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Articolo 23 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Conclusione delle trattative

Dispositivo dell'art. 23 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

  1. a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  2. b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
  3. c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza(2).

2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente:

  1. a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
  2. b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8;
  3. c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies;
  4. d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25 quater, comma 4(2).

2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti(2).

2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente(2).

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 5, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 23, comma 1, lettere a) e c); (con l'art. 5, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 23, comma 2, alinea e lettera b) e l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 23.

Ratio Legis

La disposizione individua i possibili esiti della composizione negoziata, individuando gli strumenti cui l'imprenditore può attingere qualora non si sia riusciti ad addivenire ad una soluzione idonea al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario.

Spiegazione dell'art. 23 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua gli esiti possibili della conclusione delle trattative tra imprenditore, creditori e altri interessati all'operazione di risanamento dell'impresa.

Nell'ipotesi in cui le trattative abbiano proficuamente condotto alla soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono:
  • stipulare un contratto con uno o più creditori;
  • una convenzione di moratoria (una convenzione fra l'impresa debitrice e uno o più creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di uno o più creditori);
  • un accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, che produce gli stessi effetti del piano di risanamento.
Se invece non si riesce ad addivenire ad una soluzione idonea, l'imprenditore può eccedere ad un tipo, a sua scelta, di procedura giudiziale.
L'imprenditore, quindi, può:
  • chiedere l'omologazione al tribunale di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 del Codice);
  • predisporre di un piano di risanamento;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) oppure accedere a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza disciplinate dal Codice, dal d.lgs. n. 270 del 1999, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dal d.lgs. n. 347 del 2003, sulla ristrutturazione aziendale delle grandi imprese in stato di insolvenza.

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