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Garanzia acquisto auto usata: cosa dice il Codice del Consumo, come funziona e cosa copre la garanzia legale beni usati

Garanzia acquisto auto usata: cosa dice il Codice del Consumo, come funziona e cosa copre la garanzia legale beni usati
A quale garanzia ha diritto chi acquista un'auto usata che presenti dei vizi?

[Codice civile]
Ai sensi dell’art. 1490 del c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia copre, com’è noto, i vizi occulti della cosa, ovvero quelli che il compratore non conosceva al momento della conclusione del contratto. La conoscenza dei vizi è causa di esclusione della garanzia, così come la facile riconoscibilità dei vizi stessi (salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi), ex art. 1491 del c.c.
L’eventuale clausola di esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490 c.c., comma 2).
L’operatività della garanzia per vizi è sottoposta a stretti termini di decadenza e prescrizione: rispettivamente, sotto il primo profilo, il compratore ha l’onere di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge), ex art. 1495 del c.c.
Tuttavia, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Sotto il secondo profilo, e fermo restando il rispetto del termine di decadenza di cui sopra, l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
La denuncia dei vizi, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza, non richiede formule particolari o forme solenni: infatti, in difetto di un’espressa previsione di forma, essa può essere effettuata con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata (in tal senso ad esempio Cass. Civ., Sez. II, 5142/2003).
Quanto al contenuto, la denuncia dei vizi “non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore" (Cass. Civ., Sez. II, 25027/2015).
La circostanza che oggetto della vendita sia - come nel nostro caso - un bene usato non esclude né limita, di per sé, la garanzia per vizi: come ha chiarito, ad esempio, Cass. Civ., Sez. VI - 2, 21204/2016, “la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso”.
Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha precisato che la garanzia è dovuta anche quando nel contratto di vendita di vettura usata sia stata inserita la cosiddetta clausola “vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza dei vizi occulti non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.

Quanto agli effetti in concreto della garanzia, ai sensi dell’art. 1492 del c.c. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. In ogni caso, il compratore ha diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Inoltre il venditore deve risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
La scelta tra le due azioni è indipendente dal maggiore o minore grado di gravità del vizio denunciato (così Cass. Civ. n. 582/1982).
Questo per quanto riguarda la disciplina contenuta nel codice civile; tuttavia, quando l’acquirente sia un consumatore - secondo la definizione contenuta all’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 - la normativa codicistica va necessariamente integrata con quella prevista dal Codice del Consumo.

[Codice del Consumo]
In particolare, gli artt. 128 del Codice del Consumo sono dedicati alla vendita di beni di consumo. L’ultimo comma precisa che le relative norme “si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
L’art. 129 D. Lgs. n. 206/2005 pone in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, precisando che la conformità si presume in caso di coesistenza delle seguenti circostanze:
a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e presenza delle qualità presentate al consumatore come campione o modello;
c) presenza della qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (ad esempio anche in base alla pubblicità o all'etichettatura;
d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
La norma precisa che non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
L’art. 130 del Codice del Consumo disciplina la garanzia per difetto di conformità, da cui consegue il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, secondo quanto specificato dai commi seguenti.
Più precisamente, si prevede che il consumatore possa chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
A tali fini per “eccessivamente oneroso” si intende il rimedio, tra i due previsti (riparazione o sostituzione) che impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
In alternativa, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
L’art. 132 Codice del Consumo prevede un sistema di termini per valere la garanzia per difetto di conformità, così articolato:
- la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene;
- il consumatore è tenuto a denunciare al venditore il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta; anche qui, però, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato;
- è prevista tra l’altro, in favore del consumatore, una presunzione (superabile con la prova contraria) di esistenza del difetto al momento della consegna se lo stesso si manifesta entro sei mesi dalla consegna medesima;
- il termine di prescrizione dell’azione è, in ogni caso, di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Per quanto riguarda i rapporti tra disciplina codicistica e Codice del Consumo, l’art. 135 del D. Lgs. n. 206/2005 precisa che le disposizioni ivi contenute “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico”; inoltre, per quanto non espressamente previsto dal Codice del Consumo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
A tal proposito, la recentissima Cass. Civ., Sez. II, 1082/2020 ha chiarito che, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del medesimo Codice del Consumo.

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