Che cosa significa "Contratto"?
È l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del c.c.).
Vi sono numerosi contratti c.d. tipici o nominati, ossia modelli di operazioni economiche tradotti in modelli normativi, previsti e disciplinati dalla legge.
Le parti, però, nell'esercizio della loro autonomia patrimoniale, possono utilizzare anche schemi che non rientrano in alcun tipo legale, purché l'interesse perseguito sia meritevole di tutela (art. 1322 del c.c.): si parla in tal caso di c.d. contratti atipici.
Lo schema atipico può anche risultare dalla combinazione, in un unico atto, di più tipi contrattuali: in tali casi si parla di contratto misto.
Si possono distinguere:
- contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito: i primi sono detti anche atti di liberalità, in quanto non è prevista una controprestazione a carico di chi riceve la prestazione (es. donazione); i secondi sono quelli, invece, in cui alla prestazione in favore di un soggetto fa riscontro una controprestazione a carico dello stesso;
- contratti solenni, che per la loro validità richiedono una forma determinata, e contratti non solenni, per i quali vige il principio della libertà della forma;
- contratti consensuali e contratti reali: i primi si perfezionano semplicemente con lo scambio del consenso delle parti (es. compravendita), i secondi richiedono un elemento "tangibile", ossia la consegna della cosa (es. il mutuo o il deposito);
- contratti ad effetti reali o traslativi oppure contratti ad effetti obbligatori: i primi consentono di trasferire la proprietà di una cosa determinata, oppure di costituire o trasferire un diritto reale su cosa altrui ovvero di trasferire altro diritto (es. compravendita); i secondi fanno sorgere un rapporto obbligatorio (es. mandato);
- contratti bilaterali o a prestazioni corrispettive (detti anche sinallagmatici): si tratta di contratti dai quali nascono obblighi all'esecuzione di prestazioni reciproche, che trovano causa l'una nell'altra. Il sinallagma contrattuale fa sì che la parte non sia tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell'altra parte. I contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola parte sono invece quelli in cui si genera l'obbligo della prestazione a carico di una sola parte, che se le parti sono più d'una (art. 1333 del c.c.).
Vi sono numerosi contratti c.d. tipici o nominati, ossia modelli di operazioni economiche tradotti in modelli normativi, previsti e disciplinati dalla legge.
Le parti, però, nell'esercizio della loro autonomia patrimoniale, possono utilizzare anche schemi che non rientrano in alcun tipo legale, purché l'interesse perseguito sia meritevole di tutela (art. 1322 del c.c.): si parla in tal caso di c.d. contratti atipici.
Lo schema atipico può anche risultare dalla combinazione, in un unico atto, di più tipi contrattuali: in tali casi si parla di contratto misto.
Si possono distinguere:
- contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito: i primi sono detti anche atti di liberalità, in quanto non è prevista una controprestazione a carico di chi riceve la prestazione (es. donazione); i secondi sono quelli, invece, in cui alla prestazione in favore di un soggetto fa riscontro una controprestazione a carico dello stesso;
- contratti solenni, che per la loro validità richiedono una forma determinata, e contratti non solenni, per i quali vige il principio della libertà della forma;
- contratti consensuali e contratti reali: i primi si perfezionano semplicemente con lo scambio del consenso delle parti (es. compravendita), i secondi richiedono un elemento "tangibile", ossia la consegna della cosa (es. il mutuo o il deposito);
- contratti ad effetti reali o traslativi oppure contratti ad effetti obbligatori: i primi consentono di trasferire la proprietà di una cosa determinata, oppure di costituire o trasferire un diritto reale su cosa altrui ovvero di trasferire altro diritto (es. compravendita); i secondi fanno sorgere un rapporto obbligatorio (es. mandato);
- contratti bilaterali o a prestazioni corrispettive (detti anche sinallagmatici): si tratta di contratti dai quali nascono obblighi all'esecuzione di prestazioni reciproche, che trovano causa l'una nell'altra. Il sinallagma contrattuale fa sì che la parte non sia tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell'altra parte. I contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola parte sono invece quelli in cui si genera l'obbligo della prestazione a carico di una sola parte, che se le parti sono più d'una (art. 1333 del c.c.).