Obbligo del creditore pignoratizio di restituire il pegno se è stato soddisfatto o se altrimenti non ha diritto di trattenere il pegno : sanzioni penali se il pegno non è restituito
Il creditore, od il terzo eletto d'accordo custode del pegno, devono restituirlo al proprietario o al debitore non appena questi ha pagato. Devono pure restituirlo se l'obbligazione garantita è altrimenti estinta o dichiarata nulla o non si è verificata la condizione sospensiva o si è verificata la risolutiva. Il creditore ed il custode, poiché per le cose mobili possesso val titolo (art. 1153 cod. attuale, art. 707 cod. del 1865) non possono subordinare la restituzione all'obbligo del debitore di dimostrarsi proprietario : devono però ricusare la restituzione ed informare la pubblica sicurezza se hanno ragione di temere che la cosa impegnata sia pervenuta al debitore per un reato da cui non deve trarre profitto (articoli 1777 e 1778 cod. civ. attuale, art. 1854 cod. del 1865, art. 379 cod. pen., art. 229 regol. di pubblica sicurezza del 1929, n. 62).
Gli istituti che prestano su pegno generalmente autorizzano il debitore a riscattare il pegno pagando il debito prima della scadenza : non può il debitore esimersi dal pagare gli interessi pure per il periodo da lui non goduto, ed ogni altro accessorio art. 30 del ricordato statuto del Monte di pietà di Milano. Mentre cod. del 1865 autorizzava committente a recedere dall'appalto ed autorizzava il mutuatario a restituire anticipatamente in taluni casi la somma mutuata, se era stato pattuito un tasso alto d'interesse, questa facoltà del mutuatario ora non v'è più nel libro delle obbligazioni, che si limita a dichiarar nulla la clausola d'interessi usurari, obbligando il mutuatario a pagarli solo nella misura legale articoli 1641 e 1832 cod. del 1865 ; articoli 1671 e 1825 col attuale. Poiché nel mutuo il termine non è solo nell'interesse del mutuatario ma anche del mutuante, nulla vieta al mutuatario di restituire anticipatamente la somma presa a mutuo : non deve gl'interessi che fa così perdere al mutuante. Abbiamo visto già che il curatore può far vendere anticipatamente il pegno (art. 53 R. D. 16 marzo 1942, n. 267) del fallito : e che ogni altro debitore ha ora la stessa facoltà nei casi previsti dall'art. 2795.
Il creditore pignoratizio pagato, e che non restituisce il pegno,commette appropriazione indebita : commette pure appropriazione indebita se non restituisce al debitore quanto gli deve perché si è aggiudicato il pegno a prezzo di giusta stima, e questo supera il suo credito. Si tratta di reato e non semplice debito civile del creditore. La cosa gli era stata affidata per un fine determinato e senza volontà (del debitore) di fargli credito per quanto il valore di stima supera il debito garantito da pegno.
Invece nel pegno irregolare, attesa la durata quasi sempre non breve del contratto, ed atteso trasferimento di proprietà al creditore, questi non pub commettere appropriazione indebita, perché la proprietà era stata incondizionatamente ed irrevocabilmente trasferita a scopo di garanzia.
Può sembrare contraddittoria la responsabilità penale del creditore, che aggiudicatosi pegno non paga la differenza, e la non imputabilità nel pegno irregolare ; ma nel pegno irregolare era stata trasferita la proprietà al creditore sin dalla costituzione del pegno ; invece l’aggiudicazione al creditore l’obbligava all'immediata restituzione del di più: vd. poi il n. 4 al commento dell'art. 2803. Nel dubbio il pegno deve ritenersi regolare.
Il debitore ha voluto conservare la proprietà dei titoli dati in pegno (anche se al portatore) perché altrimenti avrebbe scelto la via più comoda ed economica della vendita o del riporto. Deve sempre ritenersi che il debitore ha voluto (come ogni rialzista) conservare e non già trasferire la proprietà dei titoli al portatore dati in pegno, anche se non ne fece distinta individuandoli : l'obbligo del creditore pignoratizio di custodire per restituire è nella natura stessa del pegno.
