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Articolo 597 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Cognizione del giudice di appello

Dispositivo dell'art. 597 Codice di procedura penale

1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti(1).

2. Quando appellante è il pubblico ministero(2):

  1. a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna [533], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
  2. b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529-532], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
  3. c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena [163 c.p.], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [175 c.p.] e una o più circostanze attenuanti [62, 62 bis c.p.]; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.

Note

(1) Trova qui affermazione il principio del tantum devolutum quantum appellatum, secondo il quale il giudice decide su tutte le questioni astrattamente ipotizzabili in ordine al punto impugnato, in quanto oggetto dell'appello sono i punti della decisioni e non i motivi, come invece accade nel ricorso di cassazione.
(2) Quando l'appellante è il P.M. in linea di principio si può giungere ad un peggioramento della posizione dell'imputato. Tuttavia, non esistendo un divieto di reformatio in melius, si deve ritenere che il giudice possa anche adottare provvedimenti più favorevoli all'imputato nei limiti dell'effetto evolutivo.

Ratio Legis

L'appello ha finito per inglobare si la funzione di gravame, in quanto il giudice è chiamato nei limiti segnati dai motivi proposti dalle parti a confermare o riformare la decisione impugnata, sia quella di querela nullitatis, dal momento che il giudice può annullare la sentenza invalida e restituire quindi gli atti al giudice a quo.

Brocardi

Reformatio in peius

Spiegazione dell'art. 597 Codice di procedura penale

Le impugnazioni in ambito penale rappresentano dei rimedi giuridici destinati a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale ritenuta insoddisfacente per una delle parti. Tali rimedi si suddividono in impugnazioni ordinarie e straordinarie, a seconda che siano esperibili avverso decisioni non ancora o già divenute irrevocabili. Sono dunque impugnazioni ordinarie l'appello ed il ricorso per cassazione, mentre straordinarie sono la revisione ed il ricorso straordinario per errore di fatto.

L'appello è dunque un mezzo ordinario di impugnazione tramite il quale le parti che presentino un interesse in tal senso possono tentare di rimediare a supposti errori di fatto e/o di diritto contenuti nella decisione del giudice di primo grado.

L'appello viene definito come strumento di impugnazione parzialmente devolutivo, in quanto attribuisce alla cognizione del giudice di secondo grado solo i punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti dall'appellante, ove per “punto della decisione” va inteso il punto riferito alla singola decisione del giudice. Ad ogni modo, il giudice dell'appello ha il potere-dovere di decidere anche in ordine ai punti della sentenza non specificamente impugnati, qualora tali punti siano comunque collegati da un rapporto di pregiudizialità, di interdipendenza e/o di connessione essenziale con quelli effettivamente impugnati.

La norma in esame opera innanzitutto una radicale distinzione tra appello dell'imputato ed appello del pubblico ministero.

Nell'ipotesi in cui ad appellare sia il pubblico ministero la pronuncia del giudice d'appello non incontra particolari limiti, distinguendosi a seconda che il giudice riformi o confermi la decisione di primo grado.

Orbene, in caso di riforma, se l'appello si riferisce ad una sentenza di condanna il giudice d'appello può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la pena, revocare benefici, applicare eventualmente misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento consentito dalla legge.

Per contro, qualora l'appello riguardi una sentenza di proscioglimento, il giudice di seconde cure può emettere una sentenza di condanna ed emettere i relativi provvedimenti cui si è appena accennato, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella indicata nella prima sentenza.

In caso di conferma della sentenza di primo grado, la legge non esclude che il giudice d'appello possa, nei casi consentiti, applicare, modificare o escludere una misura di sicurezza e le pena accessoria.

Nel caso di appello del solo imputato, vige il divieto di reformatio in peius, dato che l'opposto principio suggerirebbe al condannato di non appellare mai, a causa del timore di vedersi aumentata o aggravata la pena già comminata. il giudice d'appello non può invero irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, nè revocare i benefici. Tale divieto, quindi, è riferito solo al dispositivo e non alla motivazione e non concerne le disposizioni civili, che possono essere rivalutate dal giudice.Un' eccezione a tale divieto è rappresentata dal potere del giudice di dare una definizione giuridica più grave al fatto, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Altra eccezione riguarda la statuizione riguardo alle spese civili.

