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Articolo 1526 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 1526 Codice Civile

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore(1), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [176 disp. att.](2).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta(3).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti [176 disp. att.].

Note

(1) Ciò accade se questi non paga una rata il cui valore superi l'ottava parte del prezzo (1525 c.c.) ovvero se non paga più di una rata (1498 c.c.).
(2) Inoltre il venditore ha diritto alla restituzione del bene (1458 c.c.).
(3) Si tratta del c.d. "patto di confisca". Si può ritenere che esso rappresenti una sorta di clausola penale (1384 c.c.) con determinazione variabile della somma dovuta a titolo di penale.

Ratio Legis

La norma è volta a regolare i rapporti tra venditore ed acquirente una volta che il contratto di vendita con riserva della proprietà (1523 c.c.) si risolva ed a garantire che non si crei a favore di una o dell'altra un indebito arricchimento (2033 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1526 Codice Civile

Misure equitative

Queste misure equitative che limitano i diritti del venditore in definitiva danneggiano i compratori medesimi. Togliendosi al debitore il lucro di dure penalità, gli si toglie un sicuro lucro che compensa molte perdite... lo si costringe ad infliggere prezzi molto più elevati alle numerose, ma impuntuali, falangi dei compratori a rate.


Vendite immobiliari

Si applicano anche alle vendite immobiliari gli articoli 1525 e 1526 cod. civ. pure scritti solo per le vendite mobiliari?
Sì, perché sono norme inderogabili, cogenti, imperative e, benché scritte solo per le vendite mobiliari, non possono non proteggere anche il compratore di immobili.
Non sono infrequenti le vendite immobiliari, specie di appartamenti nelle grandi città, precedute da un periodo di locazione. Dopo un certo periodo di tempo l'apparente conduttore si trasforma in compratore, ed è ammesso a stipulare la vendita promessagli. Fin quando non ha pagato una somma determinata (apparentemente: rate di pigione) non è ammesso a comprare. Il congegno di questo contratto è analogo alla vendita mobiliare con riserva di proprietà: v'è in più, attesa la natura dell'investimento immobiliare, una vera forma di risparmio e di capitalizzazione.
Ragione di più per applicare gli articoli 1525 e 1526 cod. civ. a queste vere capitalizzazioni se (come quasi sempre accade) l'apparente conduttore ora inadempiente ha versato molto più che non avrebbe pagato come pigione.
Per non esitare nell'applicare anche alle vendite immobiliari gli articoli 1525 e 1526 cod. civ. basta pensare all' inderogabilità del diritto dell' assicurato vita al riscatto e alla riduzione della polizza, ove non intenda persistere nel contratto: caso analogo di capitalizzazione.


Credito del prezzo

Può il venditore con riserva di proprietà considerarsi semplicemente creditore del prezzo e far valere il credito anziché rivendicare la cosa venduta?
Non gli è vietato. Se ordinariamente la riserva di proprietà è considerata come una garanzia maggiore, egli deve potervi rinunziare e considerarsi semplicemente creditore, essendo indubbiamente creditore del prezzo.
Né la richiesta del prezzo (ovvero l'insinuazione nel fallimento del compratore per il prezzo ancora dovuto, ma senza alcuna riserva espressa per la proprietà riservata al venditore) deve considerarsi sua rinunzia.
Non è normale presumere una rinunzia, nessuno senza ragione rinunziando ai propri diritti; ed essendo invece normale che uno avendo più diritti intenda farli valere cumulativamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

