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Articolo 1858 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1858 Codice Civile

(1)Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse(2), anticipa al cliente l'importo di un credito(3) verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine(4), del credito stesso.

Note

(1) Lo sconto è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma da parte della banca, e ad effetti reali (1376 c.c.).
(2) L'esistenza dello sconto (cioè della deduzione degli interessi) è elemento fondamentale della fattispecie: se manca, non si ha il contratto in esame, ma uno diverso. L'entità degli interessi, che maturano dal giorno dello sconto a quello in cui il credito diviene esigibile, varia in base a diversi parametri, ad esempio la solvibilità del cliente, l'entità del credito e la sua data di scadenza.
(3) Il limite massimo entro cui la banca è tenuta a ricevere i crediti che i clienti presentano si definisce castelletto di sconto.
(4) La cessione avviene "pro solvendo", in quanto il cedente è tenuto a garantire non solo la veritas nominis, cioè l'esistenza del credito, ma anche la bonitas nominis, cioè la solvibilità del ceduto (1266 c.c.). A volte le parti convengono che in caso di mancato incasso il cliente sia tenuto a versare ulteriori interessi, definiti "sopportato".

Ratio Legis

Con il contratto in esame è soddisfatto l'interesse del cliente di ottenere denaro quando ne ha immediato bisogno e quello della banca di lucrare un vantaggio economico su tale anticipazione.

Spiegazione dell'art. 1858 Codice Civile

Nozione legislativa dello sconto

Appare lodevole l'adozione di una definizione legale del contratto di sconto, poiché in essa il legislatore si ispira ala fissazione del carattere fondamentale del rapporto e dei suoi caratteri distintivi ed essenziali. Con la fissazione della nozione il legislatore prende netta posizione in ordine al problema dell'autonomia del rapporto, per il suo aspetto e contenuto giuridico, in maniera del tutto conforme alla riconosciuta autonomia di esso per il suo aspetto e contenuto tecnico-economico. Il risultato evidente ne è l' individuazione del contratto quale stipulazione particolare con la quale viene attuarsi un prestito di secondo grado.

Nella fissazione della nozione del contratto, per quanto non esplicitamente, si riscontra chiara la volontà del legislatore di configurare il contratto come contratto bilaterale oneroso e per di più quale contratto consensuale, in quanto, tanto la consegna della somma anticipata nel credito verso il terzo, quanto la girata del titolo cambiario, vengono considerati come elementi riferiti all'esecuzione del contratto e non già alla sua stipulazione.

Dalla nozione legislativa il contratto di sconto risulta come contratto tipico degli organismi bancari, ma la formulazione accolta dal legislatore non può anche significare che il contratto debba essere considerato quale contratto esclusivo della banca. Niente si oppone, tanto nella nuova legislazione che nelle leggi speciali, a che il contratto possa essere stipulato anche tra privati non aventi la qualità di banchieri.

Secondo la nuova discipline sono note caratteristiche e differenziali del contratto: 1° la preesistenza di un credito non ancora scaduto verso i terzi, 2° l'anticipazione al cliente, previa deduzione del tasso di sconto, dell'importo di tale credito, 3° la cessione pro solvendo del credito verso i terzi alla banca. Note caratteristiche che confermano positivamente la volontà del legislatore a configurare il contratto di sconto come contratto di prestito di secondo grado e che escludono esplicitamente che a suo mezzo si dia luogo alla formazione di un rapporto di compravendita.

Dalla definizione posta nell'articolo in esame emerge anche e chiaramente una considerazione particolare in online al significato specifico che tali note caratteristiche vengono ad assumere rispetto alla disciplina dell'operazione e del relativo contratto. Tali note caratteristiche non hanno importanza esclusiva a riguardo alla formazione del contratto per il suo aspetto tecnico, ma anche e fondamentalmente con riguardo alla sua formazione per l'aspetto strettamente giuridico e per gli effetti e conseguenze che ne discendono. La preesistenza del credito verso i terzi, l'anticipazione dell'importo al cliente e la cessione pro solvendo, devono essere considerati come elementi assoluti ed immutabili per la valida conclusione del rapporto: la loro mancanza sarà luogo all' invalidità del contratto ed alla conseguente autorizzazione della banca a ripetere la somma scontata, anche prima della scadenza del credito.

