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Articolo 1375 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Esecuzione di buona fede

Dispositivo dell'art. 1375 Codice Civile

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede(1)(2).

Note

(1) In sede esecutiva la buona fede costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti nell'adempimento, in quanto queste sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte; nell'obbligo di solidarietà (2 Cost); nell'obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell'altra parte subiscano pregiudizi.
(2) La buona fede esecutiva viene richiamata per specificare la figura dell'abuso del diritto cioè di quella condotta che si sostanzia nell'esercizio di un diritto, in sé legittimo, in modo da ledere la sfera giuridica altrui (v. 833 c.c.), come nel caso del creditore che frazioni il proprio credito chiedendo una molteplicità di adempimenti in luogo di una prestazione unitaria.

Ratio Legis

Il legislatore stabilisce che la buona fede deve governare tutta la vita del rapporto contrattuale in quanto essa esprime un esigenza di tutela fondamentale delle parti.

Spiegazione dell'art. 1375 Codice Civile

Buona fede formativa, interpretativa ed esecutiva — Carattere obiettivo della buona fede esecutiva nelle attività di adempimento

In materia contrattuale la buona fede è menzionata dal codice all'art. 1337 sulla formazione del contratto, all'art. 1366 sulla sua interpretazione, ed all'art. 1375 sulla sua esecuzione.

E’ facile distinguere la buona fede esecutiva (art. 1375) dalla buona fede nella formazione del contratto (art. 1337). Quest'ultima invero crea responsabilità extracontrattuali, in quanto si riferisce allo svolgimento delle trattative e per conseguenza ad un periodo in cui il contratto non è ancora formato. La buona fede esecutiva invece cade nell'orbita contrattuale.

Meno facile è distinguere la buona fede interpretativa (art. 1366), dalla buona fede esecutiva (1375). Il criterio di distinzione è il medesimo già accennato a proposito degli usi, che sono anch'essi interpretativi ai sensi dell'art. 1368, ed esecutivi ai sensi dell'art. 1364. Anche in materia di buona fede, l'applicazione di essa al campo interpretativo è un mezzo per stabilire quali sono gli obblighi contrattuali astratti, mentre la buona fede esecutiva è uno strumento che dirige la condotta concreta da tenersi nell'adempimento e per superare gli ostacoli che all'adempimento puntuale possono frapporsi. Soprattutto nei contratti a tratto continuativo, il dovere contrattuale, inteso esso pure secondo buona fede, è ben lungi dall'indicare analiticamente alla parte tutti gli accorgimenti che deve prendere di giorno in giorno per osservare suoi doveri. Si pensi al mandato, così sinteticamente espresso, talora, nel contratto, e così multiforme e complicato nell'esecuzione. Lo sviluppo del programma è affidato alla buona volontà del debitore, il superamento degli ostacoli alla sua diligenza e alla sua perspicacia, il felice esito dei suoi sforzi, alle sue capacità organizzative. Allorché il codice dice che a tutto questo sviluppo deve presiedere la buona fede, intende stabilire che il debitore deve realmente immedesimarsi negl'interessi del creditore che egli ha promesso di soddisfare e nel conflitto fra gl'interessi propri e quelli altrui che formano oggetto dell'impegno, deve considerare come. interessi propri quelli altrui, fino al punto in cui il programma contrattuale abbia lo svolgimento che ambo le parti si sono proposte, e che per conseguenza anche la parte contraria ha avuto di mira.

In diritto romano vi erano, come è noto, i contratti di buona fede ed i contratti di stretto diritto. Ciò non vuol dire che, in alcuni contratti, la buona fede esecutiva fosse, in diritto romano, da trascurarsi, ma vuol dire che per alcuni contratti, l'adempimento non andava oltre l'obbligo formalmente pattuito coll'impegno assunto, mentre in altri contratti il programma esecutivo era assai più comprensivo e affidato alla buona volontà della parte.

Lo stesso accade nel diritto civile vigente; in materia cambiaria l'obbligo non può essere altro che quello di pagare la somma voluta alla scadenza, mentre in materia di società o di somministrazione di viveri, di prestazioni alberghiere e via discorrendo, l'obbligo si concreta in un complesso di attività multiformi in cui la buona fede e la volontà del debitore hanno gran parte nel rendere soddisfatto il creditore. Ma in tutti i contratti, tanto nel diritto romano quanto nel diritto civile vigente, l'obbligazione va soddisfatta secondo buona fede, nel senso che il debitore deve farsi carico delle esigenze del creditore, entrando onestamente nel suo ordine di aspirazioni. E non è affatto superfluo, come a prima vista si potrebbe credere, che l'obbligo della buona fede esecutiva sia menzionato all'art. 1375. Tale articolo fornisce al creditore la fonte positiva che lo autorizza ad esigere dal debitore un contegno da alleato, non da avversario, e questo sia nell'animo che dirige l'attività di adempimento, sia nel corpo che la mette in esecuzione. E tanto più è provvido l'intervento del legislatore in quanto, generalmente parlando, le parti, nei contratti, non sono orientate in senso reciprocamente amichevole. Infatti il conflitto di interessi che precede la stipulazione, suole permanere latente nell'animo degli interessati, anche in sede di esecuzione. Certo, un atteggiamento antagonistico delle parti, nella esecuzione, è anche contrario al loro bene inteso interesse, quante volte le prestazioni sono reciproche. Ma la tendenza all'antagonismo rimane tuttavia così forte, che nessuna sollecitudine del legislatore, per porvi rimedio, deve apparire eccessiva.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

