Dapprima, risulta indispensabile una breve premessa circa gli schemi di conclusione del contratto.
Il Codice civile prevede, quale schema generale di perfezionamento del vincolo contrattuale, quello di cui all’art. 1326 del c.c. in base al quale all’atto della proposta del soggetto proponente segue l’accettazione della controparte contrattuale: al momento dell’incontro tra proposta ed accettazione (quali negozi unilaterali), si perfeziona il vincolo contrattuale, che ha efficacia tra le sole parti contraenti (art. 1372 del c.c.).
L’atto della proposta, in particolare, ha natura unilaterale e recettizia, essendo valido nel momento in cui viene a conoscenza dell’accettante; è possibile procedere alla revoca della proposta contrattuale, ma solo qualora questa pervenga a conoscenza dell’accettante prima della proposta stessa. Difatti, la revoca della proposta dopo l’accettazione della controparte, ossia dopo la conclusione del vincolo contrattuale, è senza effetto (1328, art. 1334 del c.c. e art. 1335 del c.c.).
Quanto, invece, all’atto di accettazione della controparte, questo deve essere redatto in forma scritta, qualora ciò sia previsto dalla legge, ovvero dalla volontà delle parti. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’atto di accettazione della controparte è rispettoso della forma scritta ad substantiam anche qualora risulti da atti scritti cronologicamente non contestuali alla proposta, ossia indirizzati solo successivamente al loro perfezionamento al proponente: pertanto, il vincolo di forma è pienamente rispettato, secondo l’orientamento prevalente, anche nel caso in cui gli atti unilaterali di proposta ed accettazione non siano simultanei, bensì disallineati, purché abbiano la veste formale richiesta dalla legge o dalla volontà delle parti (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919; Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2007, n. 3088; Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2004, n. 23966; Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1997, n. 6629; Cass. civ., sez. II, 1° dicembre 1992, n. 12819; Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1990, n. 3440; Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 1983, n. 469).
La forma degli atti unilaterali finalizzati alla conclusione del vincolo contrattuale è ad substantiam qualora questa sia indispensabile al fine della validità del vincolo negoziale: la mancanza della forma vincolata genera la nullità dell’atto unilaterale e recettizio (ossia, tanto della proposta, quanto dell’accettazione), e pertanto la sua inefficacia circa la produzione degli effetti desiderati dalle parti. Diversa è, invece, la forma ad probationem, la quale viene richiesta dalla legge, ovvero dalla volontà delle parti, solo ai fini probatori: in altri termini, se l’attività negoziale è redatta in forma scritta, la parte titolare potrà facilmente provare la sua pretesa sostanziale in giudizio.
Il vincolo di forma ad probationem è, dunque, richiesto a fini meramente processuali.
Alla luce della premessa in esame, può passarsi alla disamina della problematica inerente al rispetto del vincolo di forma ad substantiam in caso di contratti conclusi tra paciscenti fisicamente lontani.
Stante l’orientamento dominante in giurisprudenza, le regole generali in materia di conclusione del contratto sono da applicarsi anche in caso di conclusione del vincolo negoziale a distanza, ossia qualora i paciscenti esprimano le loro volontà negoziali da lontano: difatti, in caso di vincolo formale ad substantiam richiesto ex lege, ovvero dalla volontà delle parti, tanto la proposta, quanto l’accettazione, anche in caso di mancata contestualità del vincolo negoziale, devono essere perfezionati secondo quella determinata forma. In caso contrario, anche per i contratti conclusi a distanza, varrà la regola della nullità degli atti unilaterali.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza in esame, ha statuito la necessità di tenere comunque distinte la forma dell’atto di accettazione della proposta contrattuale da quello della mera comunicazione della stessa al proponente: difatti, solo al primo sarà applicato il vincolo di forma ad substantiam richiesto dalla legge o dalle parti (ad esempio, attraverso prodromico contratto normativo), e non al secondo.
La mera attività di comunicazione dell’accettazione, effettuata anche attraverso mezzi di conoscenza eterogenei (negli odierni rapporti contrattuali, ad esempio, si procede anche attraverso e-mail informali), non richiede alcun vincolo formale, sebbene fonti eteronome (legge) o autonome (contratto) impongano il vincolo di forma ad substantiam per il perfezionamento degli atti di proposta ed accettazione del vincolo negoziale. Si pensi, ad esempio, alla situazione in cui un soggetto, stante una offerta al pubblico di un bene mobile registrato (si pensi ad un'auto) letta su un giornale (art. 1336 del c.c.), mostri la volontà di accettare la proposta: in tal caso, la mera manifestazione di accettazione dell' offerta al pubblico può essere fatta in modalità informali (via email, ovvero attraverso una risposta inviata nel blog di riferimento); tuttavia, se i paciscenti concordano durante le trattative la forma scritta ad substantiam, tanto la proposta, quanto l'accettazione formale, dovranno successivamente essere perfezionate secondo quella precisa modalità formale, a pena di nullità.
Ciò vale anche qualora a concludere il contratto in rappresentanza del proponente sia un mero nuncius, il quale, ricevendo l’accettazione con vincolo formale ad substantiam, conclude validamente il contratto. La successiva comunicazione del nuncius dell’avvenuta accettazione della controparte al proponente non necessita di vincoli formali, essendo la forma ad substantiam imposta per il solo atto di accettazione. Si pensi, ad esempio, ad un mandato ad acquistare un bene immobile, devoluto ad un nuncius, attraverso la forma del contratto preliminare: l'atto di accettazione della proposta contrattuale da parte del nuncius, in rappesentanza del titolare del negozio giuridico, dovrà effettuarsi ex lege secondo la forma scritta ad substantiam; tuttavia, la mera comunicazione del nuncius (parte formale) nei confronti del titolare del contratto (parte sostanziale) circa l'avvenuta accettazione della proposta, ovvero riguardo il perfezionamento del contratto preliminare, non necessariamente dovrà essere effettuata nel rispetto della forma ad substantiam prevista dalla legge per i beni immobili, essendo ivi lecite anche modalità informali di comunicazione (Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2014, n. 25923).