Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2904 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 2904 Codice Civile

Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare [64 - 70 l. fall.] e in materia penale [192 c.p. ss.](1).

Note

(1) Vengono qui esplicitamente richiamate le disposizioni ex art. 67 della Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e gli artt. 192 - 194 del Codice Penale, le quali prevedono specifici casi di revocatoria. Ad esempio, nel caso della revocatoria prescritta dalla Legge fallimentare, la prescrizione sarà sempre breve (quinquennale), ma inizierà il suo decorso dalla data precisa della sentenza decretante il fallimento e non dalla data dell'atto (v. art. 2903).

Ratio Legis

La norma in commento ribadisce da una parte la specialità delle disposizioni relative alla revocatoria fallimentare e penale e dall'altra il ruolo di regola generale delle indicazioni contenute nel codice civile.

Spiegazione dell'art. 2904 Codice Civile

Atteggiamenti particolari dell'azione. In materia fallimentare

Anche nel sistema dei nuovi codici, accanto alla configurazione normale, classica, dell'azione revocatoria, atteggiamenti speciali, in­formati ad un proprio regolamento, ne sono stati conservati in materie particolari, come in materia di fallimento ed in materia penale.

Si tratta in sostanza solo di profili speciali di una azione sostanzial­mente unica, nei presupposti giustificativi e nei fini profili che aderi­scono alle particolari esigenze dei campi nei quali l'azione è stata tratta a funzionare.

Non rientra nei lineamenti di questa sede il tracciare, anche sommariamente, una esposizione di principii e di norme relative ad istituti di carattere speciale, per i quali anche il codice civile si limita ad un rinvio.

Basterà accennare che in materia fallimentare, per la tu­tela richiesta dal credito nei rapporti mercantili, specie quando le aziende attraversano periodi di crisi, il regime dell'azione diventa più rigoroso , informato a severi precetti e presunzioni che ne facilitano l'attuazione e la prova, mentre, d'altro canto, i suoi effetti, evadendo dal dualismo del creditore procedente, si proiettano a favore della massa. Evadendo dall'indivi­dualismo la legge fallimentare cioè, senza escludere l'applicabilità contingente anche dell'azione ordinaria pauliana per singoli rapporti e quando ne ricorrano i comuni estremi e presupposti, ha forgiato una speciale configurazione dell'azione, di carattere concorsuale, che si inserisce come un utile strumento nella struttura del processo di fallimento, come mezzo a fine per pervenire all'accertamento reale dell'attivo e del passivo e per attrarne i cespiti nella procedura di realizzazione. L'azione diventa cosi di massa e concentra in sè stessa — a somiglianza di quanto 'avve­niva nel diritto romano — anche la fase esecutiva, o per meglio dire si fonde automaticamente in questa per i fini diretti della realizzazione. D'altra parte, una serie di presunzioni, procedenti in via gradata, con riguardo alla vicinanza del momento perfezionativo degli atti a quello della dichiarazione di fallimento o della cessazione dei pagamenti, rende più agevole l'accertamento della frode, per cui si tiene conto altresì della natura particolare di dati atti e negozi, involgenti già in sè stessi elementi di sospetto ed inducenti la direzione ad alterare la par condicio creditorum che deve imperare in tema di fallimento. La materia, già di­sciplinata ampiamente negli articoli 707 e seguenti del codice di Com­mercio del 1882, è stata attualmente regolata con una disciplina più organica, vivificata dagli indicativi di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nella nuova legge speciale sul fallimento del 16 marzo 1942, n. 267, senza tuttavia distaccarsi dai principii ed atteggia­menti fondamentali che son quelli sopra esposti.


In materia penale. Rinvio

Analogamente, in materia penale, l'istituto è stato atteggiato in modo da poter funzionare per entro alla stessa struttura del procedi­mento penale e per i fini particolari di questo, in ordine a i diritti creditori sia dello Stato che della parte lesa e dei difensori, dipendenti dal reato e dalla condanna. Questi crediti particolari sono specificamente indicati nell'articolo 189 cod. pen., ai coordinati fini anche della ipo­teca legale e del sequestro conservativo penale. Anche qui, per agevolare il funzionamento dell'azione — che soccorre per la tutela di diritti illecito di natura penale, perturbatorie degli interessi della società e dei singoli – sono state introdotte presunzioni speciali in ordine all’elemento della mal fede e della frode, presunzioni a loro volta congegnate in relazione al fatto perturbatore generativo dei crediti, e cioè alla consuma­zione del reato, nonché alla data di questo. Come si è già altresì avuto occasione di ricordare, va rilevato come, in occasione del regolamento normativo della revocatoria penale, sia stata fatta per la prima volta applicazione del principio per cui pub prescindersi dal requisito normale della anteriorità del credito all'atto di alienazione, quando vi è tut­tavia una concatenazione, un nesso teleologico tra l'alienazione ed il cre­dito, ancorché successivo, nel senso di una preordinazione fraudolenta dello stato di insolvenza per frustrare le possibilità di realizzazione di crediti che si andranno a contrarre. In materia penale fu ammessa pertanto la revocabilità di atti di alienazione, gratuiti od onerosi, com­messi prima del reato ma in frode dei crediti che sarebbero stati per de­rivare dal reato cui già tendeva l'animo dell'agente. Ed il principio ha ora avuto sviluppi di carattere generale nella presente rielaborazione della materia (art. 2901, cpv.).

Da ricordare infine che, anche in materia penale, per crediti co­munque derivanti dal reato, il particolare funzionamento della speciale revocatoria sopra accennata non esclude la possibilità di ricorrere, da parte degli interessati, alla ordinaria revocatoria civile, quando ne soccorrano i presupposti e gli estremi.

La revocatoria penale è regolata dagli articoli da 192 a 195 del codice penale .

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2904 Codice Civile

Cass. civ. n. 13182/2013

L'azione revocatoria, esperibile dal curatore fallimentare nei confronti di terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito ai sensi dell'art. 66, secondo comma, legge fall. (applicabile "ratione temporis"), non è subordinata all'esperimento o all'esperibilità nei confronti del primo acquirente della revocatoria fallimentare; tuttavia, il suo accoglimento esige la prova - ai sensi dell'art. 2901, quarto comma, cod. civ., norma che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede - della "scientia decotionis" in capo al primo acquirente e della consapevolezza di questo elemento soggettivo da parte dei terzi sub-acquirenti.

Cass. civ. n. 7028/2006

Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fall. (nel testo originario, applicabile ratione temporis), l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della par condicio, né, fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il «periodo sospetto» con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermative quindi della stessa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!