63 Nel capoverso del citato art. 73 è riprodotto, in termini più generali, il principio dell'art. 1124 cod. civ., in base quale i contratti debbono essere eseguiti di buona fede.
L'affermazione di questo dovere si completa, allo scopo di determinare il grado e la misura del contegno attivo che il debitore deve tenere, con il principio che il debitore deve, nell'adempimento dell'obbligazione, usare la diligenza di un buon padre di famiglia.
Detta regola non era stata assunta dalla Commissione reale in termini così generali perché, ad avviso della stessa, se si escludono i casi menzionati dalla legge (custodia e mandato), la intensità del dovere del debitore deve essere determinata alla stregua dalla regola secondo cui egli non è esente da responsabilità se non quando provi che l'inadempimento o il ritardo provengono da causa estranea a lui non imputabile.
Il sistema adottato dalla Commissione reale è quello del codice Napoleone (art. 1137); e questo ritorno a posizione superate dal codice del 1865 poteva segnare un regresso, tanto più che la giurisprudenza francese estendeva già il ristretto principio dell'art. 1137 ad ogni genere di obbligazione. Vero è, solo che, mentre in certe obbligazioni (come, ad esempio, quella di custodia) il richiamo alla diligenza importa addirittura la determinazione concreta del contenuto dell'obbligo, invece in altre obbligazioni, in cui il contenuto specifico è già predeterminato, la diligenza richiesta. è solo un criterio per valutare il contegno del debitore. Ma questo diverso rilievo, che può avere il richiamo della diligenza nell'adempimento, non esclude affatto la possibilità di una formulazione generale.
Né mi pare, poi, che tale formulazione contrasti con il fatto che il debitore è esente dalla sole conseguenze del fortuito. La regola generale suddetta integra, anzi, la norma che pone la esenzione dal solo fortuito. Infatti, di vero casum non si potrà più parlare quando risulti che non fu osservata la dovuta misura di diligenza; sorge, allora, l'imputabilità dell'evento che impedì o ritardò l'esecuzione dell'obbligazione.
219 Nell'art. 240 si richiama il principio di buona fede che deve dominare l'esecuzione del contratto, non per una inutile ripetizione dell'art. 73 capoverso, ma per affermare che di buona fede deve anche essere esercitato il diritto.
Dell'art. 1123 cod. civ. non viene riprodotto (art. 241) il primo comma che attribuisce al contratto la forza di legge fra le parti, perché la formula è apparsa ridondante, e in fondo non necessaria per esprimere il principio della assoluta obbligatorietà del contratto.

Massime relative all'art. 1375 Codice Civile

Cass. civ. n. 7467/2023

Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.

Cass. civ. n. 7185/2022

Il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto a compiere le attività preparatorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile, per inadempimento del contratto d'opera professionale, il notaio, il quale aveva rogato quattro atti di compravendita - con previsione di pagamento rateale e clausola di rinuncia della venditrice all'iscrizione di ipoteca legale - e, lo stesso giorno e nei due giorni successivi, aveva rogato altri quattro atti di rivendita a terzi dei medesimi cespiti da parte dello stesso acquirente, spogliatosi così dei beni costituenti garanzia patrimoniale generica per il pagamento del prezzo).

Cass. civ. n. 16743/2021

Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nell'esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del "neminem laedere". Di talché, in un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei ad ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, l'improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di "neminem laedere" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.

Cass. civ. n. 15077/2021

Si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi, non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

Cass. civ. n. 9200/2021

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato una condotta contraria a buona fede e correttezza nel mancato ripristino della fornitura di energia elettrica in favore dell'utente, nonostante l'istanza di quest'ultimo, in quanto il somministrante aveva rilevato che l'utenza risultava a nome di altro soggetto, anche se un sopralluogo o una richiesta di chiarimenti, sebbene non previsti dal contratto, avrebbero potuto dimostrare che si trattava della medesima utenza, semplicemente volturata a un terzo).

Cass. civ. n. 3694/2020

La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017).

Cass. civ. n. 13208/2010

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto, l'apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato risolto per morosità un contratto di locazione, senza tener conto che il locatore avrebbe potuto compensare il suo credito con il maggior debito esistente nei confronti del conduttore).

Cass. civ. n. 25047/2009

I principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, una volta esclusa la sussistenza della violazione dei principi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative contrattuali, aveva poi ritenuto di per sé non conferente l'evocazione dei medesimi principi rispetto alla pattuizione della condizione risolutiva del contratto preliminare di compravendita di un terreno in caso di mancata approvazione del piano di lottizzazione entro un certo termine, con l'obbligo di restituzione del solo prezzo anticipatamente corrisposto, maggiorato degli interessi a partire da una data determinata).

Cass. civ. n. 20106/2009

I princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.

Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).

Cass. civ. n. 9924/2009

Il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva. (Nella specie, i lavoratori, abbandonato il posto di lavoro e conseguita la pensione, non avevano offerto le prestazioni lavorative per oltre tre anni successivi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 226 del 1990, dalla quale derivava la fondatezza della loro pretesa relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al limite del sessantacinquesimo anno di età o del raggiungimento della contribuzione previdenziale massima; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che, nell'accogliere la domanda di trattenimento in servizio proposta dagli anzidetti lavoratori soltanto nel 1993, non aveva considerato l'incidenza del descritto comportamento sulla persistenza del loro diritto a proseguire il rapporto di lavoro).

