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Articolo 1498 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Pagamento del prezzo

Dispositivo dell'art. 1498 Codice Civile

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo(1) [1515] nel termine e nel luogo fissati dal contratto(2).

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [1510] dove questa si esegue [1528](3).

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Note

(1) L'elemento del prezzo è ciò che distingue la compravendita (1470 c.c.), da un lato, dalla permuta (1552 c.c.) e, dall'altro, dalla donazione (769 c.c.).
(2) Se l'obbligazione del debitore rimane inadempiuta alla scadenza questi è in mora (1219 c.c.).

Ratio Legis

L'acquirente del bene deve pagare il corrispettivo come effetto naturale del negozio. Poichè, quindi, il prezzo è elemento essenziale, la legge detta anche le regole per determinare tempo e modo del pagamento.

Spiegazione dell'art. 1498 Codice Civile

Luogo e tempo del pagamento

Il compratore è liberato, quando ha pagato il prezzo al venditore o a persona autorizzata dal venditore ad incassare.
Benché in un numero grandissimo di vendite, e forse nella maggior parte, il pagamento del prezzo sia contestuale o quasi contestuale alla consegna della cosa, pure non di rado la consegna della cosa e il pagamento del prezzo non vanno di pari passo.

Nelle vendite di genus la consegna della cosa è dilazionata dalla necessità stessa della specificazione che può coincidere e può anche non coincidere, con il momento in cui avviene la consegna: articoli 1375 a 1378 cod. civ..
La consegna e il pagamento del prezzo possono anche non coincidere (anche indipendentemente dalla specificazione) se il pagamento del prezzo deve avvenire dopo la consegna, come quando un termine è consentito per favorire il compratore.
È possibile anche l'ipotesi contraria: il pagamento del prezzo può essere fatto prima ancora della consegna della cosa, come accade in tutti i casi di accaparramento, quando ad es. il compratore ha interesse di pagare cose future ad es. prodotti del suolo, prima ancora della loro esistenza.
Nei casi ipotizzati, che si complicano poi con la necessità della specificazione, o il venditore fa credito al compratore o viceversa.

Altro caso di non coincidenza della consegna della cosa con il pagamento del prezzo si ha nella vendita condizionale, quando il prezzo o è pagato alla stipulazione stessa del contratto, prima che si verifichi la condizione sospensiva o in pendenza della condizione, ovvero anche qualche tempo dopo il verificarsi della condizione.
La vendita con riserva di proprietà (art. 1523 e segg. cod. civ.) e il contratto estimatorio (articoli 1556 a 1558 cod. civ.) sono altri casi di vendita condizionale: nella vendita con riserva di proprietà e nel contratto estimatorio il pagamento del prezzo da parte del compratore si ha dopo la consegna della cosa venduta al compratore.

Per l'art. 1498 cod. civ. (poiché il contratto fra le parti ha forza di legge: art. 1372 cod. civ.) il compratore deve pagare il prezzo nel luogo e nel giorno fissati nel contratto: in mancanza di pattuizione, e salvi usi diversi, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Esatta interpretazione della volontà delle parti. Nel momento della consegna: poiché nel momento della consegna effettivamente avviene lo scambio definitivo attribuendosi il compratore la cosa e il venditore il prezzo. Non vi è ragione perciò che si abbia prima o dopo il pagamento del prezzo: ricevendosi la cosa, il compratore è soddisfatto e, per la natura stessa del sinallagma, in tale istante deve egli pure adempiere. Per la medesima ragione il pagamento del prezzo deve avvenire nel luogo in cui si esegue la consegna, poiché se ivi si porta il compratore per ricevere la cosa (e principalmente per esaminarla, per vedere se ha vizi, il più delle volte per collaudarla anche) in quel luogo medesimo egli dev'essere pronto a soddisfare il venditore, pagandolo.