Solo quando dà in pegno danaro contante (non individuabile) ovvero un credito. il cui incasso darà danaro contante al creditore pignoratizio (e più ancora un credito verso lo stesso creditore) è manifesto che il debitore non intende e non può conservare la proprietà del pegno. Diversamente nei comodati bancari, ove la natura stessa del contratto importa che nel dubbio la proprietà dei titoli prestati è perduta dal prestatore.
Appropriandosi del pegno senza autorizzazione giudiziaria il creditore che ha un credito esigibile commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Non vi è violenza sulla cosa, e non vi può essere esercizio arbitrario (art. 393 cod. pen.). Commette invece appropriazione indebita se il credito non è esigibile, ed ha consapevolezza dell'inesigibilità, non potendo egli in tal caso aver intenzione di esercitare un diritto ; intenzione tale da escludere il dolo.
Tuttavia è assai difficile dimostrare il fatto dell'appropriazione ed il fine del creditore di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto. É molto verosimile che nonostante ogni rifiuto od indugio il creditore si ritenga autorizzato a non restituire o ad appropriarsi del pegno.
In tal caso non vi è reato, mancando il dolo specifico. L'opinione, anche erronea, di avere un diritto esclude il dolo.
Commessa da chi esercita abitualmente la professione d'impegnatore, o di mediatore o commissionario in affari di pegno, l'appropriazione è aggravata : relazioni d'ufficio o prestazione d'opera (art. 61, n. 11 cod. pen.).
Eccezione all'obbligo di restituzione : pegno tacito
Il creditore soddisfatto pel pagamento, od in qualunque altro modo (articoli 1176, 1230 a 1259, 2934 cod. attuale, art. 1236 cod. del 1865) deve restituire il pegno ; ma per l'art. 2794 e 1888 cod. civ.) se il medesimo debitore ha un altro debito con lo stesso creditore sorto dopo la costituzione del pegno, e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito. Diversa la formula dell'art. 1888 cod. del 1865 di debito contratto dallo stesso debitore diceva : il debitore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima di essere soddisfatto per il pagamento di entrambi i crediti, ancorché non si sia stipulato di vincolare il pagamento del secondo debito. È il pegno tacito.
La prima convenzione è estesa al di là dell'intenzione manifestata dai contraenti.
Il fondamento del pegno tacito è nella verosimile volontà dei contraenti. Per il nuovo debito avendo il creditore stipulato un pagamento anteriore alla scadenza del debito garantito da similmente (è un caso di presupposizione, tassativamente prevista dalla legge) non ha voluto consentire la restituzione del pegno, se non soddisfatto per entrambi i debiti : di pieno accordo in ciò col debitore, accordo manifesto benché non espresso. Interpretazione conforme natura delle cose, perché ad esempio in tutti i contratti con banche, tutto quanto la banca deve, anche se per deposito, è a garanzia di ogni suo avere, a qualsiasi titolo.
Il secondo credito deve pure risultare da convenzione ? Si poteva affermarlo per l'art. 1888 cod. del 1865 che parla di debito contratto ; si negava perciò il pegno tacito se il secondo debito nasceva da delitto o, quasi delitto.
Ora non più. L'art. 2794 ha esteso l'ambito del pegno tacito : vi è pegno tacito perciò anche se il secondo debito nasce per legge o da delitto o quasi delitto o quasi contratto. Il secondo debito dev'essere dello stesso debitore verso lo stesso creditore : vi deve essere identità di persone. Non vi è pegno tacito se il pegno è stato dato da un terzo per il debitore, e questi abbia posteriormente contratto nuovo debito con lo stesso creditore. È evidente che il costituente ha voluto garantire il debito che ha garantito e non ogni altra obbligazione del debitore : analogamente articoli 1941 e 1956. Occorre altresì che il nuovo debito sia sorto posteriormente alla costituzione del pegno.
Contrariamente al sistema del diritto romano (ove il pegno garantiva non solo il debito garantito, ma ogni altro anteriore debito dello stesso debitore) il nostro codice civile segue il sistema della specialità. Il pegno perciò non può garantire un debito contratto dal debitore anteriormente alla costituzione del pegno.
L’art. 2794 limita i diritti del debitore : è norma di carattere eccezionale e quindi non si può interpretare analogicamente. Fra l'art. 2794 e l'art. 1888 cod. del 1865 v'è questa differenza il 2794 dice : altro debito sorto dopo la costituzione del pegno l’art. 1888 diceva : posteriormente alla tradizione del pegno.
