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Articolo 1474 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Dispositivo dell'art. 1474 Codice Civile

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative](1), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina [1515](2).

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Note

(1) Le norme corporative devono ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Per atto della pubblica autorità si intende la decisione, presa da un organo del Governo, con fini economici.
(2) E' discusso se, nel caso in cui manchi il prezzo, prevalga la regola del prezzo abituale di cui al comma 2 o quella del prezzo di listino di cui al comma 3.

Ratio Legis

Poiché il prezzo è elemento essenziale del contratto di compravendita (1470 c.c.), il legislatore detta una serie di criteri suppletivi per l'ipotesi in cui le parti non lo determinino.

Spiegazione dell'art. 1474 Codice Civile

Prezzo corrente

Non solo per le cose aventi un prezzo di borsa o di mercato il prezzo non determinato dalle parti è quello che si desume dai listini del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. Ma se le parti hanno inteso riferirsi al giusto prezzo e non vi sono prezzi di borsa o di mercato, in mancanza di accordo s'intende che le parti hanno voluto rimettersi all'arbitrio di un terzo da nominarsi su richiesta del presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.


Prezzo normalmente praticato dal venditore

Nella prima parte dell'art. 1474 cod. civ. è sancita in certo modo la sovranità dell'azienda nell'ambito della sua sfera di azione: poiché se le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, e si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Quando il compratore non ha determinato il prezzo ha chiaramente inteso di volersi riferire ai prezzi normalmente praticati dal venditore, se trattasi di cose che il venditore vende abitualmente.
Se invece non si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, il fatto che il compratore non ha determinato il prezzo non significa già che egli non voglia comprare, ma deve interpretarsi come volontà di far determinare il prezzo da un terzo da nominarsi dal presidente del tribunale.


Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

333 Ho previsto poi ulteriori possibilità di stabilire il prezzo quando le parti non lo hanno fissato, non hanno convenuto di farlo determinare dal terzo, e non hanno fissato il modo di stabilirlo (art. 358).
In tal caso, se si tratta di cose che il venditore smercia abitualmente, ho presunto la volontà delle parti di riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se le cose vendute hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo di vendita si desumerà dai relativi listini del luogo di adempimento o della piazza di commercio più vicina.
Se le parti hanno inteso riferirsi al giusto prezzo questo, in mancanza di accordo, sarà fissato da un terzo secondo le norme esposte in precedenza.
Fuori di queste ipotesi, la mancata precisazione del prezzo e del modo di determinarlo implica mancanza di qualsiasi elemento diretto ed indiretto di manifestazione di volontà sopra uno degli elementi essenziali della vendita; donde la nullità del contratto.

Massime relative all'art. 1474 Codice Civile

Cass. civ. n. 2265/2020

L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato.

Cass. civ. n. 2265/2019

L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato.

Cass. civ. n. 11529/2014

In tema di compravendita ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1474, terzo comma, cod. civ., ove le parti, nel contratto, si siano riferite al "giusto prezzo", senza che assumano rilievo espressioni diverse, ancorché equivalenti (come prezzo congruo, adeguato, e simili), mentre l'accordo, cui fa riferimento il secondo inciso della medesima disposizione, indica una pattuizione successiva, non prevista nel contratto originario, la quale si innesta su una previsione contrattuale che ha fatto riferimento al "giusto prezzo".

Cass. civ. n. 25804/2013

La preferenza accordata dall'art. 1474, primo comma, c.c., in caso di mancata indicazione espressa del prezzo della cosa venduta, al criterio di determinazione consistente nel prezzo correntemente praticato dal venditore, è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche a quelle specifiche, le quali, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento.

Cass. civ. n. 10503/2006

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la sommministrazione di beni a carattere periodico ai sensi — rispettivamente — degli articoli 1474 e 1561 c.c., la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume — salvo patto contrario — dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione). (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso la nullità del contratto avente ad oggetto merce il cui prezzo era stato determinato dal giudice di merito mediante C.T.U., avuto riguardo ai prezzi ricavabili dalle fatture facenti espresso riferimento agli articoli messi in vendita).

