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Articolo 1855 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Operazione a tempo indeterminato

Dispositivo dell'art. 1855 Codice Civile

Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [1373], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni(1).

Note

(1) Le banche predispongono contratti nei quali, di regola, è stabilito un termine per recedere.

Spiegazione dell'art. 1855 Codice Civile

Diritto di recesso ed obbligo di avviso nelle operazioni a tempo indeterminato

Con netto riferimento a quanto già sancito nell' art. 1833 del c.c., viene ribadito, in caso di regolamento in conto corrente di operazioni e rapporti bancari, il diritto di disdetta delle parti qualora non sta stato preventivamente stabilito un termine determinato per la dutrata del rapporto (cfr. spiegazione dell' art. 1833 del c.c.).

È qui invece diverso il termine imposto dal legislatore rispetto a quello riferito al contratto di conto corrente a tempo indeterminato, per il quale il recesso dal contratto deve intervenire mediante avviso dato dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni. Per quanto strana possa apparire questa diversità di termini, essa può senz'altro giustificarsi con la diversità sostanziale dei rapporti ai quali il regolamento in conto corrente viene riferito. La maggiore larghezza dei termini per la disdetta dipende dal riferimento alle particolarità costitutive dei rapporti ed operazioni bancarie alle quali il regolamento in conto corrente viene riferito.

L'obbligo di disdetta (o facoltà di recesso) spetta ad entrambe le parti. Da ciò discende che allo scadere del termine di disdetta la banca è obbligata a dar corso agli eventuali ordini del cliente in merito alle operazioni in corso ed in merito ai rapporti reciproci assoggettati al regolamento in conto corrente, « salvo beninteso il caso che, dalla natura del rapporto fondamentale, non risulti il contrario, o che gli ordini dati durante il periodo di preavviso siano eseguibili solo dopo la scadenza » (Relazione n. 212).

La disdetta implica di per sé l' inesecuzione di quegli ordini che riguardano operazioni che vanno oltre la data di cessazione del contratto. Sembra, peraltro, possibile, mediante espressa pattuizione, la prosecuzione di qualche specifica operazione anche dopo la scadenza, pur risolvendosi in pieno il rapporto fondamentale. Resterà l'obbligo di esecuzione per quegli ordini ed operazioni che, iniziati prima delta disdetta, non possono aver materialmente termine se non in una data posteriore a quella fissata dalla disdetta stessa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1855 Codice Civile

Cass. civ. n. 77/2018

Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.

Cass. civ. n. 19305/2006

Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito «contratto nell'interesse esclusivo» di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 c.c., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto a quo, finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore (e dunque nell'interesse) di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.

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