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Articolo 2794 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Restituzione della cosa

Dispositivo dell'art. 2794 Codice Civile

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [2788, 2799] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, comma 1](1).

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito(2).

Note

(1) La restituzione del bene oggetto del pegno non è possibile nel caso in cui non siano stati adempiuti, in primis, il credito dovuto per il capitale, seguito poi dai relativi interessi e dalle spese. Il creditore è infatti legittimato a respingere qualsiasi pretesa del costituente o di altri, sino alla piena soddisfazione.
(2) Al comma 2, viene attribuito al creditore un importante diritto di ritenzione sul bene oggetto di pegno a garanzia degli ulteriori crediti che questi eventualmente vanti nei confronti del medesimo debitore. Vi sono tuttavia determinati presupposti imprescindibili per l'esercizio di tale diritto di ritenzione: i crediti devono essere nati successivamente alla costituzione del pegno, devono poi essere scaduti anteriormente al soddisfacimento del credito garantito, ed infine il creditore deve avere concesso il nuovo credito tenendo conto del pegno ottenuto.

Ratio Legis

La disposizione è posta al fine di stabilire l'impossibilità di una restituzione della cosa soggetta a pegno prima del completo soddisfacimento del debito, e anche ad assicurare uno speciale diritto di ritenzione sulla cosa medesima in capo al creditore, che tuttavia, è importante sottolineare, non costituisce una prelazione a favore di ulteriori crediti, ma è posta soltanto allo scopo di indurre il debitore a rispettare i suoi obblighi.

Brocardi

Liberatur pignus sive solutum est debitum sive eo nomine satisfactum est
Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepto universo quantum debetur

Spiegazione dell'art. 2794 Codice Civile

Obbligo del creditore pignoratizio di restituire il pegno se è stato soddisfatto o se altrimenti non ha diritto di trattenere il pegno : sanzioni penali se il pegno non è restituito

Il creditore, od il terzo eletto d'accordo custode del pegno, devono restituirlo al proprietario o al debitore non appena questi ha pagato. Devono pure restituirlo se l'obbligazione garantita è altrimenti estinta o dichiarata nulla o non si è verificata la condizione sospensiva o si è verificata la risolutiva. Il creditore ed il custode, poiché per le cose mobili possesso val titolo (art. 1153 cod. attuale, art. 707 cod. del 1865) non possono subordinare la restituzione all'obbligo del debitore di di­mostrarsi proprietario : devono però ricusare la restituzione ed infor­mare la pubblica sicurezza se hanno ragione di temere che la cosa impe­gnata sia pervenuta al debitore per un reato da cui non deve trarre pro­fitto (articoli 1777 e 1778 cod. civ. attuale, art. 1854 cod. del 1865, art. 379 cod. pen., art. 229 regol. di pubblica sicurezza del 1929, n. 62).

Gli istituti che prestano su pegno generalmente autorizzano il debitore a riscattare il pegno pagando il debito prima della scadenza : non può il debitore esimersi dal pagare gli interessi pure per il periodo da lui non goduto, ed ogni altro accessorio art. 30 del ricordato statuto del Monte di pietà di Milano. Mentre cod. del 1865 autorizzava committente a recedere dall'appalto ed autorizzava il mutuatario a restituire anticipatamente in taluni casi la somma mutuata, se era stato pattuito un tasso alto d'interesse, questa facoltà del mutuatario ora non v'è più nel libro delle obbligazioni, che si limita a dichiarar nulla la clausola d'interessi usurari, obbligando il mutuatario a pagarli solo nella misura legale articoli 1641 e 1832 cod. del 1865 ; articoli 1671 e 1825 col attuale. Poiché nel mutuo il termine non è solo nell'interesse del mu­tuatario ma anche del mutuante, nulla vieta al mutuatario di restituire anticipatamente la somma presa a mutuo : non deve gl'interessi che fa così perdere al mutuante. Abbiamo visto già che il cura­tore può far vendere anticipatamente il pegno (art. 53 R. D. 16 marzo 1942, n. 267) del fallito : e che ogni altro debitore ha ora la stessa facoltà nei casi previsti dall'art. 2795.