Cass. civ. n. 5348/2009

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in virtù della quale non era stata interpretata secondo il predetto canone della buona fede oggettiva la clausola di un contratto di mediazione, con cui si era stabilito che non era dovuto alcun compenso al mediatore "ad incarico scaduto in caso di mancata vendita", malgrado il preliminare fosse stato stipulato per l'effettivo ed idoneo intervento del mediatore e il contratto definitivo di vendita non fosse stato concluso per esigenze riconducibili esclusivamente alle parti).

Cass. civ. n. 28056/2008

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore» - deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva condannato il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR al pagamento, in favore di un proprio dipendente, della somma corrispondente agli interessi maturati sulle quote annualmente accantonate di trattamento di fine rapporto a causa degli investimenti delle stesse in buoni postali fruttiferi, effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate da delibere della Giunta amministrativa dello stesso CNR). L'effetto della compensatio lucri cum damno che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso che il danno patito da un dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR per il ritardato investimento in buoni postali fruttiferi di alcune delle quote annualmente accantonate del trattamento di fine rapporto potesse compensarsi con il guadagno ottenuto dal medesimo dipendente in ragione dell'anticipato investimento di analoghe quote relative ad altre annualità).

Cass. civ. n. 3462/2007

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Nell'affermare il suindicato principio la S.C., con riferimento a contratto di trasporto marittimo di persone ha ritenuto violato l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza dal comportamento del vettore professionale il quale, nell'impossibilità di affrontare il viaggio di ritorno per le avverse condizioni meteorologiche, aveva mancato di accordarsi con altro vettore «pur di non pagare qualche soldo in più rispetto al costo del biglietto pagato dai passeggeri», non consentendo conseguentemente ai medesimi di rientrare in serata sul continente e di evitare il pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, privo di alberghi).

Cass. civ. n. 24274/2006

In tema di rapporti contrattuali di durata, l'esercizio di diritti potestativi attribuiti dalla legge o dal contratto ad una delle parti produce immediatamente la modificazione della sfera giuridica dell'altra parte, senza che sia configurabile, neppure in base al principio di correttezza e buona fede, un obbligo di preavviso, in difetto di limitazioni in tal senso previste dalla fonte attributiva del potere. (Nella specie, relativa ad una pattuizione, intervenuta nel caso dello svolgimento di un rapporto di agenzia, che aveva comportato l'affidamento all'agente dell'incarico aggiuntivo di supervisore dell'attività di altri agenti, riservando alla proponente la titolarità del potere sia di conferimento sia di revoca del detto incarico, la S.C: ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la liceità della revoca immediata dell'incarico stesso, senza che un obbligo di preavviso potesse scaturire dai precetti di correttezza e buona fede).

Cass. civ. n. 13345/2006

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà: di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, cosa come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, relativa al rilascio di immobile locato e alla detrazione dell'Iva sulle spese legali rimborsate dall'una all'altra parte, la S.C. ha precisato che pur non esistendo, dal punto di vista fiscale, alcun obbligo a carico del conduttore di dedurre quanto pagato a titolo di Iva per prestazioni professionali legali, lo stesso era tenuto a operare la deduzione de qua ex art. 1175 c.c., al fine di non pregiudicare la posizione di controparte ed ha pertanto confermato il rigetto della domanda di recupero dell'Iva su dette spese avanzata dal conduttore).

Cass. civ. n. 10127/2006

Il semplice fatto di ritardare l'esercizio di un proprio diritto (nel caso di specie, di agire in giudizio per far valere l'inadempimento contrattuale), se non finalizzato a produrre un danno alla controparte e senza un apprezzabile interesse per il titolare, non dà luogo a una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, qualunque convinzione possa essersi fatta del ritardo il debitore, e non è causa per escludere la tutela giudiziaria, salvo che sia intervenuta un'inequivoca rinuncia tacita al diritto. (La S.C. ha affermato tale principio con riferimento a una fattispecie in cui il creditore aveva chiesto la risoluzione del contratto in via riconvenzionale dopo due anni dalla scadenza del termine per l'adempimento in un giudizio in cui era stato convenuto per il pagamento del corrispettivo della prestazione adempiuta in ritardo).

Cass. civ. n. 5140/2005

In tema di qualifiche dei prestatori di lavoro e di concorsi interni, la violazione delle regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.) si configura solo nell'ipotesi che vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino ex art. 1173 c.c. la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, con adeguata motivazione priva di vizi logici, aveva ritenuto che il comportamento aziendale, nella operazione di non facile espletamento concorsuale, dell'adeguamento della fascia dirigenziale a seguito di consistente modifica dell'intera struttura imprenditoriale per effetto della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, fosse stato del tutto rispettoso degli impegni assunti in sede contrattuale e del tutto legittimo, in quanto espressione della insindacabile discrezionalità e della necessaria autonomia connaturata all'esercizio dell'attività di impresa).

Cass. civ. n. 23226/2004

Quando un accordo sindacale di conformazione del potere direttivo del datore di lavoro riservi al potere discrezionale dello stesso la valutazione della professionalità del dipendente secondo specifici criteri, analiticamente catalogati, per l'ammissione a corsi di addestramento finalizzati all'attribuzione di una qualifica superiore, l'obbligo del datore di esercitare detto potere secondo i principi di correttezza e buona fede stabiliti dagli art. 1175 e 1375 c.c. — con il correlativo diritto soggettivo dei lavoratori all'adempimento di questo obbligo strumentale, tutelabile in sede giurisdizionale — comporta la necessaria indicazione (sia pure in modo sommario) dei parametri che si assumono violati in riferimento ai candidati ingiustificatamente valutati in modo più favorevole.

