Il caso riguardava una complessa attività di
truffa a stampo mafioso posta in essere per usufruire di contributi comunitari ottenuti illecitamente, attraverso la fittizia intestazione di terreni e fittizi contratti di
locazione, tali da far apparire la titolarità di numerosi terreni su cui si svolgevano attività agricole.
Veniva accusato del
reato di
falso ideologico ex art.
479 c.p. il
notaio che, nel contesto di un
contratto di
donazione, aveva avallato la dichiarazione con la quale il donante affermava di aver
usucapito l’immobile oggetto della donazione. Era stata così disposta la misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti del notaio, avverso la quale veniva proposto
ricorso in Cassazione.
La
Corte di Cassazione si è pronunciata con la
sentenza n. 209/2019. Innanzitutto, i giudici hanno rilevato che i terreni oggetto della donazione avevano natura
demaniale e che tale qualifica
“sarebbe stata non difficilmente accertabile da parte dell’ufficiale rogante e comunque era ben nota al donante, che non poteva ignorare di non essere titolare del diritto di proprietà sui fondi oggetto dell’atto di donazione”.
Di fatto può accadere, in ambito notarile, che il soggetto alienante dichiari di aver usucapito il bene che intende alienare e perciò non sia in possesso di un
titolo d’acquisto. In questi casi si ritiene che sia possibile effettuare ugualmente la stipula del contratto, anche se con il monito di procedere con la
massima prudenza possibile.
La Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 giugno 2010 enuncia che, anche nel caso in cui non vi sia un’intestazione catastale in capo a chi dichiara l’avvenuta
usucapione, non vi sono impedimenti, poiché, essendo l’usucapione un modo di acquisto della
proprietà a titolo originario, non può esservi un titolo d’acquisto e quindi non è evidentemente possibile procedere ad alcuna voltura catastale.
La Corte ha però evidenziato che il fatto che quei terreni risultavano in
catasto privi di intestatario, avrebbe dovuto
“indurre il pubblico ufficiale a ritenere la natura demaniale dei beni, poiché nel nostro ordinamento non esistono beni immobili di nessuno ma o appartengono a un privato o vengono di diritto acquisiti al patrimonio dello Stato”. E se un
bene è demaniale, non è possibile usucapirlo (ai sensi del combinato disposto degli articoli
823 e
1145 c.c.).
Per le ragioni sopra esposte, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e
condannato il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.