Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2322 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Trasferimento della quota

Dispositivo dell'art. 2322 Codice Civile

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte [2284].

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta(1), con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale [24, 2479].

Note

(1) La mancata approvazione del trasferimento della quota dell'accomandante rende l'atto inefficace nei confronti della società. E' del pari inefficace nei confronti della società il trasferimento della quota dell'accomandatario e la modificazione dell'atto costitutivo che ne consegue, qualora non decisa all'unanimità dai soci.

Ratio Legis

La norma si propone di adattare le regole dettate per le s.n.c. in tema di trasferimento della quota societaria ad un tipo societario (la s.a.s.) nella quale i caratteri personalistici possono risultare talvolta sfumati ed attenuati, data la (obbligatoria) presenza di soci limitatamente responsabili e che non possono prendere parte alla gestione della società. In questa prospettiva, il trasferimento è soggetto a condizioni diversificate in base al tipo di quota trasferita, differenziando quindi tra quota dell'accomandante e quota dell'accomandatario.

Spiegazione dell'art. 2322 Codice Civile

La distinzione tra accomandanti ed accomandatari è rilevante anche sul piano del trasferimento della partecipazione sociale.

Con riferimento alla quota degli accomandatari, essa è trasmissibile inter vivos solo sulla base del consenso unanime dei soci (o secondo la diversa maggioranza prescritta dall’atto costitutivo). Ai sensi dell’art. 2284, in caso di morte del socio, gli eredi non succedono nella posizione sociale del de cuius, potendo tuttalpiù gli eredi e i soci superstiti concordare il subentro degli eredi.

Al contrario la partecipazione dell’accomandante può essere trasferita inter vivos con il consenso della maggioranza dei soci, calcolata secondo il criterio delle quote di partecipazione al capitale. L’atto costitutivo può in ogni caso stabilire dei requisiti differenti o delle maggioranze differenti, potendo anche escludere la libera trasferibilità delle quote o ammetterla preventivamente, senza la necessità di ottenere il consenso degli altri soci.
Infine, la morte dell’accomandante determina la successione mortis causa degli eredi nella titolarità della partecipazione sociale, potendo tuttavia lo statuto escludere siffatta successione o subordinarla al consenso degli altri soci.


Massime relative all'art. 2322 Codice Civile

Cass. civ. n. 17255/2013

Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 c.c. per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una "condicio iuris" per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società e potendo esso intervenire, con effetti retroattiv,i anche dopo il fallimento del socio uscente.

Cass. civ. n. 20893/2008

In tema di cessione di quote di società, la successione nella titolarità della partecipazione si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data della stipulazione del contratto, sulla cui valididtà ed efficacia inter partes incidono eventuali successive modificazioni dell'oggetto conseguenti alla trasformazione della società in un altro dei tipi previsti dalla legge, avuto riguardo alla continuità del rapporto sociale sancita dall'art. 2498 c.c. (nel testo vigente ratione temporis), il cui unico limite è rappresentato dalla compatibilità dell'ente trasformato con il bene-quota trasferito. Pertanto, in caso di cessione della quota di una società in accomandita semplice successivamente trasformatasi in società a responsabilità limitata, quest'ultima è tenuta a provvedere all'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, non trovando più applicazione l'art. 2322 c.c., e non potendo la società far valere i limiti derivanti dall'introduzione di una clausola di gradimento, i quali diventano opponibili ai terzi solo dalla data di pubblicazione nel B.U.S.A.R.L., senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'accertamento dell'obbligo di provvedere all'iscrizione sia intervenuto successivamente alla pubblicazione.

Cass. civ. n. 21803/2006

Nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 c.c., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l'art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società, e fermo restando che in tal caso l'acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo.

