Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 375, 394, 424].
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto(1).
Note
(1)
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è unanimemente considerato un atto di straordinaria amministrazione
ex art.
320, perciò per i minori e gli interdetti è necessario senza dubbio il consenso del rappresentante legale, con l'ulteriore condizione che il credito sia integralmente soddisfatto, altrimenti la cancellazione in ipotesi di obbligazioni estinte per cause differenti sarà ottenuta mediante sentenza o consenso dell'incapace. I minori emancipati e gli inabilitati devono invece ricevere assistenza da parte del curatore. Generalmente, il consenso deve risultare da atto pubblico (v. art.
2699) o da scrittura privata autenticata (v. art.
2702), a meno che non sia necessario il provvedimento giudiziale (v. art.
2884).