Pagamento al domicilio del venditore

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna ma prima o dopo, il pagamento si fa al domicilio del venditore poiché il più delle volte si tratta di vendita di cose standardizzate e che il venditore ha nei suoi magazzini o in loro dipendenze. Comunque è all' azienda del venditore che il pagamento deve eseguirsi per la stessa ragione dell'art. 1474 cod. civ. ove è scritta l'analoga norma che nel silenzio dei contraenti circa il prezzo e se non vi è modo di determinarlo per attestazioni della pubblica autorità, o per norme corporative, e si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Per la medesima ragione (se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna: e cioè nel luogo della consegna) il pagamento si fa al domicilio del venditore (cioè presso l'azienda del venditore) ove può dirsi che ha sede il contratto di vendita il quale, nella comune intenzione delle parti, è amministrativamente accentrato presso l'azienda del venditore, ove tutti i negozi consimili convergono d'ogni parte.
Benché il prezzo debba pagarsi al domicilio del venditore, il credito del venditore è sorto sin da quando la merce è giunta al compratore, e sin da tal momento ha inizio la prescrizione del credito del venditore.

Il fallimento del compratore non toglie il diritto del venditore di consegnare la cosa: il venditore deve accontentarsi di recuperare il prezzo in moneta di fallimento, può avervi convenienza, sia che speri in una percentuale elevata, sia che intenda compensare il credito del prezzo con altro suo debito.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

353 Circa l'obbligo del compratore di pagare il prezzo, è da segnalare la modifica che l'art, 383 apporta all'art. 376 cpv del progetto del 1936 quanto al luogo del pagamento nel caso in cui il prezzo non deve essere corrisposto al momento della tradizione.
In tali casi, il progetto della Commissione reale stabiliva che il pagamento si fa al domicilio del compratore, ma ho preferito dichiarare che il prezzo deve essere pagato al domicilio del venditore: l'innovazione risponda al principio già illustrato della parte generale delle obbligazioni (art. 77), che fissa come luogo di adempimento, nei debiti di somme di danaro, il domicilio del creditore.

Massime relative all'art. 1498 Codice Civile

Cass. civ. n. 19894/2020

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore. Pertanto, nel caso in cui, il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498, comma 3, c.c., ossia nel domicilio del venditore.

Cass. civ. n. 32692/2019

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015).

Cass. civ. n. 24560/2013

Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 c.c., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito.

Cass. civ. n. 21895/2013

In tema di compravendita, l'eventuale pattuizione di un termine per il pagamento del prezzo rappresenta, rispetto alla previsione di cui all'art. 1498, secondo comma, c.c., un fatto modificativo degli effetti naturali del contratto, sicché grava sul venditore, che su tale termine fondi una più favorevole individuazione del "dies a quo" della prescrizione, fornirne la corrispondente dimostrazione.

Cass. civ. n. 19920/2012

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.

Cass. civ. n. 1523/2000

La disposizione del comma 3 dell'articolo 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito nel domicilio del creditore, è operante, anche ai fini della competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti: la semplice autorizzazione all'agente del venditore a riscuotere il prezzo presso il compratore non opera lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore-creditore, poiché tale spostamento ha luogo solo se siffatta modalità di pagamento sia stata prevista convenzionalmente con carattere esclusivo e il venditore abbia rinunciato espressamente al foro previsto dagli articoli 1182 e 1498 c.c.

Cass. civ. n. 2966/1999

L'uso invalso tra le parti di un contratto di vendita di pagare la merce successivamente al domicilio del compratore, al passaggio dell'agente del venditore per ritiro di ordini o consegne, non è inquadrabile tra gli usi diversi, che a norma dell'art. 1498, secondo comma, c.c. consentono al compratore, per determinati affari, di non pagare il prezzo del bene nel luogo ove si esegue la consegna di esso, perché questi sono usi normativi, ossia costituiscono norme non scritte, sussidiarie e integrative, derivanti da una pratica costante e generale, attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica, e non interpretativi, perché non hanno la funzione di chiarire o integrare la volontà negoziale. Né in tali prassi è sufficiente per configurare la pattuizione prevista dal primo comma dell'art. 1498 c.c. e quindi per modificare il forum destinatae solutionis, che è il domicilio del venditore, se non è convenuto che essa costituisce modalità di pagamento esclusiva, e il venditore contestualmente non rinuncia al foro previsto dal terzo comma dell'art. 1498 c.c., ovvero dell'art. 1182 c.c.

