Nello specifico la prescrizione opera nel momento in cui il titolare di un diritto non lo fa valere in tempo (si parla, in tal caso, di inerzia del titolare) e, trascorso un certo periodo previsto dalla legge a seconda del rapporto giuridico sottostante o del tipo di credito/debito, il diritto si estingue. Tuttavia, pur essendo necessario il solo trascorrere del tempo, è importante sapere che la prescrizione ha effetto giuridico solo quando viene accertata dal giudice durante un processo; infatti si parla di sentenza dichiarativa di uno stato di fatto già verificato, di cui si dà atto.
Nel caso che a noi interessa, vogliamo capire cosa succede quando non si paga in tempo una bolletta che, per inerzia del titolare (che può essere un fornitore privato o anche lo Stato nel caso dei tributi) che non ha più richiesto il pagamento entro i tempi previsti dalla legge, questa non dev’essere più pagata.
Per quanto riguarda le forniture domestiche (acqua, luce e gas), che sono pagamenti a noi noti a cui non possiamo rinunciare, la prescrizione del titolo di pagamento (cioè della bolletta) è sempre stata di natura quinquennale. Si tratta, infatti, di prestazione che il debitore deve periodicamente (cioè attraverso la bolletta bimestrale oppure l’accredito sul conto, ecc), relativamente alla quale la legge dice che la prescrizione avviene dopo cinque anni ai sensi dell’art. 2948 c.c. Tuttavia, va detto che una recente disposizione legislativa (La legge di bilancio 2018, resa operativa dalla delibera AGCM o Antitrust n. 97/2018/R/com) ha abbassato il termine di prescrizione a due anni, ma relativamente alle sole bollette elettriche. Nello specifico:
- Per quelle dell’acqua, tale termine varrà a partire dal 1 gennaio 2020;
- Per le bollette del gas varrà a partire dal 1 gennaio di quest’anno ai sensi dell’art. 1 co. 10, L. n. 205/2017.
Ciò detto, adesso bisogna capire cosa succede in un caso particolare, vale a dire l’ipotesi in cui si riceve una bolletta che richiede il pagamento di un determinato importo che il titolare non può più richiedere perché è prescritto il diritto ma, tuttavia, viene pagata lo stesso dal fruitore del servizio. In questo caso è possibile ottenere il rimborso? Purtroppo la risposta è negativa.
A sancire la risposta è proprio il codice civile all’art. 2940, il quale espressamente non ammette la ripetizione (cioè il rimborso) di un pagamento di un debito prescritto.
A tal proposito, secondo la prevalente dottrina, si verifica in questo caso un'ipotesi di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., cioè si considera il pagamento del debito già prescritto come attuazione di un impegno morale e non più giuridico (come può essere un debito di gioco che, una volta pagato non può essere più rimborsato anche se non c’è un contratto che obbliga le parti). Diversamente la Cassazione, sempre considerando il fatto che la prescrizione non opera automaticamente, ritiene che si venga a configurare una normale obbligazione civile, in quanto tale pagamento sarebbe una tacita rinuncia del debitore ad avvalersi della prescrizione, che, non essendo un diritto della personalità (diritto alla vita, alla salute ecc.), è rinunciabile.
Difatti, come è stato anticipato sopra, gli effetti della prescrizione non operano in modo automatico ma è necessario l’intervento di un giudice che viene adìto (chiamato a pronunciarsi) per dichiarare l’avvenuta prescrizione del diritto, non basta il solo decorso del tempo per farla valere.
È comunque possibile evitare di finire in causa.
In tali casi la cosa migliore è attendere, chiedere consiglio ad un esperto e valutare se effettivamente il titolo è prescritto e, una volta accertata la prescrizione, contestare il pagamento al titolare, il quale, se si rende conto dell’avvenuta prescrizione, non avrà alcun interesse ad iniziare una causa poiché sarebbe persa fin dall’inizio e, dunque, rinuncierà. Diversamente, se sorge una contestazione poichè il titolare del diritto di credito ritiene non avvenuta la prescrizione, sarà un giudice a decidere la controversia in una causa civile.