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Articolo 2779 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

Dispositivo dell'art. 2779 Codice Civile

(1)Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri [234].

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato ex art. 13, L. 29 luglio 1975, n. 426.

Ratio Legis

La disposizione in commento dispone che agli autoveicoli, nonostante si tratti di beni mobili registrati e perciò sottoposti ad ipoteca (v. 2810), si applichi la disciplina relativa al privilegio generale mobiliare (v. 2752) e siano quindi considerati beni mobili in ordine al concorso tra le cause di prelazione (v. 2778).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2779 Codice Civile

Cass. civ. n. 2032/1974

L'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato] il quale stabilisce che i crediti per retribuzioni dovute a prestatori d'opera subordinata e quelli per contributi dovuti ad enti previdenziali si collocano al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo, integra e modifica il testo del codice, nel senso che i suddetti crediti, prima collocati, rispettivamente al n. 14 e al n. 16 dell'art. 2778 c.c., hanno precedenza assoluta su ogni altro indicato nel medesimo articolo, per cui il n. 1 diventa il n. 1 bis. Ne consegue che l'art. 2779 c.c. il quale, regolando il concorso dei privilegi con le ipoteche, pospone le ipoteche sugli autoveicoli ai privilegi menzionati nei primi sette numeri dell'art. 2778 c.c., deve ritenersi riferito anche ai crediti in questione e comprensivo dei medesimi.

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