Cass. civ. n. 4362/1995

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cosiddette ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma 3, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498, ultimo comma, c.c.

Cass. civ. n. 6263/1982

Qualora resti inosservato il patto che preveda il pagamento del prezzo della vendita contestualmente alla consegna della cosa presso il compratore, riprende vigore, anche ai fini della competenza territoriale, il disposto dell'art. 1498, ultimo comma, c.c., sull'individuazione del domicilio del venditore quale luogo dell'adempimento.

Cass. civ. n. 3215/1982

Qualora sia convenuto il pagamento di una fornitura di merce a mezzo tratta domiciliata presso il debitore, al fine di considerare tale facilitazione come mezzo esclusivo di soddisfacimento è necessario un preciso accordo delle parti che, comunque, si caduca nel caso di mancato pagamento dei titoli, con la conseguente reviviscenza, per quanto concerne la competenza territoriale, della regola generale che fissa nel domicilio del venditore il luogo del pagamento del prezzo.

Cass. civ. n. 397/1982

La clausola relativa al pagamento «in contanti» contenuta in un contratto di compravendita attiene al mezzo e non all'epoca del pagamento, con la conseguenza che la stessa deve essere interpretata nel senso che il prezzo deve essere versato in denaro e non anche che ciò debba avvenire contestualmente alla consegna della cosa venduta.

Cass. civ. n. 1097/1981

In un contratto di compravendita, della clausola con la quale è stabilita la decadenza del termine di pagamento per il caso che il compratore rinvii l'esecuzione del contratto, il venditore può avvalersi soltanto durante il periodo in cui la mancata consegna della cosa sia ricollegabile al colpevole comportamento della controparte e non pure allorché, dopo l'accordata proroga del termine per l'esecuzione del contratto, il compratore è in condizione di accettare la consegna e non la rifiuti, dovendo in tal caso il pagamento avvenire al momento della consegna stessa e nel luogo dove questa si esegue, ai sensi dell'art. 1498 cpv. c.c.

Cass. civ. n. 992/1981

Qualora l'obbligazione dedotta in giudizio concerna il pagamento del prezzo di merce venduta e consegnata e la modalità di pagamento a mezzo tratta non sia prevista in fattura con carattere di esclusività e con correlativa rinuncia espressa del venditore-creditore al foro previsto dagli artt. 1498, comma terzo, e 1182, comma terzo c.c., tale modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al debitore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale e non comporta sostituzione del luogo del pagamento del prezzo (domicilio del venditore) con quello di presentazione della cambiale (art. 44, comma primo, legge cambiaria). Pertanto, in caso di mancato pagamento della cambiale da parte del debitore nella sua sede, l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del venditore.

Cass. civ. n. 6133/1980

Il luogo di pagamento del prezzo indicato dall'art. 1498, ultimo comma, c.c. nel domicilio del venditore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., è sostituito dal luogo in cui; a norma dell'art. 44 della legge cambiaria va presentata la cambiale, solo quando la clausola con cui si autorizza il venditore-creditore, a emettere tratte a copertura del credito per il prezzo prevede tale modalità di pagamento con carattere esclusivo, mentre la sostituzione non avviene quando manchi tale previsione, giacché, in tal caso quella modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale.