Cass. civ. n. 5240/2004

La clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge; in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte.

Cass. civ. n. 4462/2004

In tema di procedure concorsuali per gli avanzamenti di carriera del personale nell'ambito del rapporto di lavoro privato, qualora il datore di lavoro stabilisca attraverso un bando di concorso i criteri di selezione, assume l'obbligo di procedere secondo tali criteri e comunque secondo i principi di correttezza e buona fede, che si specificano nei doveri di imparzialità e di trasparenza. Ne consegue il sorgere, in capo a ciascun candidato, di una posizione soggettiva, oltreché di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e non di soggezione; pertanto incombe sull'imprenditore debitore di provare di aver eseguito le operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di imparzialità e in caso di inadempimento il prestatore di lavoro — creditore ben può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l'azione di risarcimento del danno, danno consistente nella perdita della possibilità di un esito favorevole della valutazione e determinabile dal giudice di merito anche in via equitativa.

Cass. civ. n. 15482/2003

In relazione a una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un'unica operazione economica - nella specie, la regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova società rispetto a quella precedente e la previsione, a carico delle parti, dell'obbligo di rifornire detta società in misura predeterminata - la corrispondenza a buona fede dell'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito - nella specie, in relazione ad un contratto di fornitura - deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni.

Cass. civ. n. 15150/2003

Il principio di buona fede contrattuale, sancito dall'art. 1375 c.c., ha la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto nei casi, e nella misura in cui, farli valere nel loro tenore letterale contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 6763/2002

L'esercizio dello ius variandi rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, che non è di per sé sottratta — in linea generale — all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede e, per il caso di violazione, al rimedio del risarcimento dei danni. Tuttavia, le clausole generali di correttezza e buona fede non introducono nei rapporti giuridici diritti e obblighi diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinate ad operare all'interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti; esse, pertanto, rilevano soltanto come modalità di comportamento delle parti, al fine della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto o di obbligo e, in quanto attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è stato stipulato dalle parti, si pongono nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta o legislativamente imposta, così concorrendo alla relativa conformazione in senso (eventualmente) ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente e consentendo al giudice di verificarne la coerenza con i valori espressi dal rapporto, garantendo in tal modo l'apertura del sistema giuridico a un rapporto dialettico costante con il contesto socio-economico e culturale di riferimento. Ne consegue che dalle clausole generali di correttezza e buona fede non può derivare per il datore di lavoro l'obbligo, non previsto dalla legge o da altra fonte, di giustificare e motivare il concreto esercizio dello ius variandi, ma se tale esercizio dà luogo a una discriminazione o a una vessazione o comunque ad un arbitrio nei confronti del lavoratore, egli è tenuto a risarcire i danni che ne derivano.

Cass. civ. n. 206/2001

Le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché all'onere di motivare le note stesse al fine di consentire la verifica del rispetto tali criteri e obblighi e della inerente necessaria trasparenza; nel caso, poi, in cui ad una determinata valutazione sia collegata l'attribuzione di un beneficio retributivo, il lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative ricade sul datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione all'incentivo economico previsto dall'accordo 29 dicembre 1988 a favore del personale direttivo del Banco di Napoli riportante la qualifica di ottimo, aveva rigettato la contestazione del lavoratore, valorizzando il carattere discrezionale del giudizio del datore di lavoro).

Cass. civ. n. 1078/1999

La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. (Nella specie, la ditta mandante, ricevuto un ordine di rilevante importo acquisito da un agente sulla base di una lunga attività promozionale, aveva accelerato la pur prevista conclusione di un contratto di esclusiva con un altro soggetto — a cui era collegata la possibile cessazione del rapporto di agenzia — e, nel quadro di un comportamento elusivo nei confronti dell'agente, aveva invitato l'acquirente a reiterare l'ordine tramite il nuovo concessionario; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto dell'agente alla provvigione sulla base del riportato principio e di quello secondo cui l'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente).

Cass. civ. n. 10514/1998

Gli obblighi di correttezza e buona fede che, nel rapporto di lavoro, hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa le assicura, imponendo una serie di comportamenti di contenuto atipico, vengono individuati mediante un giudizio applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge; infatti gli obblighi stessi vanno individuati con il rispetto del complesso di regole in cui si sostanzia la civiltà del lavoro in un certo contesto storico-sociale, vale a dire dell'assieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione di legittimità, e vengono quindi ad assumere la consistenza di «standard» che rispetto a detti principi sono in rapporto essenziale ed integrativo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in relazione a un licenziamento disciplinare, aveva ritenuto giustificabile il comportamento del lavoratore il quale, a seguito di un'assenza di un giorno — la cui mattinata sarebbe stata impiegata per la raccolta di funghi — aveva taciuto al datore di lavoro che il certificato medico prodotto gli era stato rilasciato nel pomeriggio e pertanto non copriva l'assenza ingiustificata del mattino; e che altresì aveva dato rilievo alla mancanza di recidiva, senza tenere presente la non decisività dell'assenza di precedenti, poiché la gravità delle mancanze va valutata in relazione ad ogni aspetto del caso concreto).

