Il conto corrente è definito dall'art. 1823 c.c. come il contratto con cui le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili fino alla chiusura del conto. L'articolo in esame prevede che il conto corrente, anche bancario, si scioglie se la liquidazione giudiziale riguarda una delle parti. Lo scioglimento del rapporto corrisponde alla regola ex art. 154 c.c.i., secondo cui anche le obbligazioni pecuniarie non ancora scadute si reputano esigibili alla data del concorso.
Lo scioglimento del conto opera dalla pubblicazione della sentenza.
Secondo l'art. 1731 c.c., la commissione è il contratto che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario, riconducibile al mandato senza rappresentanza. La norma in esame prevede lo scioglimento al momento dell'apertura della l.g. di una delle parti del rapporto, dato che il meccanismo di funzionamento presuppone un intuitus fiduciae che viene a cessare con l'intervenuta liquidazione.
L'articolo regola lo scioglimento del rapporto di mandato in caso di l.g. del mandatario; in caso di liquidazione del mandante non opera lo scioglimento automatico, ma si applica la regola dell'art. 172 c.c.i.; il rapporto resta quindi sospeso fino a quando il curatore decida se sciogliersi dal rapporto o subentrare nel medesimo. L'articolo precisa, all'ultimo comma, che il credito del mandatario è trattato come credito prededucibile per l'attività compiuta dopo l'apertura del concorso.