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Articolo 1333 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contratto con obbligazioni del solo proponente

Dispositivo dell'art. 1333 Codice Civile

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente [1236, 1268, 1272, 1273, 1936](1) è irrevocabile appena giunge a conoscenza [1335] della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi(2). In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso(3).

Note

(1) Tale fattispecie si contrappone a quella dei contratti sinallagmatici in cui il sacrificio patrimoniale che deriva dalla prestazione di una parte trova la propria giustificazione nella prestazione della controparte.
(2) A differenza della proposta irrevocabile (1329 c.c.) e dell'opzione (1331 c.c.), il legislatore qui non stabilisce un termine all'irrevocabilità della proposta ma un termine entro il quale il destinatario deve rifiutare, a pena di conclusione del contratto: il proponente, quindi, non è comunque vincolato all'infinito.
(3) La natura di tale figura è discussa. Secondo alcuni si tratta di un negozio unilaterale in quanto si esula dallo schema tipico di proposta e accettazione (1326 c.c.). Secondo altri, nonostante le particolarità, si tratta pur sempre di un contratto, atteso l'uso dei termini "proposta" e "contratto" e atteso che il destinatario è pur sempre titolare di un potere di non accettazione.

Ratio Legis

Secondo alcuni il legislatore disciplina una ulteriore modalità di formazione del contratto diversa dallo schema proposta-accettazione (1326 c.c.), secondo altri un negozio unilaterale che può incidere nella sfera patrimoniale altrui solo in quanto vi produce un effetto favorevole.
Il secondo comma è espressione del principio per cui nessuno può subire modifiche non volute alla propria sfera giuridica.

Spiegazione dell'art. 1333 Codice Civile

Perfezione dei contratti unilaterali con obbligazioni del solo proponente; contratti unilaterali con obbligazioni del destinatario della proposta

L'art. 1333 si riannoda alla tanto discussa disposizione dell'art. 36, ult. comma, cod. comm., che una parte della dottrina interpreto come riferibile ai negozi giuridici unilaterali, e altri scrittori ritennero considerasse i contratti unilaterali, o in quanto stabiliva i1 momento della loro perfezione, o in quanto determinava quello della loro irrevocabilità.

L'art. 1333 riguarda i contratti unilaterali con obbligazione del solo proponente, e per essi dispone che la proposta è irrevocabile appena giunge a notizia del destinatario. L'irrevocabilità della proposta non rende però perfetto il contratto. Il destinatario non ha l'onere di dichiarare la sua accettazione, la quale può risultare dal suo silenzio; ma se non vuole che i1 contratto si perfezioni, deve comunicare la sua volontà di rifiutare la proposta. Il rifiuto deve pervenire al proponente entro il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi (v. supra, sub articoli 1326 e 1327, n. 2); in modo che, decorso questo termine senza che esso pervenga al proponente, il contratto si perfeziona. Anche nell'ipotesi considerata dall'art. 1333 si esige, quindi, un incontro di consensi presso il proponente; ma questo incontro risulta dal silenzio del destinatario della proposta, che si prolunghi oltre il termine stabilito dalla legge. Entro questo termine il destinatario della proposta ha il dovere di esprimere la sua volontà contraria, se vuole rifiutare la proposta fattagli.

L'art. 1333 prende in considerazione il contratto unilaterale dal quale derivino obbligazioni per il solo proponente perché soltanto esso permette di considerare inutile una risposta espressa di accettazione per il vantaggio che (iuris tantum) deve presumersi possa venire dalla proposta al destinatario verso il quale il proponente assume obbligazioni senza corrispettivo. E’ però prospettabile anche un contratto unilaterale con obbligazioni soltanto del destinatario della proposta, non essendo essenziale all'offerta la volontà di essere debitore, e potendo perciò l'iniziativa della produzione del contratto provenire anche da colui che ha interesse a divenire creditore: la contraria opinione confonde l’offerta con la promessa, né è da escludere che anche il creditore possa elaborare una proposta con il carattere di completezza, per quanto da questa, nel contempo, non derivino per lui obbligazioni. In questi casi, della risposta di accettazione non può farsi a meno, dato che solo per l'accettante il contratto importerà obbligazioni.