673 Della vendita con riserva della proprietà. La vendita con riserva di proprietà fino al pagamento del prezzo, largamente diffusa nella pratica, si conveniva spesso con patti che assumevano o potevano assumere, in fatto, carattere usuraio ai danni del compratore. Negli art. 1525 del c.c. e art. 1526 del c.c. il compratore trova un'idonea tutela o mercé l'applicazione di principii di portata più generale o mercé l'introduzione di principi nuovi, che peraltro si adeguano al bisogno di una concorrente tutela del venditore. Nel primo senso è l'art. 1525 il quale, con riferimento alla regola consacrata nell'art. 1455 del c.c., dispone che l'inadempimento da parte del compratore non conduce senz'altro alla risoluzione del contratto, né fa perdere al compratore il beneficio del termine per le rate di prezzo successive, qualora si riferisca a una sola rata, e questa sia di ammontare non superiore all'ottava parte del prezzo della cosa. L'art. 1526 fa poi salvo al compratore il diritto di recuperare le rate pagate, se il contratto di vendita sia risoluto per inadempimento di lui, mentre, secondo le clausole contrattuali diffuse, nella pratica, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il venditore avrebbe diritto alla restituzione della cosa e a trattenere le rate di prezzo riscosse, a titolo di compenso per l'uso della cosa fatto dall'altro contraente. Per contro, anche le ragioni del venditore sono rispettate nella misura in cui sembrano meritevoli di tutela, disponendosi che sia da corrispondere al venditore un equo compenso per l'uso della cosa (la quale, anche senza pensare a incuria del compratore, subisce un naturale deperimento) e che, dove ne sia il caso, sia dovuto anche il risarcimento dei danni. Quando le parti abbiano preventivamente liquidato il danno in una misura uguale all'importo delle rate pagate, è conferito al giudice il potere di ridurre l'indennizzo convenzionale, a somiglianza di quanto è disposto, per la penale eccessiva, nell'art. 1384 del c.c.. Le disposizioni anzidette sono cogenti, il che, dichiarati espressamente nell'art. 1525, si ricava implicitamente anche dal terzo comma dell'art. 1526, in base al quale le norme che regolano la risoluzione del contratto sono estese all'ipotesi in cui, sia pure senza lo scopo di frodare la legge, la riserva di proprietà sia configurata come locazione, e sia stabilito che, al termine del contratto, la proprietà della cosa resti acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

Massime relative all'art. 1526 Codice Civile

Cass. civ. n. 10249/2022

La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo.

Cass. civ. n. 9211/2022

In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 9210/2022

Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.

Cass. civ. n. 26531/2021

In tema di leasing finanziario, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, che non ha effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; ne consegue l'esclusione della declaratoria di nullità della clausola cd. di confisca (volta a consentire al concedente di ottenere, quale penale, sia i canoni riscossi sia il mantenimento della proprietà del bene) e la necessità della deduzione dell'omesso esercizio del potere di riduzione della penale da parte del giudice di appello cui spetta il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c., il cui rilievo può avvenire a istanza di parte e, integrando un'eccezione in senso lato, può avvenire anche da parte giudice di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.

Cass. civ. n. 2061/2021

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/12/2017).

Cass. civ. n. 1581/2020

L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2018).

Cass. civ. n. 27999/2019

In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all'equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2017).

Cass. civ. n. 29020/2018

Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso", non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno.

Cass. civ. n. 20840/2018

In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 15975/2018

In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 21895/2017

Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015).

Cass. civ. n. 8687/2015

L'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell'art. 72 quater legge fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo) che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 3381/2015

In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, spettando al primo provare di aver provveduto alla restituzione.

Cass. civ. n. 19272/2014

In materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto, la cui natura di clausola penale ne preclude, nel giudizio successivamente instaurato, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto.

Cass. civ. n. 19732/2011

Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell'utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti, aveva poi quantificato l'equo compenso dovuto per l'uso della cosa nella entità del residuo debito, compresi gli interessi convenzionali).

Cass. civ. n. 19287/2010

In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, concedente) - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all'equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.

Cass. civ. n. 73/2010

Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno. (Nella specie, relativa alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria di una motonave, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, poiché nella sentenza impugnata si era correttamente escluso dall'area del "giusto compenso" - individuato, adeguatamente, mediante il criterio equitativo del "bare boat" - il mancato guadagno ed essendo fallito l'utilizzatore era stata individuata nella procedura di insinuazione al passivo la sede esclusiva per la determinazione della penale, per la quale era stata predisposta apposita clausola ai fini della liquidazione del risarcimento del danno).