Prova di questa volontà del legislatore si trae dall'esame e considerazione della disciplina fissata a proposito del contratto di sconto nel progetto per il codice di commercio del 1940. In quest'ultimo, infatti, era esplicitamente stabilito agli articoli 442 e 443 che per il caso che il credito scontato non esistesse (come nelle cambiali di favore) o non possedesse i caratteri essenziali presupposti dalla banca (come in caso di corrispondenza ad un finanziamento e non ad una compravendita commerciale), il contratto fosse annullabile e venivano disciplinate (articolo 443) le conseguenze dell'annullamento con l'attribuzione alla banca del diritto di ripetizione della somma scontata, anche prima della scadenza.

Nella legislazione attuale si è ottenuto un risultato identico a quello che si cercava di perseguire nel progetto, dal quale la formulazione positiva odierna a derivazione, con la diretta fissazione delle note caratteristiche del contratto di sconto. La nozione fornita dall'articolo in esame infatti implicitamente sancisce la rilevanza del vizio di consenso in relazione all'esistenza oppure alla natura del credito o dell'oggetto dello sconto. Tutto ciò si ha senza che al tempo stesso possa essere inficiato di annullabilità il contratto avente per presupposto tecnico la formazione di una cosiddetta cambiale finanziaria. Il legislatore non può aver voluto tacitamente escludere tale tipo contrattuale che, peraltro, viene molto utilizzato nella pratica.

Infine la configurazione positiva del trasferimento del credito come cessione pro solvendo viene ad acquistare un rilievo particolare, oltre che nei riguardi della natura del contratto, anche nei riguardi della responsabilità dello scontatario di fronte alto scontatore, in quanto egli sarà tenuto a garantire oltre che l'esistenza del credito secondo la portata e l'oggetto specificamente pattuito e presupposto, anche ad assicurare il sovventore della sua esigibilità, restando obbligato verso di lui per l' eventuale azione ex causa, come conferma decisamente l' art. 1559 del c.c. dello stesso codice. L'esigibilità nei confronti dello scontatario rimane subordinata e condizionata al mancato pagamento da parte del terzo debitore ceduto. Ne discende anche che lo scontante non potrà rifiutare il pagamento parziale effettuato dal terzo, ma conserverà l'azione ex causa per il pagamento della differenza tra il pagamento parziale ottenuto e la somma anticipata alto scontatario, salvo il suo obbligo a conservare allo scontatario le azioni utili e necessarie di fronte al terzo.

Dalla nozione legislativa attuale si può dedurre la conclusione che il carattere di bancabilità degli effetti cambiari costituisce causa di validità del contratto, e che la sua mancanza autorizzi lo scontatore a richiedere il pagamento anticipato, previa restituzione della cambiale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1858 Codice Civile

Cass. civ. n. 29464/2018

Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l'azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all'istituto di credito dal debitore cartolare.

Cass. civ. n. 14226/2014

Il contratto di sconto bancario delle cambiali rilasciate al venditore dall'acquirente di alcuni macchinari industriali ricorrendo al finanziamento previsto dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini), non è funzionalmente collegato a quello traslativo della proprietà dei predetti beni, dovendo escludersi che la validità di quest'ultimo condizioni la validità del primo. Trattasi, infatti, di contratto del tutto autonomo rispetto all'originaria compravendita, in cui l'osservanza dello specifico regime previsto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 10 della legge n. 1329 cit., relativo all'individuazione delle macchine mediante contrassegno contenente gli elementi identificativi della compravendita e dei contraenti, da trascriversi sulle cambiali, è finalizzato esclusivamente a garantire il venditore, che può subire effetti pregiudizievoli dalle modalità agevolate di finanziamento dell'acquirente dei macchinari, ed incide unicamente sulla riconoscibilità del privilegio speciale normativamente previsto sui beni oggetto del trasferimento, non già sulla facoltà delle parti, nei limiti della loro autonomia negoziale, di concludere un valido contratto di sconto cambiario anche in assenza del menzionato privilegio.