Discorso a parte per il comma 4, che prevede che in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per il vincolo della continuazione, la pena complessiva irrogata è diminuita in maniera corrispondente.

Sempre in un'ottica di favor rei, all'esito dell'appello il giudice può applicare la sospensione condizionale della pena, evitare la menzione della condanna nel casellario giudiziale, può applicare una o più circostanze attenuanti ed effettuare il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 c.p..

Massime relative all'art. 597 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19366/2020

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purchè l'entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva riconosciuto in favore dell'imputato l'attenuante della provocazione per le minacce ricevute dalla vittima, elemento già valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, e applicato per queste ultime una minore diminuzione "interna" per le relazioni e sovrapposizioni degli indici fattuali delle circostanze in concorso, rideterminando comunque "in melius" la pena complessiva). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 02/04/2019).

Cass. pen. n. 15130/2020

Nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti). (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 18/10/2019).

Cass. pen. n. 12789/2020

È illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Cass. pen. n. 8610/2020

Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione.(Fattispecie relativa alla omessa valutazione del contenuto delle registrazioni ambientali eseguite su iniziativa della persona offesa, nonostante queste risultassero allegate alla informativa della polizia giudiziaria e fossero astrattamente idonee a disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna in appello, adottata in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/01/2019).

Cass. pen. n. 11738/2020

Il giudice di appello, pronunciandosi su impugnazione della parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 12/09/2017).

Cass. pen. n. 6739/2020

La parziale riforma, su appello dell'imputato, della sentenza di primo grado, con esclusione della punibilità in relazione ad un apprezzabile periodo temporale del reato permanente in imputazione, comporta la motivata rideterminazione, in forza del divieto della "reformatio in peius", della misura della pena in rapporto all'offensività della condotta. (Fattispecie in tema di invasione arbitraria di terreni). (Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE LATINA, 23/04/2018).

Cass. pen. n. 11730/2020

In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva ritenuto non configurabile l'aggravante dei futili motivi, già ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e rideterminato "in melius" la pena complessiva, non concedendo, però, le attenuanti generiche applicate fin dal primo grado). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/02/2019).

Cass. pen. n. 19069/2020

In tema di giudizio d'appello, è illegittima, poiché in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., la decisione con cui il giudice, in riforma della sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, impugnata soltanto dalla parte pubblica, condanni il predetto al pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale di cui questa abbia fatto richiesta solo in appello. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 15/04/2019).

Cass. pen. n. 990/2019

In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione - nella specie, con reato separatamente giudicato - formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 21/11/2017).

Cass. pen. n. 12725/2019

In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 16/09/2019).

Cass. pen. n. 7808/2019

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del giudice del rinvio che aveva confermato la pena irrogata in primo grado nonostante questa fosse stata ridotta in sede di appello per l'esclusione di una circostanza aggravante). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 06/03/2019).

Cass. pen. n. 10085/2019

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen., non dedotta specificamente nell'atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla generica richiesta del riconoscimento della "attenuante del danno minore"). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 18/04/2019).

Cass. pen. n. 46712/2019

In tema di impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza che, su appello del solo imputato, dia al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, ostativa alla declaratoria d'estinzione per prescrizione, in quanto tale divieto non garantisce al condannato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole di quello riservatogli dal primo giudice, ma impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 03/07/2018).

Cass. pen. n. 7892/2019

Il giudice d'appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità. (Fattispecie relativa a reato continuato in cui il giudice d'appello aveva provveduto a rideterminare la pena base - fissata dal giudice di primo grado in termini superiori al massimo edittale stabilito per la fattispecie - con conseguente riduzione della pena finale). (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 21/01/2019).

Cass. pen. n. 48095/2019

Nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente utilizzati da parte del giudice di appello, quali elementi indicatori della persistenza della pericolosità del proposto, alcuni consistenti prelievi di danaro effettuati nell'imminenza o contestualmente all'esecuzione del decreto di primo grado). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 30/04/2019).