Cass. civ. n. 2059/2000

In tema di cessione di quote di una società di persone (nella specie, sas) il cui oggetto sociale risulti l'esercizio di un'attività commerciale (nella specie, bar tabaccheria), allorché l'acquisto delle quote sia chiaramente finalizzato, secondo correttezza e buona fede, non all'acquisto di un generico status socii, bensì al conseguimento della disponibilità dell'azienda al fine di utilizzarla secondo la sua destinazione economica onde trarne adeguato reddito, deve distinguersi tra un oggetto «immediato» della compravendita, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, ed un oggetto «mediato», costituito invece dal patrimonio sociale (e cioè dall'esercizio commerciale funzionalmente destinato alla produzione di reddito). Ne consegue che la funzionalità dell'azienda — che rappresenta il contenuto essenziale del contratto — è esclusa dalla mancanza di una valida autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio (requisito fondamentale de) negozio di cessione), mancanza che integra senz'altro gli estremi dell'inosservanza, da parte del cedente, del principio di adempimento del contratto secondo buona fede. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente precisato che il titolo di responsabilità del cedente va individuato nel disposto dell'art. 1218 c.c., con conseguente obbligazione risarcitoria da inesatto inadempimento, e non anche in quello di cui all'art. 1497 c.c. — mancanza di qualità essenziali della cosa venduta —).

Cass. civ. n. 12906/1995

La clausola cosiddetta di continuazione automatica prevista nell'atto costitutivo di società in accomandita semplice — in forza della quale gli eredi del socio accomandante defunto subentrano, per intero, nella posizione giuridica del loro dante causa entro la compagine sociale, a prescindere da ogni loro manifestazione di volontà — non contrasta né con la regola stabilita dall'art. 2322, primo comma, c.c., che espressamente prevede la trasmissibilità per causa di morte della quota di partecipazione del socio accomandante, né con l'art. 458 c.c., che con norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica vieta i patti successori, per non esseae essa riconducibile allo schema tipico del patto successorio.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2322 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

T.L. chiede
giovedì 17/06/2021 - Sicilia
“Sono socia accomandante con il 95% di una S.A.S con altro socio che detiene il 5% e riveste la carica di socio accomandatario. E' mia intenzione a sua insaputa di recarmi da sola davanti un notaio per cedere il 15% della mia quota ad un terzo che dovrebbe entrare come socio all'interno della società e nello stesso atto notarile, procedere alla rimozione dell'amministratore socio accomandatario e nominare Amministratore unico il nuovo socio con il 15% rivestendo la carica di accomandatario. Come procedere, visto che l'attuale socio accomandatario non vuole presentarsi davanti al notaio? non vuole nuovi soci e non vuole lasciare l'incarico di socio accomandatario. Senza la sua presenza si può rimuovere da socio accomandatario e resta dentro la società, visto che non vuole uscire come semplice socio accomandante con il suo 5%? Tale scelta visto che lo stesso non sa gestire l'incarico e la società rischia il fallimento. Grazie”
Consulenza legale i 23/06/2021
Ai sensi dell’art. 2322 del c.c., comma 2, la quota di un socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
L’atto costitutivo, tuttavia, può derogare alla disciplina posta dal codice civile e quindi allargare le maglie della possibilità di cessione o, al contrario, ridurla rispetto a quanto prevede il codice civile o addirittura vietare la cessione della partecipazione; di conseguenza, nell’atto costitutivo potrebbe essere prevista la cessione totalmente libera o la cessione con il consenso di una maggioranza maggiore o di tutti i soci.

Supponendo che l’atto costitutivo nulla preveda in tal senso, si deve considerare che la cessione parziale della partecipazione genera un frazionamento della quota del cedente, con diretta incidenza (in incremento) sul numero dei soci e con significative conseguenze sulle dinamiche dei processi decisionali interni alla società (ad es., decisioni in materia di esclusione).
Secondo la tesi prevalente, se anche nell’atto costitutivo fosse contenuta la clausola che ammette il libero trasferimento delle partecipazioni, non sarebbe comunque consentito il frazionamento della quota, che conserva la propria unitarietà (salvo, il consenso unanime sopravvenuto, in ossequio al generale principio dell’art. 2252 del c.c.).
In altre parole, la sostituzione dell'accomandante (e quindi la cessione della quota intera) non importa una modifica dell'atto costitutivo e, in quanto tale, non necessita del consenso unanime di tutti i soci.
Tale consenso unanime resta necessario per la cessione parziale della quota e, quindi, l'ammissione di un nuovo socio accomandante, fattispecie questa che, invece, comporta la modifica del contratto sociale e, di conseguenza, il consenso di tutti i soci, anche in presenza nell’atto costitutivo di una clausola di libera trasferibilità della quota.