Cass. civ. n. 13131/1997

I principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. sono stati codificati dal legislatore come regulae iuris di carattere generale con esclusivo riferimento ai rapporti precontrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione del negozio, e non anche con riguardo al contenuto del negozio medesimo, nel senso che (eccezion fatta per l'eventualità che la violazione di detti doveri si trovi ad integrare anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di nullità o annullabilità dei contratti) i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi concordando del tutto liberamente il predetto contenuto negoziale, senza poi potere, proprio in ragione di tale libertà, invocare, a stipulazione avvenuta, l'asserita contrarietà di una o più delle clausole convenute ai doveri in questione (salvo che nei casi esplicitamente previsti dal legislatore).

Cass. civ. n. 9501/1995

In tema di condotta antisindacale, l'intenzionalità del comportamento del datore di lavoro, mentre è irrilevante nel caso di comportamento contrastante con norma imperativa, può assumere rilevanza quando la condotta del medesimo, pur se lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso del diritto, giacché in questo caso l'esercizio del diritto da parte del titolare si esplicita attraverso l'uso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi (in coerenza con la norma dettata dall'art. 833 c.c. in materia di proprietà) nel campo delle obbligazioni, e del rapporto di lavoro in particolare, carattere di illiceità per contrasto con i principi di correttezza e di buona fede, i quali assurgono a norma integrativa del contratto di lavoro in relazione all'obbligo di solidarietà imposto alle parti contraenti dalla comunione di scopo che entrambe, sia pure in diversa e talora opposta posizione, perseguono.

Cass. civ. n. 2503/1991

In tema di esecuzione del contratto (o del rapporto obbligatorio) la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non conforme a buona fede la mancata cooperazione del promittente venditore in favore del promesso acquirente al fine di far conseguire a quest'ultimo un mutuo per il pagamento del prezzo).

Cass. civ. n. 7987/1990

Nei contratti con prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la propria prestazione non è tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, a svolgere attività per conseguire aliunde la controprestazione, dato che gli artt. 1175, 1227 e 1375, pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sono dettati allo scopo di vietare comportamenti vessatori ed ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazione specifiche del debitore, o le conseguenze dell'inadempimento a lui imputabile.

Cass. civ. n. 3250/1977

La violazione dei doveri di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) ove non siano considerati in forma primaria ed autonoma da una norma — come nell'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. — costituisce solo un criterio di qualificazione e di valutazione del comportamento dei contraenti. Pertanto, un comportamento ad essi contrario non può essere reputato illegittimo e, quindi, fonte di responsabilità ove al contempo non concreti la violazione di un diritto altrui, già direttamente riconosciuto da una norma giuridica.

Cass. civ. n. 1460/1973

La buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla schiettezza, alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1375 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Francesco V. chiede
giovedì 17/05/2018 - Estero
“Buongiorno,
Vi contatto per avere un’opinione professionale ed eventualmente un consiglio riguardo la mia situazione.
Mi scuso in anticipo per la poca precisione riguardo alcuni avvenimenti, che ovviamente sono parte del problema.
Sono italiano residente regolarmente in Svizzera dal 2009. Qualche tempo dopo il mio trasferimento all’estero, mi sono recato nella filiale della mia banca (Monte dei Paschi - Forli) chiedendo la chiusura del conto corrente a me intestato, consegnando carte, assegni e accesso all`E-banking.
Nel giugno 2017, dopo che al mio ultimo indirizzo di residenza in Italia vengono recapitate delle carte bancarie mai richieste, invio una raccomandata a MPS spiegando la situazione e chiedendo conferma di chiusura del conto.
Ricevo una lettera (al mio indirizzo giusto in Svizzera) dall’ufficio legale MPS in cui mi viene comunicato che il mio conto non è stato mai chiuso ed è in rosso, senza dare altre informazioni.
Mi rivolgo al direttore della filiale, che sorpreso dalla situazione mi promette di ricontattarmi con una soluzione, cosa che non è mai avvenuta.
Ottengo in 23/11/2017 una mediazione tramite il Conciliatore BancarioFinanziario, che termina con esito negativo in quanto la rappresentante legale MPS mi offre una riduzione di 200 euro, a fronte di uno scoperto di conto di oltre 1500-2000 euro (non mi viene mai detto a quanto ammonta questa cifra precisamente).
Non avendo prove per dimostrare l’avvenuta chiusura del conto, ritengo però che ci sia qualche fatto a mio favore:
• Le comunicazioni sarebbero avvenute via internet banking, al quale non ho accesso visto la riconsegna del dispositivo di login;
• Per le norme antiriciclaggio una persona residente all’estero non può avere un conto corrente standard in Italia;
• Altri istituti bancari in Italia, mi hanno contattato per darmi aggiornamenti sulle condizioni, comunicarmi eventuali scoperti, mai ricevuto nulla da MPS;
• Sempre altri istituti, allo scadere del mio documento di riconoscimento, mi hanno chiesto di produrne uno nuovo;
• Immagino che negli anni siano stati aggiornati/rinnovati i sistemi di accesso all’E-banking, alle carte ed agli altri servizi della banca, che non ho mai ricevuto;
• Dal giugno 2017 la banca è al corrente del mio indirizzo attuale, e della mia iscrizione all’AIRE. Non ho però ricevuto nessuna lettera, estratto conto o altra comunicazione;
Sono assolutamente conscio che la mia leggerezza durante la fase di chiusura del conto mi mette in una situazione di torto, ma vorrei sapere se ci sono gli estremi per poter richiedere una riduzione della somma vista la poca trasparenza della banca Monte dei Paschi.

