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Articolo 2688 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Continuitą delle trascrizioni

Dispositivo dell'art. 2688 Codice Civile

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644(1).

Note

(1) La trascrizione produce effetto prenotativo, però prevale sempre la regola fondamentale di cui all'art. 2644, secondo la quale, se prima del ripristino della continuità delle trascrizioni un terzo trascrive il proprio acquisto, sono fatte salve le sue ragioni.

Ratio Legis

La norma in commento enuncia il principio di continuità delle trascrizioni, il quale tuttavia viene applicato in modo abbastanza flessibile, specie per quanto riguarda gli autoveicoli: numerose sono infatti le ipotesi nelle quali determinati passaggi di proprietà non sono indicati nel Pubblico Registro Automobilistico. Si tratta del fenomeno cosiddetto delle "vendite a catena", nei cui confronti la giurisprudenza prevalente reputa l'avente causa, per ottenere il riconoscimento giudiziale della sua proprietà, possa considerare l'ultimo intestatario, nonostante nei fatti non sia realmente l'ultimo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 2688 Codice Civile

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LORENZO M. chiede
martedģ 16/11/2021 - Abruzzo
“LA VENDITA DI UN' AUTOVETTURA CON L' ART. 2688 DELCODICE CIVILE (DISCONTINUITA' NELLE TRASCRIZIONI) DA PARTE DI UN EREDE IN FAVORE DI UN ALTRO EREDE, PUO' ESSERE ASSIMILATA AD UN' ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' ?”
Consulenza legale i 22/11/2021
Da un punto di vista prettamente civilistico, tutti i veicoli fanno parte di una particolare categoria di beni che è quella dei c.d. beni mobili registrati, i quali, come sicuramente sarà ben noto, si collocano a metà strada tra i semplici beni mobili (per i quali vale il principio del possesso vale titolo) ed i beni immobili (per i quali, invece, è obbligatoria la trascrizione nei registri immobiliari).
Proprio in considerazione di questa loro particolare natura giuridica, la vendita di un veicolo può realizzarsi, al pari di ogni altro bene mobile, anche verbalmente, nel senso che la proprietà dello stesso si acquista con lo scambio del bene (auto, moto, camper) contro il pagamento di un corrispettivo, ma al fine di dare pubblicità a tutte le vicende giuridiche che li riguardano (quali acquisti, vendite, ma anche furto, vincoli giudiziari, ipoteche e fermi amministrativi), il legislatore ha imposto per questi stessi beni la trascrizione della proprietà nel pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall’ACI.

E’ soltanto dall’espletamento di questa formalità che ne consegue la certezza della data di avvenuta vendita; qualora, pertanto, taluno abbia regolarmente acquistato il bene, ma non abbia trascritto tale suo acquisto al PRA, sarà senza alcun dubbio proprietario di quel bene, ma non ne sarà intestatario al PRA.
In tale sua qualità di proprietario, pertanto, gli sarà sicuramente consentito di disporre del bene, anche alienandolo ad un’altra persona, quale può essere un terzo estraneo o altra componente del proprio gruppo familiare.
In tale ipotesi, però, non essendo stata data pubblicità al suo titolo di acquisto (che, come detto prima, può anche essersi realizzato verbalmente), la vendita non potrà che essere effettuata in deroga a quanto prescritto dall’art. 2688 del c.c., ossia interrompendo la continuità delle trascrizioni al PRA; ciò comporta che un eventuale successivo compratore del veicolo troverà l'annotazione che non c'è stata sempre la continuità nei passaggi di proprietà tra proprietari e quindi potrebbe verificarsi l'ipotetica rivalsa da parte di un soggetto che si dichiara reale proprietario.

Condizione essenziale per poter trascrivere una vendita al PRA ex art. 2688 c.c. è il possesso dell’originale del certificato di proprietà ovvero, per i veicoli più datati, del c.d. foglio complementare.
Il possesso di tali documenti può già valere quale eventuale prova che il bene, seppure formalmente intestato al de cuius¸ fosse nella disponibilità del chiamato all’eredità che adesso ha intenzione di vendere (del resto, nella prassi quotidiana non sono infrequenti i casi di veicoli intestati al genitore e di fatto utilizzati dal figlio o viceversa).
Inoltre, va anche precisato che, trattandosi di una vendita particolare, in cui chi vende si assume la responsabilità di dichiararsi proprietario non intestatario del veicolo, la dichiarazione di vendita non potrà essere redatta sul certificato di proprietà (come regolarmente avviene per le vendite di auto usate), ma deve esser redatta su un atto a parte, ossia una scrittura privata autenticata ed in bollo.
Infatti, nella dichiarazione di vendita deve essere espressamente indicato che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà in deroga dell'art. 2688 C.C.
Si tenga presente che la trascrizione ex art 2688 c.c. è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), che rappresenta il pagamento di almeno una imposta "saltata".

Come si è precisato sin dall’inizio, sotto il profilo giuridico la vendita così effettuata è perfettamente valida, ma poiché viene registrato che vi è stata una interruzione nella continuità delle trascrizioni tra proprietari, chi compra deve valutare la possibilità che si presenti un terzo soggetto, il quale reclami la sua proprietà, chiedendo l'annullamento della vendita.
Per tale ragione, chi compra può conseguire la certezza giuridica del suo acquisto solo dal momento in cui decorreranno i tempi prescritti per l’usucapione dall’art. 1162 del c.c., ossia trascorsi tre anni dalla data della trascrizione effettuata ex art. 2688 c.c.

Poiché, come si è detto prima, il chiamato all’eredità effettua la vendita dichiarandosi proprietario non intestatario, non si sta formalmente disponendo di un bene del compendio ereditario, il che comporta che tale atto non può configurarsi quale ipotesi di accettazione tacita dell’eredità del de cuius, con conseguente impossibilità di una sua successiva rinuncia.
A ciò si aggiunga la seguente ulteriore considerazione: secondo quanto espressamente disposto dall’art. 12, comma 1, lettera l del Testo unico successioni e donazioni, non sono compresi nell’attivo ereditario “i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico” (tant’è che questi beni non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione), il che rafforza la tesi secondo cui l’atto che si ha intenzione di compiere non può configurare un’ipotesi di accettazione tacita di eredità.

Per concludere si vuole fare un’ultima notazione: l’ art. 476 c.c. richiede, perché possa configurarsi una accettazione tacita di eredità, che il chiamato all’eredità ponga in essere un atto che sia idoneo a presupporre la sua volontà di accettare, e che si tratti di un atto che possa essere compiuto soltanto da un erede.
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che difetti proprio questo secondo presupposto, che viene definito oggettivo, in quanto la vendita di quel veicolo intestato al de cuius potrebbe in realtà essere compiuta da chiunque, chiamato all’eredità o meno, si trovi in possesso del Certificato di proprietà o del foglio complementare (in astratto, il defunto avrebbe anche potuto lasciare in vita quell’auto con i relativi documenti ad un rivenditore di auto usate, il quale potrebbe approfittarsi dell’evento morte per effettuarne la vendita da non intestatario, senza di certo così conseguire la posizione di erede del defunto).