Cass. civ. n. 11145/2009

In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fall., ha effetti "ex tunc", con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore nè dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch'esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l'inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall'art. 1526 c.c.

Cass. civ. n. 13418/2008

Ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un contratto avente ad oggetto l'utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo, ciò che rileva, indipendentemente dalla circostanza che concedente sia il produttore del bene ovvero un imprenditore che l'acquisti per porlo a disposizione dell'utilizzatore, è se il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d'acquisto; in quest'ultima ipotesi, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, per cui, ai sensi dell'art. 1526 c.c., l'utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 6322/2006

L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio.

Cass. civ. n. 2161/2006

Con riferimento al contratto di vendita con riserva della proprietà e per il caso di inadempimento del compratore, l'art. 1526 c.c. prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse (salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno), ma non condiziona alla medesima l'emissione della pronunzia stessa di risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 4208/2001

Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 c.c. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 7266/1995

Nella disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. per la quale, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, questa può essere ridotta dal giudice il ricorso al termine «indennità», normalmente utilizzato per indicare quelle forme di compensazione in danaro la cui entità non corrisponde necessariamente a quella del danno, né presuppone l'imputabilità del comportamento che lo ha determinato, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene, di cui al primo comma del medesimo articolo.

Cass. civ. n. 65/1993

La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1526 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. O. chiede
martedì 30/11/2021 - Lazio
“Avvocato, parole che saranno scritte nell’eventuale atto notarile.
Le leggi contraddicono quanto sotto?
Con le parole qui sotto il giudice può intervenire?


