La disputa circa i vizi della volontà nella rappresentanza sotto l'impero dell'abrogato codice civile
Ancora qui, cioè per quanto concerne i vizi del consenso, occorre distinguere tra rappresentanza legale, o necessaria, e rappresentanza volontaria, o negoziale. Allorquando ricorre la prima, per la ragione che il rappresentante si sostituisce completamente al rappresentato, non può revocarsi in dubbio che venga in considerazione soltanto la volontà del rappresentante e soltanto a questa debba aversi riguardo per determinare se ricorra, o meno, un vizio del consenso.
Ma, ove si tratti di rappresentanza volontaria, era viva la disputa se occorresse por mente alla persona del rappresentante o a quella del rappresentato, agli effetti dei vizi del consenso. Nella dottrina tedesca, anteriore alla entrata in vigore del codice civile per l'impero germanico, reputati scrittori sostenevano che, poiché il negozio concluso dal rappresentante è opera sia di costui che del rappresentato, entrambe le volontà venissero in considerazione, e nella proporzione della cooperazione da ciascuna prestata per il negozio: così, nella rappresentanza generale sarebbe stata decisiva la volontà del rappresentante, in quella speciale l'altra del rappresentato; e, nel caso che questi, nel conferimento della rappresentanza, avesse predeterminati alcuni elementi, sarebbe stato necessario por mente ad entrambe le volontà, nella proporzione suddetta. Ma la controversia fu nettamente risoluta dal codice tedesco, che al § 166 testualmente dispose: «Non la persona del rappresentato, ma quella del rappresentante si deve prendere in considerazione, per determinare se la dichiarazione di volontà abbia subito l'influenza dei vizi della volontà, della conoscenza o dell'ignoranza di certe circostanze».
Questa dottrina era seguita altresì presso di noi eccezion fatta per qualche scrittore che aveva aderito alla tesi del Mitteis.
E la stessa dottrina è ora esplicitamente sanzionata in via generale dal riportato art. 1390, con la conseguenza che, se il rappresentante conclude il negozio con una propria dichiarazione di volontà, circa i vizi che direttamente si collegano a questa, non può aversi riguardo che alla persona di lui. Perciò, se il consenso del rappresentante fu affetto da dolo, da violenza o da errore, il negozio sarà annullabile, se anche la volontà del rappresentato fu immune da ogni vizio. In un solo caso era necessario tener conto della volontà del rappresentato, e cioè in quello in cui, come si esprime la norma di legge, il vizio riguardi elementi predeterminati dal rappresentato; in tale ipotesi il negozio sarà annullabile anche se la volontà del rappresentante fu immune da ogni vizio. Così, se il rappresentato conferì al rappresentante i1 potere di comprare un oggetto detertrrinato, cui espressamente attribuì, indottovi da dolo dell'altro contraente, certe prestabilite qualità sostanziali, sarà annullabile il negozio concliuso, quantunque nessun vizio possa riscontrarsi nel consenso del rappresentante. In tal caso la volontà viziata del rappresentato non può dirsi assolutamente estranea alla conclusione del negozio.