Cass. civ. n. 2804/1990

Con riguardo a contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può ritenersi determinato o determinabile il prezzo che le parti si siano riservate di fissare successivamente senza però indicare i criteri per stabilirlo, né a tale mancanza può supplirsi, a norma dell'art. 1474, comma primo c.c., in base al criterio del prezzo normalmente praticato dal venditore, giacché a tale criterio può farsi ricorso solo nel caso di merci di larga produzione oggetto di molteplici contrattazioni e non anche quando si tratti di beni appartenenti ad un genere limitato, rispetto ai quali non è concepibile una molteplicità e continuità di contrattazioni omogenee.

Cass. civ. n. 2891/1988

Quando le parti abbiano dichiarato nel contratto preliminare o definitivo di compravendita di riservarsi la fissazione del corrispettivo senza alcuna indicazione delle modalità della futura determinazione, il prezzo non può considerarsi ancora determinato, né determinabile ai sensi dell'art. 1474 c.c. con la conseguenza che, se in seguito non sia raggiunto l'accordo sull'ammontare del prezzo stesso o se tale determinazione non sia più possibile, il contratto deve ritenersi nullo, o comunque definitivamente non perfezionato e insuscettibile, quindi, di acquistare rilevanza giuridica.

Cass. civ. n. 3853/1985

In base ai principi fissati negli artt. 1346 e 1474 c.c., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto (nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri fissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un'ulteriore determinazione di volontà delle parti stesse; tale requisito va riconosciuto sussistente ove la determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in sede di futuri acquisti nella zona adiacente l'immobile compravenduto: in ambi i casi, infatti, la determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obbiettivi, per cui l'eventuale disaccordo sul punto tra le parti in sede di determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obbiettivi pur da esse stabiliti in contratto.

Cass. civ. n. 3109/1985

Nel contratto di compravendita di merci appartenenti ad un genus (nella specie, carni bovine di produzione del venditore), per il quale l'indicazione degli elementi essenziali di detto genus è idonea ad integrare il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, la ricorrenza dell'ulteriore requisito della determinatezza o determinabilità del prezzo non resta esclusa dalla circostanza che le parti abbiano fatto riferimento ad accordi da prendersi in proposito in un momento successivo, implicando ciò l'intento delle parti medesime, in difetto di accordo, di rimettersi a criteri di equo apprezzamento, affidandone al giudice l'applicazione.

Cass. civ. n. 5405/1984

Con riguardo ad un contratto, preliminare o definitivo, di compravendita, avente ad oggetto cioè il trasferimento di un bene dietro corrispettivo di un prezzo, la circostanza che il prezzo medesimo sia stato regolato, anziché con versamento della relativa somma, mediante estinzione di un debito del venditore, configura un fatto storico, esterno al contratto stesso e non incidente sui suoi elementi costitutivi. La prova per testi o presunzioni di detta circostanza, pertanto, non traducendosi nella prova della simulazione della compravendita, non è soggetta alle disposizioni in tema di simulazione dell'art. 1417 cod. civ.

Cass. civ. n. 447/1973

Quando nella vendita le parti si siano riferite al prezzo di piazza, esso va desunto non dai listini e dalle mercuriali del luogo in cui il contratto è stato concluso ma da quelli del luogo in cui la merce deve essere consegnata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1474 Codice Civile

