Più in particolare, il
locatore aveva ottenuto un
decreto ingiuntivo nei confronti del
fideiussore in virtù della garanzia da questo prestata a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione. Avverso tale decreto il garante proponeva opposizione, che veniva accolta dal
tribunale, il quale lo condannava tuttavia al pagamento di una minor somma.
La Corte d’Appello di Palermo, invece, in riforma della decisione di
primo grado, dichiarava la completa estinzione della
fideiussione, condannando il locatore a restituire al fideiussore l’intera somma ricevuta nelle more del processo.
Più nello specifico, l’
eccezione di
estinzione della fideiussione si basava sia sull’art.
1956 che sull’art.
1957, poiché il fideiussore sosteneva che il locatore non gli aveva comunicato immediatamente la
morosità del conduttore, facendone aumentare l’esposizione, e non aveva, in ogni caso, agito tempestivamente verso lo stesso, attraverso una richiesta di risoluzione della locazione.
La Corte d’Appello, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto assorbente l’eccezione fondata sull’art.
1956 relativo all’
obbligazione futura. In virtù di tale indirizzo della giurisprudenza, infatti, si ritiene che, nel momento in cui si determini una
morosità del conduttore tale da giustificare una domanda di risoluzione da parte del locatore, quest’utlimo è tenuto a
riferire della morosità al fideiussore, al fine di
farsi autorizzare ad attendere ancora per il pagamento della somma, facendo di fatto credito al conduttore, con la garanzia del fideiussore.
Sulla base di questo pacifico pensiero espresso dai giudici della Cassazione in precedenti casi analoghi, la Corte ha ritenuto di confermare l’estinzione della fideiussione. Ai sensi dell’art.
1956, infatti, "
il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito".
Tuttavia, afferma la Cassazione, la Corte d’Appello, nel prendere in considerazione la sussistenza del requisito della effettiva morosità del conduttore, ha omesso di ponderare l’ulteriore requisito consistente nella consapevolezza, da parte del locatore, del mutamento delle condizioni patrimoniali del conduttore, tali da rendere “notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
In altre parole, nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte d’Appello, non è stato in alcun modo affermato che l’art.
1956 consente di ritenere estinta la fideiussione anche a prescindere dall’accertamento della contezza, da parte del locatore, delle diverse e peggiorate condizioni patrimoniali del conduttore.
Per questi motivi la Cassazione, pur ritenendo applicabile l’art.
1956 e considerando fondate le censure del fideiussore in ordine alla mancata tempestiva attivazione da parte del locatore, ha ritenuto di cassare la decisione con rinvio, rimettendo al giudice di merito il compito di rivalutare la fattispecie sulla base del
principio di diritto per cui “
in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore, l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest’ultimo l’autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell’art. 1956 c.c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c.”.