Grazie”
Consulenza legale i 23/05/2018
Come già anticipato tramite la formulazione del quesito, ci si trova innanzi ad un caso in cui, almeno apparentemente, la Banca ha tutte le ragioni per richiedere la somma contestata.

Questo solamente perchè, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene, dato che, a quanto pare, non si ha la prova scritta dell'avvenuta chiusura del conto o quantomeno della richiesta a ciò destinata, pare arduo dimostrarne la veridicità.

Ovviamente la Sua eventuale dichiarazione in sede giudiziale non sarebbe priva di validità, ma verrebbe sottoposta al confronto con le dichiarazioni contrarie della Banca, affidando dunque alla mera valutazione discrezionale del giudice l'esito dell'intera vicenda.

Tuttavia, già da parecchi anni, la giurisprudenza ha approntato dei rimedi giuridici al fine di tutelare situazioni come quella prospettata, richiamando i principi di buona fede e di abuso del diritto.

Le due nozioni, strettamente collegate, permettono spesso di sopperire ad eventuali carenze probatorie, andando al di dà dei meri requisiti formali.

L'art. 1375 stabilisce infatti che il contratto deve essere eseguito in buona fede, imponendo alle parti contrattuali di comportarsi in maniera onesta e leale.

Unitamente ad altri articoli del codice civile (ad es. 1337), la norma menzionata ha permesso di affermare che la buona fede sia ormai divenuta una autonoma fonte di obbligazioni, ovvero fonte di ulteriori e non pattuiti obblighi per le stesse parti che, se non discendono dal contratto, provengono dalla buona fede.

Da tali obblighi possono derivare modifiche del comportamento durante l'esecuzione del contratto, obblighi di tolleranza rispetto a modifiche della prestazione che non compromettano la sostanziale utilità del contratto, di avviso e di informazione, nonché di corretto esercizio di poteri discrezionali.

Per quanto interessa maggiormente la questione sottoposta alla nostra attenzione, gli intermediari finanziari e gli operatori bancari, data la loro attività professionale ed il conseguente maggior potere contrattuale, sono a maggior ragione obbligati a precisi obblighi di informazione, disciplinati anche dal T.U bancario (D.Lgs. 385/1993). In realtà tali obblighi informativi sono perlopiù destinati ad operare nella fase precedente alla stipulazione del contratto bancario, ma ciò non toglie che la Banca sia obbligata ad avvisare ed informare il correntista qualora appaia palese che quest'ultimo non sia a conoscenza di fatti rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto.

Per quanto concerne la condotta della Banca, attuata mediante la richiesta di rifondere la somma scoperta del conto, si potrebbe sicuramente sostenere che essa configuri un'ipotesi di abuso del diritto, il che si verifica quando una parte contrattuale rivendica un diritto che astrattamente gli spetta, ma, in concreto, non comporta un vantaggio degno di tutela giuridica, comportando invece un preciso danno alla controparte.

Il concetto di abuso del diritto trova fondamento nell'art. 833 c.c., il quale, pur disciplinando situazioni in cui il proprietario di una cosa compia atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, ha dato la stura per la tutela di situazioni come quella prospettata nel quesito, in cui vi è, presupponendo la conoscenza della situazione da parte della Banca, una ingiusta richiesta di denaro.

Venendo al caso concreto, sicuramente la Banca ha violato il principio di buona fede. Difatti, anche se manca la prova principale, ovvero la richiesta di chiusura del conto, si potrebbe comunque dimostrare in altro modo che il correntista era in buona fede, dato che vi è stata la riconsegna delle carte, degli assegni e del dispositivo che permetteva l'accesso all'E-banking.

Anche il tenore della lettera raccomandata inviata nel 2017 potrebbe convincere il giudice della buona fede del correntista in ordine alla convinzione che il conto fosse stato chiuso anni prima. Il fatto poi che vi sia stato un trasferimento all'estero e che la normativa antiriciclaggio impedisca di avere un conto corrente standard in Italia possono sicuramente corroborare il quadro probatorio.

Per quanto riguarda la mala fede della Banca, si potrebbe far leva sul fatto che la predetta riconsegna del dispositivo di accesso all'E-banking (circostanza sicuramente nota alla Banca) abbia impedito di verificare la propria situazione con la Banca e dunque la profonda ingiustizia di una richiesta di rifusione delle somme scoperte, per servizi oltretutto mai ottenuti dal correntista.

Per concludere, la violazione del principio di buona fede potrebbe dapprima fatta valere in una ulteriore trattativa e mediazione con la Banca, addivenendo ad una soluzione transattiva più equa. Se ciò non dovesse avvenire, le violazioni delle regole di comportamento potrebbero essere fatte valere in un seguente giudizio in cui il giudice, convinto della buona fede del correntista o della malafede della Banca, potrebbe decidere per la non debenza di alcune somma, con rifusione delle spede legali in favore del correntista.