Cass. pen. n. 30466/2019

La decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decisione non è, invece, in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", che è inapplicabile alle statuizioni civili). (Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 28/06/2018).

Cass. pen. n. 29538/2019

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/11/2018).

Cass. pen. n. 28343/2019

Nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (nella specie oltre undici anni). (Nella specie, relativa ad ipotesi di "pericolosità qualificata", la Corte ha inquadrato come "vizio di assenza assoluta di motivazione" il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute "medio tempore" dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 03/11/2017).

Cass. pen. n. 36370/2019

In tema di impugnazione, la mancata deduzione di motivi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata qualora per lo stesso capo d'imputazione siano stati articolati motivi di gravame sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena.(In motivazione la Corte ha precisato che la nozione di "capo di sentenza" va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, mentre il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/12/2017).

Cass. pen. n. 25163/2019

Nel procedimento "de libertate", la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, abbia escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, quindi, alle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza, perché le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza relativa al processo principale. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato in conseguenza dell'esclusione, in sede di riesame, dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 05/05/2018).

Cass. pen. n. 20506/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell'imputato).

Cass. pen. n. 13725/2018

In tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/11/2017).

Cass. pen. n. 46432/2018

Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/09/2017).

Cass. pen. n. 39961/2018

Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazione dell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in tentata rapina impropria aggravata dal numero di persone).

Cass. pen. n. 14140/2018

In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui si censurava l'omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva da parte del giudice di appello, investito della sola cognizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio).

Cass. pen. n. 50949/2017

Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Fattispecie in cui la Corte di appello riqualificava il reato più grave contestato ex art. 416-bis cod. pen. ai sensi dell'art. 416, commi secondo e quinto, cod. pen., per poi procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione, irrogando per i reati satellite aumenti superiori a quelli stabiliti dal primo giudice).

Cass. pen. n. 48569/2017

In tema di libertà vigilata, il giudice d'appello, anche quando appellante sia il solo imputato, può modificare in modo peggiorativo le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, in quanto, dovendo essere le prescrizioni idonee ad evitare occasione di nuovi reati, esse sono suscettibili di successive modifiche o limitazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversamente accade in relazione alla disciplina della misura del ricovero in casa di cura o di custodia, per la quale non è possibile una successiva modifica peggiorativa delle condizioni applicative in appello, non essendo prevista l'individuazione di modalità esecutive).

Cass. pen. n. 20225/2017

In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado nè alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.

Cass. pen. n. 12872/2017

Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Cass. pen. n. 6025/2017

Non viola il divieto di "reformatio in peius" l'applicazione da parte del giudice d'appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità", laddove l'uso della congiunzione avversativa "o" implica che l'indice di gravità della "quantità" vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un'ipotesi di continuazione, per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie contravvenzionali, applicando l'arresto e l'ammenda, quest'ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all'entità della multa originaria).

Cass. pen. n. 3070/2017

Il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo.

Cass. pen. n. 42396/2016

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, riqualificando il fatto in ipotesi meno grave, impedisca all'imputato di beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.656, comma quinto, cod. proc. pen., ostandovi il nuovo titolo di reato, ai sensi del comma nono del citato articolo.(Fattispecie relativa a derubricazione, richiesta dall'imputato nei motivi di appello, dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. a quello di cui all'art. 624 bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 15930/2016

Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 7994/2015

In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate).

Cass. pen. n. 7309/2015

La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che consente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparizione tra circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento. (Fattispecie in cui con l'atto di appello era stato sollecitato un più favorevole giudizio di comparizione previa disapplicazione, e non esclusione, della recidiva).

