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Articolo 1533 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Estrazione per premi o rimborsi

Dispositivo dell'art. 1533 Codice Civile

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione(1).

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli(2), dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.

Note

(1) Si tratta di una indicazione dei titoli utile solo ai fini dell'estrazione e non a quelli della consegna.
(2) Cioè quelli attribuiti da una eventuale estrazione.

Ratio Legis

Con tale norma, così come nell'art. 1532 del c.c. e nell'art. 1534 del c.c., il codice disciplina in modo dettagliato alcuni aspetti relativi ai diritti accessori dei titoli di credito compravenduti (1531 c.c.), anche al fine di prevenire possibili controversie.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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