Il creditore pignoratizio pagato, e che non restituisce il pegno,commette appropriazione indebita : commette pure appropriazione indebita se non restituisce al debitore quanto gli deve perché si è aggiu­dicato il pegno a prezzo di giusta stima, e questo supera il suo credito. Si tratta di reato e non semplice debito civile del creditore. La cosa gli era stata affidata per un fine determinato e senza volontà (del debitore) di fargli credito per quanto il valore di stima supera il debito garantito da pegno.

Invece nel pegno irregolare, attesa la durata quasi sempre non breve del contratto, ed atteso trasferimento di proprietà al creditore, questi non pub commettere appropriazione indebita, perché la proprietà era stata incondizionatamente ed irrevocabilmente trasferita a scopo di garanzia.

Può sembrare contraddittoria la responsabilità penale del creditore, che aggiudicatosi pegno non paga la differenza, e la non imputabilità nel pegno irregolare ; ma nel pegno irregolare era stata trasferita la proprietà al creditore sin dalla costituzione del pegno ; invece l’aggiudicazione al creditore l’obbligava all'immediata restituzione del di più: vd. poi il n. 4 al commento dell'art. 2803. Nel dubbio il pegno deve ritenersi regolare.

Il debitore ha voluto conservare la proprietà dei titoli dati in pegno (anche se al portatore) perché altrimenti avrebbe scelto la via più co­moda ed economica della vendita o del riporto. Deve sempre ritenersi che il debitore ha voluto (come ogni rialzista) conservare e non già trasferire la proprietà dei titoli al portatore dati in pegno, anche se non ne fece distinta individuandoli : l'obbligo del creditore pignoratizio di custodire per restituire è nella natura stessa del pegno.

Solo quando dà in pegno danaro contante (non individuabile) ovvero un credito. il cui incasso darà danaro contante al creditore pignoratizio (e più ancora un credito verso lo stesso creditore) è manifesto che il de­bitore non intende e non può conservare la proprietà del pegno. Di­versamente nei comodati bancari, ove la natura stessa del contratto importa che nel dubbio la proprietà dei titoli prestati è perduta dal prestatore.

Appropriandosi del pegno senza autorizzazione giudiziaria il creditore che ha un credito esigibile commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni?

Non vi è violenza sulla cosa, e non vi può essere esercizio arbitrario (art. 393 cod. pen.). Commette invece appropriazione indebita se il credito non è esigibile, ed ha consapevolezza dell'inesigibilità, non po­tendo egli in tal caso aver intenzione di esercitare un diritto ; intenzione tale da escludere il dolo.

Tuttavia è assai difficile dimostrare il fatto dell'appropriazione ed il fine del creditore di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto. É molto verosimile che nonostante ogni rifiuto od indugio il creditore si ritenga autorizzato a non restituire o ad appropriarsi del pegno.

In tal caso non vi è reato, mancando il dolo specifico. L'opinione, anche erronea, di avere un diritto esclude il dolo.

Commessa da chi esercita abitualmente la professione d'impegnatore, o di mediatore o commissionario in affari di pegno, l'appropria­zione è aggravata : relazioni d'ufficio o prestazione d'opera (art. 61, n. 11 cod. pen.).


Eccezione all'obbligo di restituzione : pegno tacito

Il creditore soddisfatto pel pagamento, od in qualunque altro modo (articoli 1176, 1230 a 1259, 2934 cod. attuale, art. 1236 cod. del 1865) deve restituire il pegno ; ma per l'art. 2794 e 1888 cod. civ.) se il medesimo debitore ha un altro debito con lo stesso creditore sorto dopo la costituzione del pegno, e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito. Diversa la formula dell'art. 1888 cod. del 1865 di debito contratto dallo stesso debitore diceva : il debitore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima di essere soddisfatto per il pagamento di entrambi i crediti, ancorché non si sia stipulato di vincolare il pagamento del secondo debito. È il pegno tacito.

