porzione oggetto di un preliminare di vendita, nel caso in cui il promissario si accolli ex art. 1273 la quota del debito derivante dal mutuo stesso (v. D. L. 31 dicembre 1996, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30). Si deve inoltre aggiungere l'esplicita prevalenza di tale ipoteca rispetto alla trascrizione del contratto preliminare in questione, anche qualora risulti precedente all'iscrizione della garanzia medesima (v.art. 2645 bis).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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