Cass. civ. n. 31807/2022
La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, è suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.
Cass. civ. n. 25097/2022
La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.
Cass. civ. n. 14592/2021
Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.
Cass. civ. n. 11226/2021
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014).
Cass. civ. n. 13793/2017
Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 c.c., il suo possesso della "res" anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento.
Cass. civ. n. 14545/2009
Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso; quando, invece, si tratta di bene immobiliare complesso indicato soltanto in via approssimativa nel relativo bando (e, conseguentemente, nel suddetto verbale), l'effetto traslativo reale della vendita pubblica viene a prodursi, in virtù dell'art. 1376 c.c., soltanto al momento della stipula del susseguente rogito in favore dell'acquirente-aggiudicatario, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta ed integrale indicazione di tutti i suoi estremi.
Cass. civ. n. 569/2008
Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico (
sine corpore) della
res vendita con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale (
corpus), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l'immissione del promissario acquirente nel solo possesso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il fatto che l'immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti contrattuali).
Cass. civ. n. 5724/2004
L'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperativa quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio. Da tanto consegue che il successivo recesso del socio dalla società, anche ove illegittimamente operato, non può costituire causa di nullità della pregressa assegnazione, giacché l'eventuale illegittimità del comportamento tenuto dal socio assegnatario in un momento posteriore all'assegnazione, seppure idoneo ad acquisire rilevanza e a produrre conseguenze sul piano dei rapporti obbligatori (in termini di eventuale invalidità del recesso, di perdurante assoggettabilità del socio medesimo agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla cooperativa o, se del caso, di risarcimento dei danni), non è in grado di riflettersi sulla validità originaria del contratto o di determinare conseguenze sul piano reale.
Cass. civ. n. 10851/1994
Il trasferimento della proprietà di un veicolo (come di ogni altra cosa determinata) si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), onde esso va accertato con riferimento a tale presupposto. All'atto consensuale devono, poi, fare seguito gli adempimenti previsti dall'art. 59 c.s. e, cioè, tra l'altro, la trascrizione dell'atto nell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, la quale, però, non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto un mezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore, ai sensi dell'art. 6 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436.
Cass. civ. n. 10522/1994
Nel mandato ad alienare — come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato — è ravvisabile un contratto in cui l'effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene da parte del mandatario-commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.
Cass. civ. n. 9062/1994
Un contratto di vendita
sub condicione può essere ad effetti reali solo nell'ipotesi di condizione risolutiva, poiché se la condizione apposta è sospensiva deve necessariamente qualificarsi obbligatorio, non potendosi subordinare all'avveramento di un evento futuro ed incerto la produzione di quegli effetti traslativi che nei contratti con efficacia reale sono conseguenza immediata del consenso.
Cass. civ. n. 4650/1991
Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che pur non avendo ricevuto la consegna della cosa, ne ha acquistato la proprietà
ex art. 1376 c.c., il suo possesso anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una sua domanda di acquisto per usucapione, potendo a tal fine far valere soltanto il suo eventuale possesso successivo all'atto di trasferimento.
Cass. civ. n. 6680/1988
Con riguardo a convenzione comportante la costituzione di reciproci diritti di servitù tra proprietari confinanti non è ammissibile azione di risoluzione per inadempimento atteso che, a norma dell'art. 1376 c.c., a seguito della prestazione del relativo consenso da parte degli stipulanti e, quindi, della conclusione del contratto, si è avuta la costituzione dei diritti reali e così l'esecuzione del contratto da parte di entrambi i contraenti. (Nella specie una delle parti assumeva che l'altra si era resa inadempiente per non aver rispettato il divieto, imposto dal contratto, di costruire a distanza non inferiore a metri cinque dal confine).