La prima convenzione è estesa al di là dell'intenzione manifestata dai contraenti.

Il fondamento del pegno tacito è nella verosimile volontà dei contraenti. Per il nuovo debito avendo il creditore stipulato un pagamento anteriore alla scadenza del debito garantito da similmente (è un caso di presupposizione, tassativamente prevista dalla legge) non ha voluto consentire la restituzione del pegno, se non soddisfatto per entrambi i debiti : di pieno accordo in ciò col debitore, accordo manifesto benché non espresso. Interpretazione conforme natura delle cose, perché ad esempio in tutti i contratti con banche, tutto quanto la banca deve, anche se per deposito, è a garanzia di ogni suo avere, a qualsiasi titolo.

Il secondo credito deve pure risultare da convenzione ? Si poteva affermarlo per l'art. 1888 cod. del 1865 che parla di de­bito contratto ; si negava perciò il pegno tacito se il secondo debito nasceva da delitto o, quasi delitto.

Ora non più. L'art. 2794 ha esteso l'ambito del pegno tacito : vi è pegno tacito perciò anche se il secondo debito nasce per legge o da delitto o quasi delitto o quasi contratto. Il secondo debito dev'essere dello stesso debitore verso lo stesso creditore : vi deve essere identità di persone. Non vi è pegno tacito se il pegno è stato dato da un terzo per il debitore, e questi abbia posteriormente contratto nuovo debito con lo stesso creditore. È evidente che il costituente ha voluto garantire il debito che ha garantito e non ogni altra obbligazione del debitore : analogamente articoli 1941 e 1956. Occorre altresì che il nuovo debito sia sorto posteriormente alla co­stituzione del pegno.

Contrariamente al sistema del diritto romano (ove il pegno garantiva non solo il debito garantito, ma ogni altro anteriore debito dello stesso debitore) il nostro codice civile segue il sistema della specialità. Il pegno perciò non può garantire un debito contratto dal debitore anteriormente alla costituzione del pegno.

L’art. 2794 limita i diritti del debitore : è norma di carattere eccezionale e quindi non si può interpretare analogicamente. Fra l'art. 2794 e l'art. 1888 cod. del 1865 v'è questa differenza il 2794 dice : altro debito sorto dopo la costituzione del pegno l’art. 1888 diceva : posteriormente alla tradizione del pegno.

Più larga evidentemente la locuzione dell'art. 2794, e anche più esatta. Se il nuovo debito è sorto dopo la consegna del pegno ma prima della sua costituzione : se fra la costituzione del pegno fra il contratto cioè e la sua esecuzione da parte del debitore è scorso del tempo, durante il quale è sorto un nuovo debito del debitore, anche per questo nuovo debito il creditore può trattenere pegno. Vi hanno guardato, l'hanno tenuto presente le parti: hanno voluto che anche il nuovo debitore fosse garantito dal pegno.

Occorre infine che il secondo debito sia scaduto prima che sia pagato il debito anteriore. Sostanzialmente la stessa cosa diceva l'art. 1888 : occorre che il secondo debito sia divenuto esigibile prima dell'estinzione secondo debito scadere prima che sia esigibile il primo ?

Evidentemente se il secondo debito scade anticipatamente (poiché ad es., mancate le garanzie promesse, il debitore è decaduto dal bene­ficio del termine : art. 1186 cod. attuale ; art. 1176 cod. del 1865) è come se il secondo debito scadesse dopo la scadenza del primo. Egualmente se il secondo debito scade dopo la scadenza del primo, ma il primo, per proroga concordata dalle parti, ha come nuova scadenza un giorno successivo alla scadenza del secondo, v'è pegno tacito.