ANNUNZIATA S. chiede
martedì 04/08/2015 - Basilicata
“EGREGI AVVOCATI, MI RIVOLGO A VOI A CAUSA DELLA SEGUENTE QUESTIONE: SONO PROPRIETARIA DI DUE LOCALI ADIACENTI, UNO è SFITTO, L'ALTRO L'HO AFFITTATO IL 15/07/2015 AD USO ROSTICCERIA. SONO STATA CONTATTATA DA UN EVENTUALE INQUILINO CHE VORREBBE PRENDERE IN AFFITTO IL LOCALE ATTUALMENTE SFITTO E VORREBBE ANCHE LUI APRIRE UNA ROSTICCERIA. IL MIO ATTUALE INQUILINO DICE CHE, SE AFFITTO IL LOCALE ADIACENTE A QUELLO DATOGLI IN LOCAZIONE PER LO STESSO USO ROSTICCERIA, MI FARA' CAUSA PER CONCORRENZA SLEALE. FACCIO PRESENTE CHE SUL CONTRATTO FIRMATO DA ME CON IL MIO ATTUALE INQUILINO NON C'E' ALCUN RIFERIMENTO AL LOCALE ADIACENTE NE' ALL'EVENTUALE FUTURA ATTIVITA' DA SVOLGERVI. VORREI SAPERE SE SONO LIBERA DI AFFITTARE PER LO STESSO USO ROSTICCERIA ANCHE IL LOCALE ADIACENTE.
GRAZIE”
Consulenza legale i 10/08/2015
La situazione descritta nel quesito non fa emergere, a prima vista, un obbligo del proprietario dei locali di astenersi dal concedere in locazione gli stessi a chiunque egli desideri. Una limitazione di tal genere costituirebbe un argine privo di giustificazione alle facoltà del pieno proprietario, che è libero di sfruttare i propri beni come meglio creda (art. 832 del c.c.), entro due confini principali:
- eventuali norme di legge (es. non posso locare un negozio commerciale come abitazione privata);
- eventuali accordi con altri soggetti, cioè veri e propri contratti in cui il proprietario presta il consenso ad una autolimitazione del suo diritto.

La seconda ipotesi è esclusa in base ai dati forniti nel quesito.
Quanto alla prima, una flebile connessione potrebbe riscontrarsi con l'art. 2598, n. 3, c.c., laddove afferma che compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. La norma racchiude una serie di comportamenti atipici (cioè non specificamente predeterminati dalla legge) legati alla violazione dei generici principi di correttezza professionale.
Tuttavia, seppur vero che la norma afferma che "chiunque" può compiere atti di concorrenza sleale, è vero altresì che si tratta di una disciplina che regola rapporti concorrenziali tra due o più imprenditori, che potenzialmente si possano scontrare sul mercato perché offrono gli stessi beni o servizi, ad uno stesso target di clientela: nel caso di specie, invece, il proprietario del locale da affittare non si trova in una situazione di "concorrenza" con l'imprenditore che ha aperto la prima rosticceria, quindi per logica la disciplina della concorrenza sleale non sembra poter trovare applicazione.

Non si ravvisa, quindi, una vera e propria norma che vieti al proprietario dei due locali di affittarli a due aziende che svolgano la medesima attività.

Piuttosto, l'intera situazione può essere intepretata sotto una chiave di lettura diversa, in cui a rilevare è eventualmente una vicenda contrattuale che può condurre allo scioglimento del contratto e al risarcimento del danno.

Il conduttore della rosticceria che ha aperto nel mese di luglio potrebbe sostenere che, anche se nel contratto non è stato espressamente sancito, la locazione è stata da lui accettata sul presupposto che la sua attività sarebbe stata l'unica in quella via o quel quartiere. Egli, in altre parole, non avrebbe mai concluso il contratto se avesse saputo che accanto a lui avrebbe potuto aprire una attività similare. In dottrina, si utilizza il concetto - non presente nel codice civile - di "presupposizione", cioè una condizione apposta al contratto ma non "sviluppata", che ricade fra gli elementi che influiscono sulla volontà del contraente. Si tratta di un ragionevole presupposto del contratto che, anche se non sviluppato come clausola espressa, lo va ad integrare.
Gli studiosi ritengono che se il presupposto del contratto viene a mancare nel corso dell'esecuzione, la parte abbia diritto a chiedere la risoluzione del contratto con efficacia retroattiva, con la possibilità di chiedere eventualmente il risarcimento del danno (nel caso di specie, i danni connessi al fatto di dover spostare l'attività in altra sede).

Il problema nell'applicazione di questa tesi al caso in esame è che secondo la giurisprudenza, per giungere ad ammettere la risoluzione del contratto, deve verificarsi il venir meno di un motivo del contratto inespresso ma comune alle parti, ciò che entrambe le parti hanno implicitamente voluto ("Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.", Cass. civ., 24.3.2006 n. 633). Nella vicenda in esame, invece, sembra che il motivo - assenza di altri concorrenti in quella via o quartiere - non fosse comune ad entrambe le parti, ma costituisse una ragione interna, e quindi contrattualmente irrilevante, del conduttore. La questione ha natura meramente interpretativa e solo il giudice di merito ha il potere di fornire la corretta esegesi della volontà delle parti.

Altro profilo sollevabile dal conduttore è, eventualmente, la violazione del dovere di buona fede imposto nell'esecuzione dal contratto dall'art. 1375 del c.c.: si può ipotizzare, infatti, che costituisca violazione di tale dovere la creazione di una situazione di fatto che contrasti con la finalità che le parti si sono proposte nella conclusione del contratto (qui, interesse a svolgere senza competizione così diretta una attività gastronomica per il pubblico). La violazione del dovere di buona fede, se sfocia in un grave inadempimento del contratto, può condurre alla risoluzione e al risarcimento del danno: ma è il conduttore a dover dimostrare che vi sia effettivamente stato un grave inadempimento al contratto da parte del locatore, con tutte le difficoltà già sopra evidenziate.