Cass. pen. n. 4123/2015

Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che, nell'esaminare il motivo di gravame dedotto dall'imputato relativo all'attendibilità della persona offesa, riconosca a quest'ultima, pur in assenza sul punto di specifica impugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di indagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva proceduto all'assunzione della prova ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 3214/2015

In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell'operazione si concluda con l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata. (Fattispecie relativa a reati sessuali, nella quale la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione, da parte della Corte di appello, dello stesso aumento di pena operato dal primo giudice senza alcuna motivazione al riguardo, pur in presenza del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità applicabile a tutti i reati concorrenti unificati dal vincolo ex art. 81, comma secondo, c.p.).

Cass. pen. n. 2884/2015

Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).

Cass. pen. n. 40981/2014

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 27460/2014

Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto rientra senz'altro nella cognizione del giudice d'appello, ove sia stata contestata in generale la sussistenza del fatto).

Cass. pen. n. 24661/2014

Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato. (Fattispecie relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall'art. 416 bis, quarto comma, c.p.).

Cass. pen. n. 16208/2014

Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

Cass. pen. n. 15892/2014

Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertà vigilata).

Cass. pen. n. 12363/2014

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius", il giudice che, assolvendo il giudicabile da uno dei reati a lui ascritti in continuazione, non elimina dal cumulo delle sanzioni amministrative accessorie la parte ad esso relativa, giacché il principio per il quale dette sanzioni possono essere applicate in secondo grado indipendentemente da uno specifico gravame del pubblico ministero opera solo quando la condanna alla pena principale manca della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ma non anche quando la contempla.

Cass. pen. n. 45236/2013

Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado. (Fattispecie in cui in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l'attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura inferiore al terzo).

Cass. pen. n. 43768/2013

In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice.

Cass. pen. n. 39837/2013

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva l'imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita.

Cass. pen. n. 33752/2013

Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione.

Cass. pen. n. 4162/2013

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, cpv., c.p.. Tuttavia egli, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione.

Cass. pen. n. 14991/2012

Il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.

Cass. pen. n. 11599/2012

E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 10445/2012

Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.

Cass. pen. n. 800/2012

Il giudice d'appello non è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado.

Cass. pen. n. 15648/2011

È illegittima, per contrasto col divieto di "reformatio in peius", l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione dell'imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione. (Fattispecie di sentenza con motivazione contestuale).

Cass. pen. n. 5835/2010

Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, richiesto dell'applicazione della continuazione tra più reati per uno dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso.

Cass. pen. n. 48334/2009

Non viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, applicato dal primo giudice il minimo edittale secondo la previgente disposizione, abbia tenuto conto della riduzione per novella legislativa di quel parametro applicando tuttavia una pena superiore al minimo stabilito dalla nuova disciplina. (Fattispecie relativa alla modifica del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006).

Cass. pen. n. 19132/2009

Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" il fatto che il giudice di appello, sul gravame del solo imputato, nel riderminare la pena, a seguito della nuova disciplina in tema di stupefacenti introdotta dalla L. n. 49 del 2006, applichi una pena complessiva meno grave di quella precedentemente comminata, calcolando la percentuale di riduzione delle attenuanti in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 43765/2008

In tema d'estradizione per l'estero, non è ostativa ad una pronuncia favorevole della corte d'appello la sentenza, per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, che violi il divieto della "reformatio in peius", non possedendo tale principio valore fondamentale o di rango costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano.

Cass. pen. n. 42134/2008

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest'ultima nel corso del giudizio - aumenti l'importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.

Cass. pen. n. 37980/2008

In caso di appello presentato dal solo imputato per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna, il divieto di reformatio in peius riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d'appello non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorchè la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

Cass. pen. n. 37464/2008

La Corte di cassazione, anche se il ricorso è proposto dall'imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, senza che ciò comporti violazione del generale principio del divieto di reformatio in peius qualora, per effetto di tale qualificazione, debba escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così consentendo al giudice di appello di decidere sull'impugnazione relativamente alle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p.