L'art. 1333 vale per i contratti unilaterali per i quali la legge non dispone espressamente circa il tempo di perfezione; non si applica perciò alla donazione, che, per l'art. 782 non è perfetta se non dal momento in, cui l'atto di accettazione è notificato al donante. In questa disposizione è evidente l'adattamento del sistema della cognizione alle esigenze formali della donazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

606 Gli articoli art. 1333 del c.c. e art. 1334 del c.c. svolgono la sibillina disposizione contenuta comma dell'art. 36 del codice di commercio, che taluno aveva, riferito al contratto unilaterale, mentre altri riteneva che concernesse l'atto unilaterale. Il nuovo codice regola separatamente il contratto unilaterale (due o più dichiarazioni) e l'atto unilaterale (unica dichiarazione produttiva di effetti). Quando si tratta di contratto unilaterale, ossia di contratto con obbligazioni solo a carico del proponente (art. 1333 del c.c.), la proposta, appena giunta a conoscenza del destinatario, produce l'effetto giuridico della sua irrevocabilità. L'accettazione del destinatario è peraltro sempre necessaria per la conclusione del contratto, e può anche risultare dal silenzio che si prolunghi per una certa durata. Vi è dunque sempre incontro di consensi presso il proponente; ma quello del destinatario si deduce dal silenzio da lui mantenuto per un dato termine, durante il quale egli ha il dovere di parlare se intende respingere l'offerta. Per gli atti unilaterali recettizi doveva solo precisarsi il momento in cui essi producono il loro effetto giuridico vincolando l'autore della dichiarazione trasmessa e la persona cui la dichiarazione era destinata. L'art. 1334 del c.c. provvede a tale esigenza: la soluzione accolta è stata già descritta (n. 604).
609 Considerata normalmente autonoma dalla volontà dell'imprenditore, la proposta che egli fa deve sopravvivere non soltanto alla morte, ma anche alla di lui incapacità (art. 1330 del c.c.).Vale anche qui la ragione che l'organizzazione di una impresa garantisce l'indipendenza degli interessi che vi si concentrano dalle vicende che colpiscono la persona del proprietario. La revocabilità della proposta fino alla perfezione del contratto, come è assicurata, nel caso di morte dell'imprenditore, dalla trasmissione agli eredi della posizione di proponente, cosi è resa possibile, nel caso di incapacità dell'imprenditore, dall'esistenza di un suo rappresentante legale, al quale spetta l'obbligo di prendere notizia degli affari in corso e di determinarsi circa l'opportunità di mantenere o di revocare la proposta. Parlandosi di incapacità, qui ed altrove (ad esempio, art. 1270 del c.c., secondo comma, art. 1723 del c.c., secondo comma e art. 1939 del c.c.), si allude a quella classica e rigorosa configurata nell'art. 1425 del c.c.. Non è contemplata l'ipotesi del fallimento nei suoi riflessi subiettivi, perché essa è soggetta ai principii contenuti nella relativa legge speciale.

Massime relative all'art. 1333 Codice Civile

Cass. civ. n. 27857/2020

Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità dicui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016).

Cass. civ. n. 15997/2018

L'art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purché si tratti di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale - oneri di custodia, gestione o tributari - impone la necessaria accettazione del destinatario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o costituito importava oneri ed obblighi per il beneficiario).

Cass. civ. n. 19707/2016

Il meccanismo di perfezionamento del contratto di cui all'art. 1333 c.c. non è applicabile quando la dichiarazione unilaterale con la quale il preponente assume l'obbligazione nei confronti del destinatario non è costitutiva di un rapporto contrattuale, ma si inserisce in un preesistente programma negoziale come modifica ad un contratto bilaterale con obbligazioni a carico di entrambe le parti (nella specie, un contratto di assicurazione per infortuni sul lavoro, in cui l'assicuratore proponeva al datore di lavoro di coprire anche il danno biologico di non lieve entità senza aumento del premio), atteso che, in tal caso, l'assenza di pesi economici per il destinatario della proposta, cui è ispirata la "ratio" della norma, non può essere misurata rispetto al singolo patto modificativo, ma va valutata nell'ambito del contratto in cui esso si inserisce ed il meccanismo agevolativo di formazione del consenso non è operante se esso preveda obbligazioni non solo per il preponente.

Cass. civ. n. 3127/2012

La disciplina di cui all'art. 1333 c.c. è applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che ha carattere preliminare unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, il promissario non rifiuti l'offerta.