In conclusione, non si ravvisano motivi specifici che impediscano al proprietario dei locali di affittarli a due imprenditori che svolgano attività simili; tuttavia, permane la possibilità che il primo conduttore convenga in giudizio il locatore per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, appellandosi alla tesi della presupposizione o del difetto di buona fede: la decisione sulla domanda è affidata al Giudice e non si può prevedere con certezza l'esito del processo, anche se si può azzardare che la richiesta appare di difficile accoglimento.

Cliente chiede
martedì 04/06/2024
“Può il proprietario, su espressa richiesta dell'inquilino, rifiutarsi di mostrare le bollette quando questi domanda di visualizzarle? Può il comportamento del proprietario rilevare in termini di responsabilità qualora, al termine del contratto di affitto, pretenda che gli vengano pagate tutte le bollette, senza che l'inquilino abbia potuto, volta per volta, constatarne l'effettivo ammontare? Può ritenersi negligente il comportamento di quel proprietario che, rimanendo intestatario delle utenze, poco prima della stipula del contratto, non provvede all'
"aggiornamento" delle medesime (luce nello specifico, nel caso di specie l'inquilino pagava delle bollette pari ad un importo di almeno tre volte superiore a quello che, se il proprietario avesse
"aggiornato" i costi, avrebbe pagato)? Può il proprietario decidere, al termine del contratto, di non restituire la somma versata a titolo di deposito cauzionale, subordinando la restituzione della stessa al pagamento delle bollette ancora non pagate? Che valore ha quella clausola contrattuale che consente al proprietario di provvedere alla restituzione del deposito cauzionale entro e non oltre quindici giorni dal termine del contratto di locazione? vi sono per caso gli estremi del reato di appropriazione indebita?”
Consulenza legale i 17/06/2024
Il comportamento del locatore che - stando a quanto viene riferito - durante il rapporto di locazione impedisce al conduttore di esaminare le bollette relative alle utenze, per poi pretenderne il totale pagamento a fine locazione e rifiutarsi, così, di restituire il deposito cauzionale finché non avvenga il rimborso, appare sicuramente contrario a quei principi di correttezza e buona fede cui deve essere improntato il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
Quanto al deposito cauzionale, il punto 10) del contratto di locazione concluso tra le parti prevede espressamente l’obbligo di restituzione della relativa somma al termine della locazione, entro e non oltre quindici giorni dalla riconsegna dell’immobile, con la precisazione “previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale”.

Ora, la giurisprudenza ha affermato più volte che “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura” (così ad. es. Cass. Civ., Sez. VI - 3, ordinanza 05/01/2023, n. 194).
Ancora, secondo Cass. Civ., Sez. III, sentenza 05/07/2019, n. 18069: “nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione”.

Riassumendo, per poter legittimamente trattenere il deposito cauzionale oltre la riconsegna dell’immobile oppure oltre il diverso termine stabilito nel contratto stesso, il locatore deve proporre apposita domanda giudiziale. Se non lo fa, non può rifiutarsi di restituire il deposito.
Quando alla voltura delle utenze, la stessa non è prevista come obbligatoria dalla legge: tuttavia il conduttore - che lamenta di dover subire il pagamento di importi maggiori, non avendo potuto beneficiare delle tariffe più basse riservate ai clienti residenziali - ben avrebbe potuto pretendere di effettuare la voltura medesima al momento della conclusione del contratto.


Sul fronte penale, invece, valga quanto segue.
Come noto, l’appropriazione indebita è un reato previsto dall’ art. 646 del c.p. che punisce la condotta di colui il quale, avendone il possesso, si appropri del denaro o della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Ora, ragionando in modo asettico, nel caso di specie è possibile supporre la sussistenza del reato in questione, di cui sembrano essere integrati tutti gli elementi:
  • il possesso, determinato dal semplice fatto che il deposito viene effettivamente immesso nelle mani del locatore, che ha la possibilità di esercitare un dominio autonomo su quella somma di denaro;
  • il fine di profitto, chiaramente individuabile nell’intenzione di lucrare su presunte spese mai sostenute dal locatore;
  • l’appropriazione vera e propria, che si può anche sostanziare in un mero rifiuto di restituzione del denaro o della cosa mobile.
In ogni caso, è indispensabile rilevare che la sussistenza del reato dipende dalla legittimità o illegittimità della pretesa del locatore, potendo ipotizzarsi l’appropriazione solo se dovesse accertarsi – e provarsi - che il locatore fosse perfettamente a conoscenza dell’illegittimità delle sue richieste in merito alla questione del pagamento delle utenze.
In caso contrario la ritenzione del denaro da parte del locatore sarebbe del tutto legittima e non avrebbe alcun profilo di rilevanza penale.

Va comunque specificato quanto segue.
Nel caso delle vicende contrattuali, il confine tra appropriazione indebita e inadempimento contrattuale/violazione contrattuale è estremamente labile. Accade spessissimo che le due cose vengano confuse e/o che la questione penale passi in secondo piano, anche in considerazione del fatto che, giustamente, il penale non può sconfinare in ambiti che non gli sono propri, di matrice spiccatamente civilistica.
È per questa ragione che si consiglia di procedere per vie penali solo laddove, in un’ipotetica denuncia - querela, il soggetto leso sia in grado di fornire diversi indizi molto pregnanti sulla sussistenza del reato, partendo proprio dalla prova attinente all’illegittimità delle richieste di pagamento delle bollette.