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Articolo 1155 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Dispositivo dell'art. 1155 Codice Civile

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [1147] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [2644].

Ratio Legis

La disposizione applica il principio del possesso vale titolo di cui all'art. 1153.
La sua peculiarità consiste nel fatto che, in questa ipotesi, (a differenza di quanto accade in quella di cui all'articolo appena citato), il trasferimento della cosa è opera del proprietario, che, poi, aliena il medesimo bene mobile a più persone diverse; il conflitto fra costoro termina in favore di chi acquista il possesso in buona fede della cosa e al quale, dunque, compete il diritto di proprietà della stessa.

Brocardi

A non domino
In pari causa possessor potior haberi debet
Melior habetur possessoris causa
Occupantis melior est condicio
Possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant
Prior in tempore, potior in iure
Qualiscunque possessor, hoc ipso quod possessor est, plus iuris habet quam ille qui non possidet

Spiegazione dell'art. 1155 Codice Civile

L'acquisto di buona fede e la precedente alienazione ad altri

L'articolo riproduce, in sede più adatta e con notevoli miglioramenti di forma, la disposizione dell'art. 1126 codice del 1865, regolatrice del conflitto tra successivi acquirenti della stessa cosa mobile o titolo al portatore dalla medesima persona.

Esso si applica naturalmente ai soli beni che siano mobili al momento della trasmissione e dell'acquisto e trova applicazione, oltre che ai conflitti tra più acquirenti della proprietà, anche ai conflitti tra più acquirenti di iura in re aliena ed anche tra acquirenti di diritti diversi (ad es. al conflitto tra l' acquirente della proprietà di una cosa e la persona cui questa sia stata data in usufrutto).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

545 Il conflitto tra successivi acquirenti della stessa cosa mobile dalla medesima persona è regolato dall'art. 1155 del c.c., il quale dà la preferenza a colui che ha conseguito in buona fede il possesso della cosa, ancorché il suo acquisto sia di data posteriore. Norma sostanzialmente identica era, nel codice anteriore (art. 1126), inserita in tema degli effetti dei contratti: ma la disposizione ha sede più adatta nel titolo del possesso, giacché essa si configura come un'applicazione del principio generale enunciato nell'art. 1153 del c.c.. In conformità del codice del 1865 (art. 707) ho escluso (art. 1156 del c.c.) l'applicabilità del principio «possesso vale titolo» alle universalità di mobili. In genere, tali aggregati, a differenza delle singole cose mobili, non sono destinati a una rapida circolazione, né vi sono per essi le difficoltà, che si presentano per le cose singole, di conoscere la loro provenienza. Ho inoltre escluso che il principio trovi applicazione per i beni mobili iscritti in pubblici registri, poiché il regime di acquisto di questi beni è in gran parte modellato su quello degli immobili.

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