Cass. civ. n. 27857/2020
Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità dicui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016).
Cass. civ. n. 15997/2018
L'art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purché si tratti di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale - oneri di custodia, gestione o tributari - impone la necessaria accettazione del destinatario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o costituito importava oneri ed obblighi per il beneficiario).
Cass. civ. n. 19707/2016
Il meccanismo di perfezionamento del contratto di cui all'art. 1333 c.c. non è applicabile quando la dichiarazione unilaterale con la quale il preponente assume l'obbligazione nei confronti del destinatario non è costitutiva di un rapporto contrattuale, ma si inserisce in un preesistente programma negoziale come modifica ad un contratto bilaterale con obbligazioni a carico di entrambe le parti (nella specie, un contratto di assicurazione per infortuni sul lavoro, in cui l'assicuratore proponeva al datore di lavoro di coprire anche il danno biologico di non lieve entità senza aumento del premio), atteso che, in tal caso, l'assenza di pesi economici per il destinatario della proposta, cui è ispirata la "ratio" della norma, non può essere misurata rispetto al singolo patto modificativo, ma va valutata nell'ambito del contratto in cui esso si inserisce ed il meccanismo agevolativo di formazione del consenso non è operante se esso preveda obbligazioni non solo per il preponente.
Cass. civ. n. 3127/2012
La disciplina di cui all'art. 1333 c.c. è applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che ha carattere preliminare unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, il promissario non rifiuti l'offerta.
Cass. civ. n. 1338/2012
Nel contratto con obbligazioni del solo proponente, di cui all'art. 1333 c.c., non rileva l'avvenuta sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l'unilateralità dell'obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola parte obbligata ad adempiere, mentre l'oblato ha facoltà di adempiere. Ne consegue che, fondandosi l'impegno sull'unica dichiarazione proveniente dall'obbligato, la sottoscrizione dell'atto che lo contiene da parte del beneficiario della prestazione, su cui grava l'onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell'altrui obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato nel negozio un contratto con obbligazioni del solo proponente, a titolo gratuito, ma non motivato da spirito di liberalità, con il quale le parti avevano inteso garantire al coniuge separato un decoroso tenore di vita ed al proponente di definire in tempi rapidi sia il giudizio ecclesiastico, sia la causa di separazione per colpa intrapresi dal coniuge oblato, controversie aventi ad oggetti entrambe diritti indisponibili, in tal modo smentendo in radice la bilateralità dell'impegno contrattuale).
Cass. civ. n. 26325/2008
La proposta di concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si perfeziona, ai sensi dell'art. 1333 c.c., per il solo fatto del mancato rifiuto nel termine d'uso, senza bisogno d'alcuna accettazione. Di conseguenza, ove risulti che il destinatario della proposta abbia comunque ritenuto di accettarla per iscritto, correttamente il giudice di merito può desumere da tale circostanza che le parti abbiano inteso concludere un contratto a prestazioni corrispettive, e non un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.
Cass. civ. n. 11391/2001
Pur sottraendosi la fattispecie del cosiddetto contratto unilaterale allo schema generale di formazione contrattuale, derivante dall'incontro delle volontà delle parti, per il fatto di perfezionarsi in virtù del mancato rifiuto della proposta, il fine, cui sovrintende la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1333 c.c., di evitare che la sfera giuridica del soggetto possa essere interessata da una manifestazione di volontà altrui, consente che l'inefficacia della proposta possa desumersi, oltre che da un rifiuto espresso, anche da un comportamento del destinatario della proposta, inequivocabilmente apprezzabile come dettato dalla volontà di non avvalersene (nella specie è stato ritenuto tale il ricorso alla procedura espropriativa, da parte di un comune, pur in presenza di una proposta di cessione del bene a prezzo simbolico, formulata dal proprietario.
Cass. civ. n. 2581/1990
I contratti unilaterali (nella specie, fideiussione) si intendono conclusi, in base alla specifica disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1333 c.c., quando il destinatario della proposta (proveniente dal soggetto che rimarrà esclusivamente obbligato) non la rifiuti nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, e non quando, mancando tale comportamento omissivo, il destinatario della proposta dichiari di accertarla solo qualora siano modificate alcune clausole in essa contenute, essendo in tal caso applicabili le regole generali previste dall'art. 1326 c.c., secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.
Cass. civ. n. 5748/1987
Poiché la
ratio dell'art. 1333 c.c. che consente la formazione del contratto per mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta, risiede nel fatto che a quest'ultimo possono derivare soltanto vantaggi dal contratto medesimo, la detta disposizione deve essere intesa nel senso che non soltanto gli effetti obbligatori derivanti dal contratto ma anche gli eventuali effetti dispositivi o estintivi debbano essere ad esclusivo carico del proponente con la conseguenza che la stessa non è applicabile con riguardo alla
datio in solutum la quale, pur non comportando alcun effetto obbligatorio a carico del creditore, importa, tuttavia, per lo stesso, l'effetto estintivo del credito di cui è titolare, qualificando il negozio come contratto con effetti a carico di entrambi i contraenti.
Cass. civ. n. 6621/1981
Le disposizioni dettate dall'art. 1333 c.c., in tema di irrevocabilità della proposta dal momento in cui giunge al destinatario, nonché di perfezionamento del contratto in caso di mancato rifiuto del destinatario nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, si riferiscono ai contratti con obbligazioni a carico del solo preponente, e, pertanto, non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta dall'assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.
Cass. civ. n. 265/1975
A valutare il contegno dell'oblato come indice della volontà di aderire o meno all'offerta del proponente (
ex art. 1326 c.c.), la normale importanza di questo fattore non aumenta, ma al contrario, si affievolisce allorché si è in presenza di un «contratto con obbligazioni del solo proponente» (art. 1333 c.c.): infatti, verificandosi una tale ipotesi, nella quale rientra il patto di prelazione senza corrispettivo, il contratto si reputa concluso indipendentemente da un'espressa accettazione del destinatario, salvo a costui la facoltà «di rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi» (art. 1333, secondo comma, c.c.).