Cass. civ. n. 3614/1977

La pattuizione derogatoria alla regola che il pagamento del prezzo della vendita deve avvenire al domicilio del venditore, con la conseguente modifica del luogo di esecuzione del contratto ai fini della competenza per territorio, deve risultare in modo espresso ed inequivoco e non può, quindi, essere desunta dalla sola circostanza che il pagamento di un acconto sia avvenuto nel domicilio del compratore.

Cass. civ. n. 2818/1975

Nella compravendita di cose mobili da trasportare (cosiddetta vendita da piazza a piazza), il pagamento del prezzo deve avvenire, in mancanza di patto od uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore; questo luogo, pertanto, va considerato come locus destinatae solutionis, al fine della determinazione della competenza per territorio.

Cass. civ. n. 490/1974

La regolamentazione dei pagamenti da farsi all'estero nelle relazioni commerciali e, in genere, nei negozi che causano spostamenti di valuta dall'Italia verso paesi esteri, regolamentazione volta a tutelare interessi pubblici generali, non comporta modificazioni del principio che, in mancanza di diverso patto negoziale, il pagamento del prezzo di una compravendita, se non deve essere fatto al momento della consegna, va fatto al domicilio del venditore. Che per eseguire, poi, siffatto pagamento si debbano impiegare, in applicazione di norme cogenti, determinati procedimenti di trasmissione della valuta è cosa che non incide sulla disciplina privatistica della compravendita, quale risulta dai patti del contratto e dalla legge che regola lo specifico contratto.

Cass. civ. n. 3209/1973

La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro rimane valida soltanto per l'ipotesi dell'adempimento, nel mentre per quella di inadempimento, seguito da azione giudiziale, riprende vigore sostitutivo il regolamento legale del luogo di pagamento dettato dall'art. 1498 c.c. nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

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relative all'articolo 1498 Codice Civile

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P. L. chiede
lunedì 17/07/2023
“Buongiono,
in data 26 aprile u.s. ho stipulato un contratto con Alfa per l'acquisto di 2 tende per un totale di 3.950 Euro.
Modalità pagamento:
- bonifico vista fattura per 1.975 Euro eseguito il 17 maggio
- assegno caparra confirmatoria per 700 Euro incassato il 26 maggio
* saldo pronto merce.

Il mio quesito è il seguente: prima di saldare, Alfa deve comunque darmi comunicazione dell'installazione delle tende?
Il 5 luglio ho inviato una mail per chiedere a quando l'installazione, ma non ho ricevuto risposta.
Grazie, distinti saluti

Consulenza legale i 26/07/2023
Per rispondere alla specifica domanda formulata nel quesito, in base a quanto previsto dal contratto concluso tra le parti, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte di Alfa il cliente non è tenuto a versare il saldo.

Ma sulla base dell’esame del contratto possiamo svolgere anche altre considerazioni.
È emerso, infatti, che il contratto stesso prevede un termine per l’esecuzione dell’opera da parte di Alfa, pari a 120 giorni, peraltro lavorativi.
Nel contratto si chiarisce espressamente che tale termine deve considerarsi “non essenziale”: quindi il suo eventuale mancato rispetto non comporta, di per sé, la risoluzione del contratto.
Più precisamente, è l’art. 1457 del c.c. a spiegare cosa si intende per “termine essenziale” e cosa succede in caso di sua violazione: tuttavia, la disciplina prevista da tale norma non si applica nel nostro caso.

Dunque Alfa si è riservata un termine abbastanza lungo ed “elastico” per realizzare l’opera oggetto del contratto.
Questo non significa, naturalmente, che Alfa possa rinviare a proprio piacimento l’installazione delle tende. Tuttavia, il termine di 120 giorni non è ancora decorso.

Occorre dunque attendere e osservare l’evoluzione della situazione: qualora si presentassero ritardi o comunque inadempimenti o problemi nell’esecuzione del contratto, questa redazione potrà prendere nuovamente in esame la situazione, anche al fine di verificare la legittimità delle clausole contrattuali sotto il profilo di una loro eventuale vessatorietà, secondo quanto previsto dal Codice del consumo.