Per quanto riguarda la seconda questione proposta, deve precisarsi che nella Sua società l’unico socio accomandatario è necessariamente anche amministratore (proprio in quanto unico); la qualità di socio accomandatario, tuttavia, non impone che essi sia anche amministratore.
Se l’amministratore è stato nominato direttamente con l’atto costitutivo, e ricorra una giusta causa, per la revoca è sufficiente che ci sia il consenso unanime degli altri soci (in questo caso dell’unico accomandante).
Infatti, se è vero che l’art. 2319 del c.c. per la revoca dell’amministratore nominato con atto costitutivo richiede anche il consenso dei soci accomandatari, la Corte di Cassazione ha chiarito che se l’amministratore (di una società di persone) da revocare sia anche socio non è richiesto il suo consenso ai fini di ottenere la sua revoca (il suo voto, infatti, sarebbe in evidente conflitto di interessi) (Cassazione Civile, 12 giugno 2009, n. 13761)
Pertanto se ricorre una giusta causa, il socio accomandatario che sia amministratore può essere revocato dall’incarico con il voto favorevole di tanti accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (nel caso di specie Lei solamente) espresso in una apposita delibera dell’assemblea che sia stata convocata secondo le norme interne e le procedure descritte nell’atto costitutivo.

Se ciò dovesse accadere, se cioè verrà revocata la facoltà di amministrare al socio accomandatario (l’unico accomandatario che, anche se non sarà più amministratore, resterà comunque socio accomandatario), la società si troverà in una situazione di paralisi (dato che l’amministrazione spetta per legge solo agli accomandatari) dalla quale potrà uscire o con l’immissione dall’esterno di un nuovo socio accomandatario; o con la trasformazione di un socio accomandante in socio accomandatario (che, tuttavia, nel caso di specie, comporterebbe che non ci sarebbero più soci accomandanti); o con l’immissione in società di un socio ulteriore: tutte modifiche che comportano una modifica dell’atto costitutivo e, di conseguenza, il consenso di tutti i soci.
Se non vi fosse, invece, né l’immissione di un nuovo socio accomandatario, né la trasformazione di un socio accomandante in socio accomandatario, la società dovrebbe sciogliersi (così in un caso analogo Cassazione Civile, 23 luglio 1994, n. 6871). Altrimenti, nel caso in cui vi fosse la trasformazione del socio accomandante in socio accomandatario, senza l’immissione di un nuovo socio accomandante, la società dovrebbe trasformarsi, sempre con il consenso di tutti i soci.

Nell'eventualità in cui, invece, la nomina dell’amministratore sia avvenuta in atto separato (non quindi nell’atto costitutivo), la revoca della facoltà di amministrare sarebbe sottoposta alle norme sulla revoca del mandato di cui agli artt. 1723 ss. c.c.; pertanto, in presenza di giusta causa, la revoca dovrà essere richiesta al giudice anche da un singolo socio ai sensi dell’art. 2259 del c.c., 3° comma.

La giusta causa che legittima la revoca dell’amministratore ricorre per ogni situazione che pregiudichi la gestione e, in generale, per ogni condotta che costituisca una violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e diligenza e che sia tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario dell’incarico ricoperto.

Esiste, inoltre, la possibilità di esclusione del socio, nei casi di cui all’art. 2286 del c.c., che la legittima in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (oltre che per interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici). Ai sensi dell’art. 2287 del c.c., l’esclusione va deliberata dalla maggioranza dei soci, senza computare il socio uscente, il quale ha sempre facoltà di opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esclusione. Al socio uscente va, comunque, liquidato il valore in denaro della quota, secondo quanto previsto dall’art. 2289 del c.c..

L'extrema ratio, sempre concessa al socio, è il recesso, da esercitarsi alle condizioni di cui all'art. 2285 del c.c., da integrarsi con le previsioni del contratto sociale; in tal caso, avrà diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità, anche per tale circostanza, previste dall'art. 2289 del c.c..

