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Articolo 1760 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obblighi del mediatore professionale

Dispositivo dell'art. 1760 Codice Civile

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]:

  1. 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce(1);
  2. 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero(2);
  3. 3) annotare su apposito libro [2214] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento, e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Note

(1) Quindi, finchè viene stabilito che la merce è conforme al campione ovvero finchè si prescrive il diritto ad agire per la risoluzione (1453 c.c.) volta a far valere la difformità.
(2) Ciò consente di ottenere una prova per il portatore dei titoli per le ipotesi, ad esempio, di furto o smarrimento di essi.

Ratio Legis

Gli obblighi imposti a carico del mediatore dalla norma sono volti essenzialmente a consentire il formarsi della prova in relazione del contratto da concludere (ad esempio in ordine alla qualità della merce) per l'ipotesi che sorga una controversia.

Spiegazione dell'art. 1760 Codice Civile

Doveri del mediatore professionale. Conservazione dei documenti contrattuali e dei campioni. Efficacia probante delle attestazioni. Esibizione dei libri del mediatore

Gli obblighi menzionati nell'art. 1760 riguardano esclusivamente coloro che esercitano professionalmente la mediazione, e, più particolarmente, quelli che la esercitano su merci e su titoli. La disposizione è intesa, com'è chiaro, a dare alle parti una maggior garanzia per la sicurezza dei contratti stipulati per il tramite dell'intermediario professionista: garanzia relativa all'identità delle merci, delle quali il mediatore deve conservare il campione per gli eventuali raffronti; relativa all'individuazione dei titoli negoziati, nominativi, all'ordine o al portatore, dei quali deve rilasciare una lista da lui firmata; e concernente infine il contenuto stesso del contratto, in quanto l'intermediario deve annotarne, su apposito libro, gli estremi essenziali e rilasciare copia firmata di ogni annotazione. Di questi doveri, soltanto l'ultimo era menzionato nell'art. 33, 3° comma, del codice di commercio. E la dottrina, interpretando la disposizione, riteneva che il mediatore potesse considerarsi come un depositario dei documenti contrattuali delle parti. Figura questa che non v'è difficoltà ad ammettere anche rispetto alla norma che si commenta, sia riguardo ai documenti, sia riguardo ai campioni delle merci.

È opportuno poi ricordare che, circa il valore probante delle attestazioni rilasciate dai mediatori (a prescindere dagli agenti di cambio per i quali si applicano norme speciali), alle attestazioni stesse si era negato carattere di autenticità, non essendo i mediatori pubblici ufficiali: opinione che, a quanto sembra, deve essere mantenuta anche nel vigore delle nuove norme.

Sotto la passata legislazione si era pure discusso in qual modo, nel caso di controversia fra le parti circa gli estremi del contratto, si potesse obbligare il mediatore, di regola estraneo alla controversia stessa, a produrre i propri libri. La questione appare oggi superata, dato che l'art. 210 del codice di procedura civile consente che il giudice istruttore possa ordinare, anche ad un terzo, di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

726 Come l'agente (art. 1746 del c.c. e art. 1747 del c.c.), il mediatore deve informare le parti di ogni circostanza relativa all'affare che possa influire sulla valutazione della sua convenienza (art. 1759 del c.c., primo comma); a suo carico rimangono le responsabilità per le sottoscrizioni delle scritture e per l'autenticità dell'ultima girata dei titoli di credito, già previste nell'art. 29 cod. comm. (art. 1759, secondo comma); inoltre si considerano strettamente inerenti al contratto taluni obblighi professionali, di cui qualcuno era già menzionato nell'art. 2 cod. comm., altri derivano da leggi speciali e dall'attività normalmente professionale del mediatore (art. 1760 del c.c.). Infine il mediatore risponde per l'esecuzione dell'affare, quando non ha manifestato il nome del contraente (art. 1762 del c.c.) o se ha assunto fideiussione (art. 1763 del c.c.). Il mediatore, anche se non rivela il nome dell'altro contraente, conserva veste di intermediario e non si trasforma in diretto contraente; la sua responsabilità si giustifica per la possibilità, che il contraente, rimasto originariamente ignoto all'altro, con crea in questo la fiducia dì un esatto adempimento. In base ad una pretesa incompatibilità tra la figura del mediatore e quella del fideiussore, la giurisprudenza aveva negato che il mediatore potesse assumere fideiussione per uno dei contraenti. E' chiaro invece che l'incompatibilità non sussiste, sia perché la fideiussione rientra nel compito, proprio del mediatore, di agevolare la conclusione dell'affare, sia perché il contratto di fideiussione, per quanto accessorio, rimane tuttavia diverso e distinto da quello principale; soltanto in quest'ultimo il mediatore non può essere parte. Sanzioni penali vengono stabilite a carico del mediatore che non adempie agli obblighi dell'art. 1760 o che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità (art. 1764 del c.c.).

Massime relative all'art. 1760 Codice Civile

Cass. civ. n. 7048/1999

Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c., mentre, se relativi ad altri rapporti, richiedono soltanto la prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 c.c. Tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa la esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti. Pertanto, un documento, quale la conferma d'ordine, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 1760, n. 3, c.c., da lui solo sottoscritto, ed inviato alle parti, che contenga la conferma dell'avvenuto accordo compromissorio, facendo salva la volontà delle parti di comunicare allo stesso mediatore il loro eventuale dissenso, costituisce prova del compromesso per arbitrato irrituale ove tale dissenso non sia stato manifestato.

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Vincenzo chiede
domenica 17/07/2011 - Piemonte

Buongiorno,volevo fare questa domanda: è da considerare nullo un "Contratto per incarico di vendita immobiliare in esclusiva" se lo stesso è firmato solo dal venditore e non dall'agente immobiliare?”

Consulenza legale i 22/07/2011

Normalmente, l’attività negoziale immobiliare, svolgentesi sotto la supervisione dell’agenzia immobiliare, prevede cinque fasi:

1) colui che ha intenzione di alienare un immobile conferisce all’intermediario l’incarico di ricercare un acquirente e sottoscrive un primo modulo, con il quale vincola l’immobile ai fini di una compravendita futura;

2) successivamente, l’intermediario fa sottoscrivere ad uno o più potenziali acquirenti un altro modulo denominato proposta irrevocabile di acquisto (di regola questa sottoscrizione viene accompagnata dalla corresponsione di una somma di denaro da parte del sottoscrittore);

3) l’aspirante venditore, sottoposte le vari proposte, accetta la proposta di acquisto che gli converrà ed solo a seguito di questa accettazione si forma la fattispecie denominata tecnicamente “preliminare del preliminare”;

4) segue la stipulazione del preliminare vero e proprio, di regola presso un notaio;

5) infine, si stipula il contratto definitivo di vendita per atto pubblico.

Nel caso di specie, non si può parlare di nullità di contratto perché non si è ancora perfezionata alcuna fattispecie contrattuale.

Nell'iter sopra descritto, tipico della prassi immobiliare, non viene mai richiesta la sottoscrizione dell’intermediario il quale agisce come nucius delle dichiarazioni di volontà.

Inoltre, l’irrevocabilità della proposta (negozio giuridico unilaterale) sub 2 è relativa e spiega effetti solo sul piano obbligatorio poiché i moduli forniti dall’intermediario immobiliare prevedono espressamente la possibilità che essa venga revocata, ricollegandovi come unico effetto la perdita della somma versata.