Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto(1), la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso(2), con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797(3).
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Note
(1)
Cioè al momento della sua conclusione. Il rapporto (che deve rimanere proporzionale) che corre tra il valore dei beni dati in pegno e l'ammontare dell'anticipazione, è definito scarto.
(2)
Si tratta dei c.d. usi bancari, cioè delle pratiche adottate per consuetudine dalle banche.
(3)
E' escluso, quindi, che la banca abbia il diritto di recedere dalla stipula, come accade in caso di apertura di credito bancario (
1845,
1373 c.c.): questo perchè nel contratto di anticipazione la banca ha sempre la facoltà di vendere i beni dati in pegno.