Lo stesso deve dirsi se, pur senza accordo fra le parti, per mora del debitore, il primo debito (scaduto prima del secondo) è ancora insoluto al momento della scadenza del secondo. Anche in questo caso, perpe­tuandosi il debito in seguito a mora del debitore, è come se il secondo debito scadesse prima della scadenza del primo.

Nell'art. 2794, come abbiamo già detto, è uno dei pochi casi in cui nel nostro diritto positivo è applicato il principio della presupposizione. Suppone la legge che le parti hanno voluto tacitamente escludere la re­stituzione del pegno, se il primo debito è comunque insoddisfatto quando pure il secondo è già scaduto. Nel pensiero della legge, se il creditore avesse supposto coesistenti il primo ed il secondo debito, anche a garanzia del secondo avrebbe espressamente vincolato il pegno.

Verità d'intuitiva evidenza. Si guardino ad es. i mutui di credito fondiario : l'istituto mutuante consegna la. somma che dà a prestito, deducendo però e pagandosi di quanto (anche se per garanzie od gli deve il mutuatario ; il quale, ipotecato l'immobile, merita oggi meno credito di prima. Identica è la ragione del pegno tacito : il pegno può essere restituito, ma il debitore deve pagare anche l'altro debito. V'è pure un'anticresi tacita, come v'è pegno tacito. Il cod. del 1865 espressamente ammetteva l'anticresi tacita : nel silenzio degli articoli 1960-1964 cod. civ. non v'è ragione però di negare al creditore anticretico di tenere ancora a garanzia di altro debito il fondo anticretico : la soluzione opposta contraddirebbe alla volontà delle parti.

Nei contratti commerciali è ancor più vasto l'ambito del pegno tacito. Nelle materie di commercio ha .ambito assai più vasto il diritto di ritenzione. É noto il suo rigoglioso sviluppo storico : ed è tale la sua importanza e la sua espansione nel diritto vigente che il diritto di ritenzione è istituto generale e non di limitata applicazione. I casi sono tassativamente scritti nella legge : arg. ex art. 1460. Si aggiungano poi tutti i contratti bancari per clausola ormai di stile ogni credito del cliente anche se per deposito, è a garanzia di qualunque suo debito diretto o indiretto.

Il pegno tacito dell'art. 2794 dà al, creditore soltanto un diritto di ritenzione ; creditore ha solo facoltà di non rilasciare pegno. Può peri farlo vendere : pel secondo debito non gli compete prelazione. Anche per il secondo debito, come pel primo, gli altri creditori (pur dovendo spettare il privilegio pel primo debito) possono vendere il pegno di ritto di ciascun creditore vendere. Per il secondo debito il creditore, pur non avendo prelazione, ha però facoltà di trattenere ed anche di far vendere la cosa : ed è pure un notevole vantaggio.



Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

592 Ho concentrato nell'art. 691 le disposizioni proposte dalla Commissione reale negli articoli 671, 672 e 673, e che prevedono ipotesi di vendita anticipata del pegno, talvolta nell'interesse del creditore, tal'altra nell'interesse del debitore.
Ho stabilito però anzitutto che il creditore, prima di chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, in caso di deterioramento o di diminuzione del valore di essa, debba darne avviso al costituente. Questi infatti potrebbe avere interesse di evitare la vendita, di ottenere la restituzione del pegno, o anche di vigilare sul modo della vendita.
In secondo luogo ho disposto che il debitore può ottenere la restituzione della cosa per evitare la vendita, non dando una qualsiasi altra garanzia idonea, come ammetteva il progetto del 1936, ma costituendo una garanzia reale, com'era quella rappresentata dal pegno: l'interesse del debitore rimane così contemperato con quello del creditore di non vedere mutata la natura della garanzia originariamente convenuta.