Più larga evidentemente la locuzione dell'art. 2794, e anche più esatta. Se il nuovo debito è sorto dopo la consegna del pegno ma prima della sua costituzione : se fra la costituzione del pegno fra il contratto cioè e la sua esecuzione da parte del debitore è scorso del tempo, durante il quale è sorto un nuovo debito del debitore, anche per questo nuovo debito il creditore può trattenere pegno. Vi hanno guardato, l'hanno tenuto presente le parti: hanno voluto che anche il nuovo debitore fosse garantito dal pegno.
Occorre infine che il secondo debito sia scaduto prima che sia pagato il debito anteriore. Sostanzialmente la stessa cosa diceva l'art. 1888 : occorre che il secondo debito sia divenuto esigibile prima dell'estinzione secondo debito scadere prima che sia esigibile il primo ?
Evidentemente se il secondo debito scade anticipatamente (poiché ad es., mancate le garanzie promesse, il debitore è decaduto dal beneficio del termine : art. 1186 cod. attuale ; art. 1176 cod. del 1865) è come se il secondo debito scadesse dopo la scadenza del primo. Egualmente se il secondo debito scade dopo la scadenza del primo, ma il primo, per proroga concordata dalle parti, ha come nuova scadenza un giorno successivo alla scadenza del secondo, v'è pegno tacito.
Lo stesso deve dirsi se, pur senza accordo fra le parti, per mora del debitore, il primo debito (scaduto prima del secondo) è ancora insoluto al momento della scadenza del secondo. Anche in questo caso, perpetuandosi il debito in seguito a mora del debitore, è come se il secondo debito scadesse prima della scadenza del primo.
Nell'art. 2794, come abbiamo già detto, è uno dei pochi casi in cui nel nostro diritto positivo è applicato il principio della presupposizione. Suppone la legge che le parti hanno voluto tacitamente escludere la restituzione del pegno, se il primo debito è comunque insoddisfatto quando pure il secondo è già scaduto. Nel pensiero della legge, se il creditore avesse supposto coesistenti il primo ed il secondo debito, anche a garanzia del secondo avrebbe espressamente vincolato il pegno.
Verità d'intuitiva evidenza. Si guardino ad es. i mutui di credito fondiario : l'istituto mutuante consegna la. somma che dà a prestito, deducendo però e pagandosi di quanto (anche se per garanzie od gli deve il mutuatario ; il quale, ipotecato l'immobile, merita oggi meno credito di prima. Identica è la ragione del pegno tacito : il pegno può essere restituito, ma il debitore deve pagare anche l'altro debito. V'è pure un'anticresi tacita, come v'è pegno tacito. Il cod. del 1865 espressamente ammetteva l'anticresi tacita : nel silenzio degli articoli 1960-1964 cod. civ. non v'è ragione però di negare al creditore anticretico di tenere ancora a garanzia di altro debito il fondo anticretico : la soluzione opposta contraddirebbe alla volontà delle parti.
Nei contratti commerciali è ancor più vasto l'ambito del pegno tacito. Nelle materie di commercio ha .ambito assai più vasto il diritto di ritenzione. É noto il suo rigoglioso sviluppo storico : ed è tale la sua importanza e la sua espansione nel diritto vigente che il diritto di ritenzione è istituto generale e non di limitata applicazione. I casi sono tassativamente scritti nella legge : arg. ex art. 1460. Si aggiungano poi tutti i contratti bancari per clausola ormai di stile ogni credito del cliente anche se per deposito, è a garanzia di qualunque suo debito diretto o indiretto.
Il pegno tacito dell'art. 2794 dà al, creditore soltanto un diritto di ritenzione ; creditore ha solo facoltà di non rilasciare pegno. Può peri farlo vendere : pel secondo debito non gli compete prelazione. Anche per il secondo debito, come pel primo, gli altri creditori (pur dovendo spettare il privilegio pel primo debito) possono vendere il pegno di ritto di ciascun creditore vendere. Per il secondo debito il creditore, pur non avendo prelazione, ha però facoltà di trattenere ed anche di far vendere la cosa : ed è pure un notevole vantaggio.