Luogo per la notificazione degli atti al creditore ipotecario. Autorità giudiziaria competente: per l'azione di riduzione e per l'azione di cancellazione delle ipoteche
Si è già detto che l’elezione di domicilio nell’iscrizione serve a rendere più agevole la notificazione degli atti al creditore ipotecario. Però quando tale elezione é stata fatta legittimamente gli atti de veno essere notificati a tali domicilio, a meno che non si preferisca fare la notificazione nelle mani proprie del destinatario.
Se l'elezione di domicilo manca o la persona che lo ha eletto è morta o è cessato l'ufficio per cui si era eletto (p. es. lo studio di un avvocato, uno stabilmente commerciale), le notificazioni possono essere fatte all'ufficio dei registri immobiliari presso il quale l'iscrizione è stata presa. La legge dice
possono farsi, e ciò per agevolare il debitore, ma questi può farla anche nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile. In questi modi, invece, devono essere notificate le citazioni per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione. Ma deve notarsi, per quanto riguarda la competenza, che per l'azione di riduzione è sempre competente l'autorità giudiziaria del luogo dove è posto l'immobile (
art. 21 del c.p.c.), perchè si tratta di azione reale in quanto che le riduzioni presuppongono sempre l'esistenza del credito e si fanno solo in contestazione del diritto di ipoteca rispetto ad uno dei suoi elementi costitutivi (somme o fondo).
Per l'azione di cancellazione, invece, bisogna distinguere : se la cancellazione si chiede in quanto l'ipoteca non sussiste come tale o perchè l'iscrizione è nulla, allora si esercita un'azione sola, una vera
actio negatoria, avente per scopo la dichiarazione di libertà del fondo e dovrà ritenersi competente il magistrato del
forum rei sitae (
art. 21 del c.p.c.) ; se, invece, la cancellazione si chiede come conseguenza della nullità o dell'estinzione del credito, la cui ipoteca costituisca un accessorio, si avrà un'azione personale e sarà competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, o, se questi non sono conosciuti, la dimora (
art. 18 del c.p.c.).
Per l’azione di cancellazione invece bisogna distinguere: se la cancellazione viene chiesta perché l’ipoteca non sussiste come tale o perché l’iscrizione è nulla, allora si esercita un’unica
actio negatoria, avente per scopo la dichiarazione di libertà del fondo e dovrà ritenersi competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio o, se questi non conosciuti, la dimora (
art. 18 del c.p.c.), o quelli del luogo della nascita o dell’estinzione dell’obbligazione (
art. 21 del c.p.c.).
Luogo per le citazioni e notificazioni relative a iscrizioni di obbligazioni all’ordine ed al portatore
Dopo aver regolate le ipoteche a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore (
art. 2831 del c.c.) e per la loro iscrizione (
art. 2839 del c.c., era naturale che il legislatore ponesse le norme relative alla loro iscrizione. Anche a questo proposito si è mantenuta la distinzione tra obbligazioni risultanti da titoli all’ordine e da titoli al portatore. Per i primi, le citazioni o notificazioni devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione; deve farsi nei confronti del portatore successivo solo nel caso che sia avvenuta l'annotazione della cessione, a favor suo, annotazione che, come abbiamo visto, non è obbligatoria, ma facoltativa.
Per le obbligazioni al portatore, invece, le citazioni e le notificazioni devono farsi al rappresentante degli obbligazionisti nel nome del quale l’iscrizione è presa e al nome del quale è annotato in margine all’iscrizione dell'ipoteca. Ma finché il rappresentante non è in sostanza il titolare del credito ipotecario, la legge vuole che gli obbligazionisti abbiano notizia degli atti di estinzione e notificazione che li riguardano. Avrebbe potuto disporre che gli atti fossero farti per pubblici proclami (
art. 150 del c.p.c.), ma ha preferito un metodo più semplice, più pratico e più moderno, disponendo che le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese (artt. 2188-2194) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano che è designato, volta per volta, dall'autorità giudiziaria.
Se il rappresentante manca, per qualsiasi causa (morte, irreperibilità) o il suo nome non é stato annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria, deve chiedersi all'autorità giudiziaria la nomina di un curatore, essa provvede con decreto da pubblicarsi nei modi innanzi indicati, e al curatore vanno fatte le citazioni e le notificazioni.