Massime relative all'art. 2794 Codice Civile

Cass. civ. n. 307/1976

L'obbligo della restituzione del pegno (regolare od irregolare) sorge per il soggetto ricevente, con l'estinzione dell'obbligazione garantita dal pegno stesso, e tale estinzione, pertanto, deve essere provata da chi agisce per la restituzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2794 Codice Civile

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LIONELLO L. chiede
giovedì 07/05/2015 - Lazio
“Ho una società srl e sono affidato per un totale di 600.000 mila euro e ho dovuto dare in cambio 250.000 euro in conto pegno o garanzia.
Ora l'istituto senza nessun avviso non mi sta più concedendo il fido e sono nel frattempo rientrati di circa la meta, ora come posso far valere i miei diritti, altrimenti versando i residui 50.000 andrei a saldo?”
Consulenza legale i 12/05/2015
Di norma, il fido bancario può essere a tempo determinato o indeterminato: nel primo caso, si fissa una data di rimborso e la banca potrà recedere anticipatamente dal contratto solo per giusta causa (art. 1845, primo comma, c.c.); nel secondo caso, entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni (art. 1845, comma terzo, c.c.).

Le banche, però, si avvalgono quasi sempre della facoltà di "salvo patto contrario" prevista all'inizio dell’art. 1845 e, facendo venire meno la distinzione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato, prevedono spesso a favore dello stesso istituto di credito la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.

Per quanto concerne il finanziamento di privati-consumatori, è opinione comune che la clausola sia nulla per contrasto con l’art. 125-quater, comma 2, lettera a, T.U.B., secondo il quale i contratti a tempo indeterminato possono prevedere la facoltà del finanziatore di recesso "con preavviso di almeno due mesi". Tale termine dovrebbe essere rispettato anche in presenza di una giusta causa, la cui sussistenza può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione dell’utilizzo del credito (in tal senso, decisione dell'ABF - Arbitro Bancario Finanziario - Roma, 12 giugno 2013, n. 3177).
Si ritiene che tale principio debba applicarsi anche alle piccole medio imprese, che hanno le stesse esigenze di tutela dei privati consumatori.

Alla luce di tali chiarimenti, si deve concludere che il diritto di recesso della banca deve essere sempre rispettoso del fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 del c.c.), e quindi non possa essere fonte di abuso.

Pertanto, anche se le parti hanno consentito in via pattizia di derogare alla norma che prevede il recesso solo per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato, è pur sempre necessario che la banca non eserciti il recesso in modo illegittimo, totalmente imprevisto e arbitrario (v. in questo senso Cass. civ., 14.7.2000, n. 9321: "Alla stregua di tale principio non può escludersi che, anche se parzialmente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta").

Il dovuto preavviso che deve fornire la banca, deve essere tale da permettere al cliente di continuare a operare sul conto corrente (nonostante l’avvenuta comunicazione del preavviso) "per un lasso temporale sufficiente a consentirgli di ricercare un’altra controparte contrattuale e a evitare eccessive difficoltà nello svolgimento dell’attività imprenditoriale dello stesso" (ABF Napoli, 29 maggio 2012, n. 1738), nonché con una tempistica "idonea a consentire al cliente stesso il reperimento della provvista per il saldo del conto" (Trib. Verona, 24.12.2012).
Si è considerato del tutto arbitrario il recesso effettuato con modalità tali da rendere il cliente edotto della chiusura del conto corrente in data successiva a quella in cui gli effetti dello stesso si sono prodotti (v. ABF Milano, 6 luglio 2012, n. 2357).

Per far valere i propri diritti, in particolare quello al risarcimento del danno generato dall'improvvisa interruzione dell'apertura di credito, il cliente della banca potrà - prima di adire un giudice vero e proprio - rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che costituisce un sistema di risoluzione stragiudiziale (art. 128-bis del Testo Unico Bancario). L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che opera attraverso tre collegi giudicanti, a Milano, Roma e Napoli. I recapiti dell'ABF si possono trovare su questa pagina.