Cass. civ. n. 1338/2012

Nel contratto con obbligazioni del solo proponente, di cui all'art. 1333 c.c., non rileva l'avvenuta sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l'unilateralità dell'obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola parte obbligata ad adempiere, mentre l'oblato ha facoltà di adempiere. Ne consegue che, fondandosi l'impegno sull'unica dichiarazione proveniente dall'obbligato, la sottoscrizione dell'atto che lo contiene da parte del beneficiario della prestazione, su cui grava l'onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell'altrui obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato nel negozio un contratto con obbligazioni del solo proponente, a titolo gratuito, ma non motivato da spirito di liberalità, con il quale le parti avevano inteso garantire al coniuge separato un decoroso tenore di vita ed al proponente di definire in tempi rapidi sia il giudizio ecclesiastico, sia la causa di separazione per colpa intrapresi dal coniuge oblato, controversie aventi ad oggetti entrambe diritti indisponibili, in tal modo smentendo in radice la bilateralità dell'impegno contrattuale).

Cass. civ. n. 26325/2008

La proposta di concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si perfeziona, ai sensi dell'art. 1333 c.c., per il solo fatto del mancato rifiuto nel termine d'uso, senza bisogno d'alcuna accettazione. Di conseguenza, ove risulti che il destinatario della proposta abbia comunque ritenuto di accettarla per iscritto, correttamente il giudice di merito può desumere da tale circostanza che le parti abbiano inteso concludere un contratto a prestazioni corrispettive, e non un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.

Cass. civ. n. 11391/2001

Pur sottraendosi la fattispecie del cosiddetto contratto unilaterale allo schema generale di formazione contrattuale, derivante dall'incontro delle volontà delle parti, per il fatto di perfezionarsi in virtù del mancato rifiuto della proposta, il fine, cui sovrintende la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1333 c.c., di evitare che la sfera giuridica del soggetto possa essere interessata da una manifestazione di volontà altrui, consente che l'inefficacia della proposta possa desumersi, oltre che da un rifiuto espresso, anche da un comportamento del destinatario della proposta, inequivocabilmente apprezzabile come dettato dalla volontà di non avvalersene (nella specie è stato ritenuto tale il ricorso alla procedura espropriativa, da parte di un comune, pur in presenza di una proposta di cessione del bene a prezzo simbolico, formulata dal proprietario.

Cass. civ. n. 2581/1990

I contratti unilaterali (nella specie, fideiussione) si intendono conclusi, in base alla specifica disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1333 c.c., quando il destinatario della proposta (proveniente dal soggetto che rimarrà esclusivamente obbligato) non la rifiuti nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, e non quando, mancando tale comportamento omissivo, il destinatario della proposta dichiari di accertarla solo qualora siano modificate alcune clausole in essa contenute, essendo in tal caso applicabili le regole generali previste dall'art. 1326 c.c., secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

Cass. civ. n. 5748/1987

Poiché la ratio dell'art. 1333 c.c. che consente la formazione del contratto per mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta, risiede nel fatto che a quest'ultimo possono derivare soltanto vantaggi dal contratto medesimo, la detta disposizione deve essere intesa nel senso che non soltanto gli effetti obbligatori derivanti dal contratto ma anche gli eventuali effetti dispositivi o estintivi debbano essere ad esclusivo carico del proponente con la conseguenza che la stessa non è applicabile con riguardo alla datio in solutum la quale, pur non comportando alcun effetto obbligatorio a carico del creditore, importa, tuttavia, per lo stesso, l'effetto estintivo del credito di cui è titolare, qualificando il negozio come contratto con effetti a carico di entrambi i contraenti.

Cass. civ. n. 6621/1981

Le disposizioni dettate dall'art. 1333 c.c., in tema di irrevocabilità della proposta dal momento in cui giunge al destinatario, nonché di perfezionamento del contratto in caso di mancato rifiuto del destinatario nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, si riferiscono ai contratti con obbligazioni a carico del solo preponente, e, pertanto, non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta dall'assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.

Cass. civ. n. 265/1975

A valutare il contegno dell'oblato come indice della volontà di aderire o meno all'offerta del proponente (ex art. 1326 c.c.), la normale importanza di questo fattore non aumenta, ma al contrario, si affievolisce allorché si è in presenza di un «contratto con obbligazioni del solo proponente» (art. 1333 c.c.): infatti, verificandosi una tale ipotesi, nella quale rientra il patto di prelazione senza corrispettivo, il contratto si reputa concluso indipendentemente da un'espressa accettazione del destinatario, salvo a costui la facoltà «di rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi» (art. 1333, secondo comma, c.c.).

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