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La proposta e l'accettazione del contratto

La proposta e l'accettazione del contratto
Quali sono i momenti preliminari alla formazione del contratto? Quando la proposta diventa irrevocabile?

Nella vita di tutti giorni concludiamo contratti anche senza accorgercene. È errata, infatti, la convinzione che vede sempre il contratto come qualcosa di solenne e rivestito di una particolare forma. Non tutti i contratti sono scritti (eccetto i casi in cui è la legge a prevederlo) e molti possono essere conclusi solo verbalmente oppure, come si suol dire, per facta concludentia facta concludentia, cioè attraverso un comportamento che dimostri la volontà di concludere un contratto. Basti pensare alle transazioni che effettuiamo quando andiamo al supermercato: lì si tratta di una compravendita a tutti gli effetti.

Generalmente, la fase preliminare alla formazione di un contratto vede l’incontro di almeno due volontà, della parte che propone e dell’altra che accetta. Sono i due istituti della proposta e dell’accettazione. Il codice civile prevede anche che la proposta possa anche essere irrevocabile.

La proposta contrattuale
La proposta contrattuale è una dichiarazione unilaterale recettizia tramite la quale una parte comunica all’altra l’intenzione di concludere un contratto a determinate condizioni. Può essere di natura verbale ed è espressa durante le trattative tra le parti, le quali solo dopo aver raggiunto un accordo di massima, decidono di sottoscrivere un contratto per iscritto.
In alcuni casi, invece, la proposta è scritta, contiene già tutti gli elementi del contratto, viene quindi comunicata e deve soltanto essere accettata o meno dalla controparte. Se questa accetta, il contratto si conclude (cioè si perfeziona).

L’accettazione contrattuale
Anch’essa è un atto unilaterale recettizio, che segue ad una proposta, con la quale il soggetto dichiara di accoglierla. L'accettazione perfeziona e conclude positivamente il negozio quando è esattamente corrispondente alla proposta (se non è conforme alla proposta, equivale a nuova proposta ex art. 1326 c.c.). Normalmente, l'accettazione deve pervenire al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

L’irrevocabilità della proposta contrattuale
Di norma, ai sensi dell’art. 1328 c.c., il proponente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia concluso. Pertanto, si può dire che, a differenza della proposta e dell’accettazione, la revoca non è un atto recettizio perché può avere effetti anche a prescindere dall’effettiva conoscenza della revoca da parte dell’accettante.

Nel caso proposto dall’articolo 1329 c.c., invece, il proponente si impegna non solo a concludere un certo contratto a determinate condizioni, ma anche a mantenere ferma la propria proposta per un certo lasso di tempo.

Così facendo, l’accettante farà affidamento sulla possibilità di concludere il contratto senza dover temere un’eventuale revoca: difatti, il proponente si impegna formalmente a non revocare la sua proposta per un lasso di tempo ragionevole. Se durante questo periodo interviene la revoca, questa è senza effetto.

Pertanto se, prima della scadenza del termine, dovesse giungere l’accettazione della controparte, il contratto sarebbe concluso (con tutto ciò che comporta in termini di obblighi), anche se nel frattempo il proponente avesse cambiato idea. In sostanza tale istituto opera come una tutela temporanea per chi è destinatario di una proposta contrattuale.

Inoltre, ai sensi del 2 comma dell’art. 1329 c.c., l’accettante è tutelato anche se, nel periodo in cui la proposta è irrevocabile, il proponente muore o diviene incapace.

Pertanto, l’unico modo di revocare una proposta irrevocabile è attendere lo spirare del termine di cui parla il 1 comma dell’art. 1329 c.c..


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