Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa compensazione fino alla debita concorrenza(1); il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite [1537, 1538].