Paolo S. chiede
domenica 06/11/2016 - Lazio
“Mio figlio è l'Amministratore (socio accomandatario) di una sas familiare con mia moglie socio accomandante. La sas è proprietaria della sede acquistata con un leasing. Il leasing è terminato regolarmente da 3 anni e l'immobile è ora di proprietà della società iscritto a bilancio con la quota di riscatto che ammonta a 100.000 Euro. Il valore dell'immobile, ubicato incentro storico è di circa 2 milioni. Volendo vendere l'immobile sappiamo che la sas si troverebbe a pagare una tassazione di circa il 50% sul plusvalore che ammonterebbe a 1.900.000 euro, cosa ovviamente da evitare. Volevamo sapere: 1)- Se esistono metodi diversi alla luce di speciali leggi temporanee che ogni tanto vengono emanate. 2) - Se vendessimo l' intera sas (con cessione del 100% delle quote) che tassazione verrebbe applicata alle parti?”
Consulenza legale i 09/11/2016
E’ opportuno sin da subito mettere in evidenza come il quesito posto riguardi la materia strettamente fiscale e, quindi, sia più che altro di competenza delle figura professionale del commercialista.

Ciò premesso, in merito quantomeno alla prima domanda, possiamo genericamente riferire il contenuto della disciplina fiscale di riferimento.
Sotto il profilo fiscale, la cosiddetta “plusvalenza” rappresenta il guadagno che il proprietario ottiene al momento della vendita di un immobile con riferimento all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita dell’immobile medesimo. Per il soggetto che la realizza, la plusvalenza da cessione di immobili è soggetta a tassazione, secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del “Tuir” (DPR n. 917/86).
In particolare, il citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi prescrive che sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. (…)”.

In pratica, secondo la normativa fiscale, la plusvalenza da cessione di immobili è tassata solo se derivante da un mero fine speculativo. Per stabilire il fine speculativo, il legislatore ha individuato alcuni parametri. Infatti la plusvalenza è tassata solo in queste ipotesi:
- se il fabbricato venduto è stato acquistato (o costruito) da meno di cinque anni;
- se non è pervenuto a seguito di successione;
- se non è l’abitazione in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita.

L’articolo 68 del DPR n. 917/86 specifica inoltre che la plusvalenza da cessione di immobili è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Una volta determinata la plusvalenza da cessione di immobili, è necessario individuare quale sia la modalità di tassazione più conveniente. La plusvalenza da cessione di immobili rappresenta, per il venditore, un reddito tassabile appartenente alla categoria “redditi diversi” (di cui all’articolo 67 del DPR n. 917/86). Il contribuente può quindi optare, in questi casi, per due tipi di tassazione:
- tassazione ordinaria: la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili Irpef, e sarà poi tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito a partire dall’aliquota dello scaglione più basso, che è del 23%;
- tassazione separata: al momento della cessione, in sede di atto notarile, alla plusvalenza da cessione di immobili può essere applicata un’imposta sostitutiva del 20%. Sarà il notaio stesso che effettuerà da sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per il cliente e provvederà a versarla all’Erario.
Quindi, se l’aliquota minima per la tassazione ad Irpef della plusvalenza è del 23%, è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%. Infatti, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta del 20% sostitutiva dell’imposta sul reddito.
Tale opzione rappresenta un duplice vantaggio per il contribuente, che oltre a conseguire l’applicazione dell’aliquota “secca” del 20%, in luogo dell’aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi, è esonerato per legge dai controlli fiscali straordinari e accertamenti induttivi previsti nelle medesime disposizioni.

Questo per quanto riguarda la prima domanda posta nel quesito: si evidenzia, tuttavia, come già detto, che la risposta necessita della conferma di un commercialista competente, il quale dovrà esaminare tutta la documentazione sociale utile allo scopo.

Per quanto concerne, invece, la seconda domanda, trattasi di quesito formulato troppo genericamente e privo di dati, anche documentali, utili alla determinazione dell’esatta percentuale dell’imposizione fiscale.
Si insiste perciò nel consiglio di rivolgersi ad un professionista qualificato nella materia fiscale, che possa essere più preciso ed esauriente nella risposta.