1. vendita a rate con riserva della proprietà;
2. Le parti concordano che gli importi versati dal venditore a titolo di acconto e saldo IMU, relativamente all'immobile, saranno rimborsati dall'acquirente entro e non oltre 30 giorni dal versamento;
3. l’immobile è libero da ipoteche, trascrizioni, con separazione dei beni. Cose che saranno accertate dal notaio. Quindi è vendibile e l’acquirente rinuncia sin d'ora ad adire le vie legali per ottenere il risarcimento di eventuali danni. Conseguenza immediata e diretta del suddetto inadempimento. Le parti concordano che in caso d'inadempimento dell'acquirente, il venditore non sarà tenuto a restituire le rate riscosse che saranno
interamente trattenute a titolo di penale.
Poiché l'acquirente, al momento dell'acquisto, ha versato la caparra
confirmatoria pari a euro xxxxxxxxx, in caso d'inadempimento
dell’acquirente, il venditore, oltre a trattenere il suddetto importo a
titolo di penale, avrà diritto di trattenere anche la caparra
confirmatoria, fermo restando l'eventuale ulteriore risarcimento danni;
4. il compratore non potrà superare tre mensilità non pagate in forma alternata o continua;
5. il non rispetto di quanto concordato nel presente sarà perdita della caparra. il non rispetto di quanto sarà concordato nel prossimo atto notarile sarà motivo di risoluzione del contratto.”
Consulenza legale i 10/12/2021
Va premesso che nella redazione di un contratto, soprattutto quando si tratta di beni di notevole valore come gli immobili, sarebbe bene farsi assistere da un professionista, onde evitare imprecisioni, se non addirittura clausole invalide: inconvenienti che potrebbero essere fonte di controversie, con maggior dispendio di tempo e denaro e conseguenze sfavorevoli per l'una o l'altra parte.
Detto questo, passiamo ad esaminare le clausole proposte, quanto meno quelle che risultano comprensibili (alcune delle condizioni riportate appaiono incomplete e lacunose).
Con riferimento alla preventiva rinuncia al risarcimento del danno da parte dell’acquirente, non possiamo che richiamare, brevemente, quanto già spiegato in una precedente consulenza.
Abbiamo infatti chiarito che una clausola di questo tipo configura la tipica clausola vessatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 1341 c.c., in quanto comporta una “limitazione di responsabilità” a favore di una sola parte.
La caratteristica fondamentale di questo tipo di clausole è che, per poter essere efficaci, devono essere “specificamente approvate per iscritto”: in altre parole, per la loro approvazione non basta la semplice firma apposta in fondo al contratto, ma devono essere firmate nuovamente a parte (indicandole specificamente).
Tuttavia, va precisato che la disciplina delle clausole vessatorie, contenuta nel comma 2 della norma che stiamo esaminando, si applica nel caso in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti, e in modo tale da favorire proprio il contraente che le ha predisposte.
Per maggiore scrupolo, sarebbe bene che tale clausola venisse, in ogni caso, specificamente approvata per iscritto in calce al contratto. Si suggerisce dunque una doppia firma della stessa.
Quanto alla clausola secondo cui, “in caso d'inadempimento dell'acquirente, il venditore non sarà tenuto a restituire le rate riscosse che saranno interamente trattenute a titolo di penale”, occorre tenere presente quanto stabilito dall’art. 1526 c.c.: “se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”; inoltre, “qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”.
Vi è, dunque, sempre la possibilità di un intervento del giudice che potrà “ridimensionare” quanto previsto dal contratto.
Non è pacifico se una clausola di questo tipo rappresenti o meno una clausola vessatoria: nel dubbio, sarebbe opportuna anche qui una doppia approvazione per iscritto.
Rispetto al cumulo tra caparra confirmatoria e clausola penale, dobbiamo nuovamente richiamare la nostra risposta sul punto data nella precedente consulenza. In quella sede abbiamo ricordato, infatti, che, secondo l’opinione prevalente (indirettamente confermata anche da Cass. Civ., Sez. II, sent. 10/05/2012, n. 7180), nel caso in cui il contratto preveda sia la caparra confirmatoria, sia la clausola penale, le stesse non sono cumulabili, nel senso che la parte non inadempiente non potrà pretendere entrambe.
Ribadiamo, comunque, che il giudice ha il potere di ridurre la penale il cui importo risulti manifestamente eccessivo (considerando in questo caso anche il versamento della caparra confirmatoria), ex art. 1384 c.c.
Passiamo ora alla clausola “il compratore non potrà superare tre mensilità non pagate in forma alternata o continua”. Tale clausola, a nostro giudizio, è incompleta, in quanto manca la specificazione delle conseguenze dell’omesso pagamento di tre mensilità. Forse si vuole prevedere una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la cui funzione è quella di stabilire in anticipo quale sia l’inadempimento “grave”, tale da condurre alla risoluzione del contratto, senza necessità di accertare di volta in volta la non scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. In tal caso, però, occorrerebbe scrivere chiaramente che, in caso di mancato pagamento di tre rate del prezzo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Attenzione, però: nella vendita con riserva di proprietà è necessario il rispetto della previsione di cui all’art. 1525 c.c., anch’esso oggetto di trattazione in una precedente consulenza, il cui testo riportiamo ancora una volta: “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Si tratta, come abbiamo già spiegato in precedenza, di una norma posta a tutela dell’acquirente, e che si riferisce comunque all’ipotesi in cui il mancato pagamento riguardi una, ed una sola, rata che sia di importo non superiore a un ottavo del prezzo.
Quindi una clausola risolutiva espressa come quella prefigurata nel quesito non dovrebbe creare problemi sotto questo punto di vista.
Secondo la giurisprudenza, la clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio (v. Cass. Civ., Sez. III, 28/06/2010, n. 15365), e pertanto non necessita di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.
Le ultime due clausole, quelle indicate al n. 5, risultano eccessivamente generiche per poter rivestire una qualche utilità ed efficacia.