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G. B. chiede
lunedì 04/04/2022 - Lombardia
“La risposta data al Quesito Q202230501 lascia diversi dubbi:
1) Il prezzo delle quote della NewCo non è precisato. Si è stabilito solo il prezzo degli impianti.
2) Trattandosi di impianti che costituiscono (e non sono sopra ) i tetti di edifici rurali all'interno di aziende agricole sarebbe ancora da definire in un futuro contratto, come intervenire in caso di guasti o manutenzione e cosa compete a chi in caso di rotture che riguardino il tetto che nello stesso tempo è l'impianto ecc.
3) Al punto V) dell'accordo preliminare Il Venditore si impegna a dare delle garanzie, alle quali l'acquirente non ha mai dichiarato di rinunciare per nessuno degli impianti, che alla luce della D.D. (presenza di vizio ostativo per un impianto) saprebbe di non potere più dare.
4)L'acquirente nelle PEC alla fine della D.D. dopo aver dichiarato l'esito positivo solo su 5 degli impianti non ha mai espresso la volontà di acquisire tutti gli impianti cosi come manifestati dalla D.D. ma, pur mantenendo il prezzo, che è una delle condizioni di un contratto, propone di ridiscutere la struttura della compravendita e quindi di ridiscutere il contratto
Alla luce di queste mie osservazioni la Vostra risposta al quesito è ancora la stessa?”
Consulenza legale i 22/04/2022
Rispondiamo ai quesiti come segue, in ordine progressivo.
A nostro avviso non è possibile far leva sulla indeterminatezza del prezzo per far valere la nullità dell’Accordo Preliminare per carenza dell’elemento essenziale del prezzo.
Innanzitutto, è necessario ricordare che, secondo un consolidato orientamento dottrinario, il contratto preliminare deve indicare, a pena di nullità, gli elementi essenziali del contratto definitivo. Pertanto, dal momento che il codice civile prevede che il contratto di compravendita deve indicare il prezzo, ovvero almeno i criteri di relativa determinazione, a pena di nullità, il contratto preliminare di compravendita di quote sociali deve prevedere un prezzo d’acquisto determinato o, quanto meno, determinabile.
L’articolo 1474 del c.c. afferma che il contratto di compravendita è valido, nonostante la mancata determinatezza del prezzo nei seguenti casi:
i) se si tratta di cose che il venditore vende abitualmente (è, ad esempio, il gestore di vendita al minuto): vale qui il prezzo normalmente praticato dal venditore (art. 1474, 1° co.);
ii) se si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato: vale il prezzo dei listini o delle mercuriali (art. 1474, 2° co.);
iii) se le parti si sono riferite al giusto prezzo: qui, se non appaiono applicabili i criteri precedenti, il prezzo è fissato da un terzo nominato dal presidente del tribunale (art. 1474, 3° co.)”.
Nel caso di specie, il contratto afferma che il prezzo della compravendita sarà determinato tenendo conto del prezzo degli impianti fotovoltaici, quest’ultimo accuratamente determinato secondo specifici criteri. Anche se l’espressione “tenendo conto del” dà adito a una certa indeterminatezza, quest’ultima può essere sicuramente superata dall’applicazione dell’articolo 1474 comma 2. In effetti, il valore di mercato della Newco sarebbe facilmente individuabile ed è pressoché corrispondente a quello determinato secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Preliminare per gli Impianti Fotovoltaici. In conclusione, è ragionevole ritenere che il giudice, chiamato eventualmente a dirimere sul punto, reputi determinabile il prezzo della Newco, ovvero applicabile l’art. 1474 c. 2 c.c.
L’accordo relativo alla ripartizione delle spese di manutenzione non rientra tra gli elementi essenziali della compravendita. La mancata previsione dello stesso in sede di contratto preliminare, quindi, non inficia la validità del medesimo accordo preliminare. Le parti saranno tenute a definire i relativi termini e condizioni in sede di stipula del contratto definitivo. Resta fermo, quindi, l’obbligo di addivenire alla conclusione del contratto di compravendita definitivo, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Sul terzo punto, si rileva che il Promissario Acquirente si è comunque dichiarato disposto a concedere una proroga nel termine della due diligence per consentire al Promittente Venditore di ottenere l’autorizzazione paesaggistica mancante, ottenuta la quale il Venditore sarebbe stato nella condizione di prestare le garanzie. Su questo versante si deve tener conto del fatto che, come specificato in sede di prima risposta, la condizione di buon esito della due diligence è stata posta a favore del Promissario Acquirente.
Dal tenore delle mail inviate dal promissario acquirente si evince che quest’ultimo si è reso disponibile anche alla proroga del termine previsto per le attività di due diligence per consentire al Venditore di procedere all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica mancante in relazione all’Impianto Fotovoltaico n. 5, proprio per addivenire alla conclusione della compravendita di tutti gli Impianti Fotovoltaici originariamente concepiti quali oggetto del negozio. Pertanto, la tesi prospettata dal cliente non pare accoglibile.
Purtroppo, ad avviso di chi scrive, la sua posizione è pregiudicata dal fatto che la condizione del buon esito della due diligence è stata posta nell’Accordo Preliminare a favore del Promissario Acquirente.
Alla luce di ciò, si ribadisce quanto sostenuto precedentemente in sede di prima risposta.