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Articolo 95 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 95 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio(2).

3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale ha altresì disposto che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il testo in vigore fino ad allora così prevede: "Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale".

(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 95 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola la sorte dei contratti conclusi dal debitore con le amministrazioni pubbliche, sancendo (analogamente a quanto già previsto all'art. 94-bis) che il deposito della domanda di accesso al concordato non può in nessun caso giustificare la risoluzione del contratto in essere con la p.a., nemmeno laddove ciò sia espressamente previsto da apposita clausola contrattuale. Perché il contratto possa essere validamente continuato, però, la norma impone ad un professionista indipendente di attestare che la sua continuazione sia coerente rispetto al piano concordatario e che il debitore sia ragionevolmente capace di adempiervi.

Il terzo e il quarto comma, inoltre, dispongono che il debitore che abbia presentato domanda di accesso al concordato possa partecipare o possa continuare a partecipare ad una gara per l'affidamento di un contratto con la p.a. purché:
  1. intervenga specifica autorizzazione del Tribunale (prima dell'apertura del concordato) o del giudice delegato (dopo l'apertura)
  2. lo stesso debitore abbia depositato la relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità del debitore di adempiervi.

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