Cass. civ. n. 9848/2012

Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento. (Cassa con rinvio, App. Roma, 23/09/2010).

Cass. civ. n. 10689/2000

Secondo il disposto normativo di cui all'art. 1858 c.c., (che definisce lo sconto come il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipi al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, «salvo buon fine», del credito stesso), elementi essenziali del contratto di sconto, sul piano strutturale, devono ritenersi la prededuzione dell'interesse da parte dell'istituto di credito — a differenza di altre figure negoziali quali l'anticipazione o l'apertura di credito (c.d. «contratti di liquidità»), anch'essi funzionali, in concreto, alla medesima esigenza di acquisizione di immediata disponibilità pecuniaria —, e l'inserzione, in via strumentale alla realizzazione della sua funzione tipica, della convenzione di cessione del credito pro solvendo, che, a sua volta, non può considerarsi vicenda meramente accidentale della fattispecie, in quanto lo sconto trova connotazione qualificante, ancora, nel (necessario) collegamento funzionale tra prestito e cessione nella forma predetta (con il conseguente verificarsi dell'effetto liberatorio esclusivamente all'esito della riscossione del credito da parte della banca), così che, in mancanza di pagamento del debitore ceduto, diviene attuale l'obbligazione dello scontatario alla restituzione dell'anticipazione conseguita, attesa la sua qualità di obbligato principale, quantunque in via condizionata (subordinatamente, cioè, al mancato adempimento da parte del terzo), nei confronti della banca. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che, nell'affermare, nella specie, l'esistenza di un contratto di sconto, non aveva, in sede motivazionale, sufficientemente esaminata ed accertata l'esistenza dell'indefettibile elemento della prededuzione dell'interesse da parte dell'istituto di credito).

Cass. civ. n. 4696/1998

In tema di sconto bancario, la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento «alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza» può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo (oggi modificata per effetto della legge 154/92), se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca (in applicazione del suesposto principio di diritto, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto soddisfacente, in punto di quantificazione in misura ultralegale degli interessi, la clausola de qua, trascurando di accertare, in concreto, il grado di univocità della fonte richiamata e, quindi, l'oggettiva determinabilità del tasso, pur nella previsione di variazioni in corso di rapporto, rilevando che tale omissione si traduce in una falsa applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. ad una situazione non compresa nel suo ambito di previsione). 

Cass. civ. n. 4210/1985

Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, nè ''ad substantiam'', nè ''ad probationem'', ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del testo medesimo. Pertanto in applicazione dell'art. 1392 cod. civ., anche la procura a concludere detto contratto, ovvero ad incassare le somme anticipate dalla banca, non esige l'atto scritto, e può essere dimostrata con qualsiasi strumento probatorio.

Cass. civ. n. 565/1973

Nello sconto cambiario combinato con l'apertura di credito in conto corrente, in cui il beneficiario può utilizzare il credito soltanto scontando presso la banca cambiali emesse a proprio favore, la banca, mentre assume l'obbligo di provvedere allo sconto di cambiali, individuate volta a volta che vengono presentate dal cliente, fino al limite del fido, e di mettere a disposizione di lui, attraverso l'accredito sul conto, l'importo dei titoli decurtato dell'interesse di sconto, acquista d'altra parte il diritto di ottenere il pagamento dei titoli scontati alla scadenza, perché attraverso tale riscossione avviene, secondo il regolamento contrattuale posto in essere, la chiusura della singola operazione, con il ripristino della disponibilità per il cliente. Nella descritta fattispecie il collegamento funzionale dell'accredito con il contestuale negozio di sconto si risolve nella dipendenza del primo dall'esito del secondo, nel senso che, non verificandosi il pagamento da parte del debitore cambiario, nasce a favore della banca il diritto di agire nei confronti del cliente con le azioni che le spettano in forza del contratto di sconto (art. 1859, primo comma c.c.), senza dover attendere la fine del rapporto di apertura di credito.

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