Cass. pen. n. 10091/2008

Nel caso in cui la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio, ed in applicazione del divieto di reformatio in pejus (operante anche nel giudizio di rinvio) la pena già determinata dal giudice dell'appello non possa essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il termine cautelare di fase relativo a quest'ultimo va determinato facendo riferimento non alla maggior pena inflitta con la sentenza di primo grado, bensì a quella minore inflitta con la sentenza di appello. (In applicazione del principio, la S.C. — in fattispecie nella quale, con riguardo ai reati oggetto di cautela, la sentenza di appello aveva ridotto la pena ad anni nove e mesi dieci di reclusione rispetto agli anni dodici e mesi sei di reclusione inflitti in primo grado, e, su ricorso del solo imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata per ragioni non concernenti la misura della pena — ha ritenuto che il termine di fase relativo al giudizio di rinvio dovesse essere desunto dall'art. 303, comma primo, lettera c), numero 2, c.p.p., e non dal numero 3 della stessa disposizione).

Cass. pen. n. 3447/2008

Il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto.

Cass. pen. n. 10251/2007

I punti della decisione ai quali fa espresso riferimento l'articolo 597, comma 1, del c.p.p. coincidono con le parti delle sentenze relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Per un principio desumibile dall'articolo 624 del c.p.p., riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione «punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti» vanno ricomprese non soltanto le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione direttamente investite dai motivi di appello, ma anche quelle ulteriori statuizioni che siano legate alle prime da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico. L'appello incidentale ha a oggetto i punti della decisione investiti dall'appello principale e gli ulteriori punti che abbiano una connessione essenziale con i primi. La suddetta conformazione dell'appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all'appello principale conseguono direttamente dal precetto dell'articolo 595, comma 4, del c.p.p., a norma del quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 17050/2006

Il divieto della reformatio in peius trova applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, per vizi che non si riverberano sugli atti propulsivi del giudizio, ma non opera nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento ex art. 604 quarto comma c.p.p. della sentenza di primo grado ad opera del giudice di appello, anche se detto annullamento sia stato determinato dall'impugnazione del solo imputato.

Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, c.p.p.).

Cass. pen. n. 33748/2005

L'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato.

Cass. pen. n. 7544/2005

Il potere attribuito dall'articolo 597, comma 5, del c.p.p. al giudice di appello di applicare con la sentenza anche di ufficio il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio devolutivo di carattere generale sancito dal comma 1 dello stesso articolo, per cui la parte, che ha un autonomo potere di chiedere l'applicazione del beneficio, non è legittimata a impugnare la sentenza di appello a motivo del mancato esercizio di tale potere, se non abbia formulato, nei motivi di appello, la corrispondente richiesta. L'eccezionalità e la discrezionalità del suddetto potere escludono, altresì, che il giudice di appello sia tenuto a indicare in sentenza la motivazione del mancato esercizio di esso ex officio, a meno che la difesa abbia sollecitato l'esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello, perché in questo caso l'omessa motivazione costituirebbe un vizio della sentenza deducibile al sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del c.p.p., come motivo di ricorso per cassazione. (La Suprema Corte, in motivazione, ha comunque precisato che la richiesta della difesa di concessione del beneficio de quo non può neppure ritenersi «implicita» nella domanda di assoluzione).

Cass. pen. n. 41096/2004

In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus l'affermazione, in grado di appello, della penale responsabilità dell'imputato in ordine ad un reato, pur formalmente contestato, per il quale era stata erroneamente omessa qualsiasi pronuncia da parte del giudice di prime cure, nulla rilevando in contrario che, individuato poi tale reato come violazione più grave nell'ambito della riconosciuta continuazione con gli altri per i quali vi era stata condanna in primo grado, la pena così complessivamente determinata non superi quella inflitta con la detta condanna.

Cass. pen. n. 27495/2004

In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. va instaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato-base, cioè a quello ritenuto in concreto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satelliti deve tenersi conto solo ai fini dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, ritenuto reato-base la tentata violenza carnale ex artt. 56-519 c.p. non aggravata da alcuna circostanza, aveva effettuato il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti per i reati satelliti).

Cass. pen. n. 15961/2004

Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio «corrispondentemente», figurante nell'art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 15461/2004

In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 primo comma c.p.p. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi — fermo restando il limite posto dal divieto di riformatio in pejus — non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi. (Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell'evento).

Cass. pen. n. 33063/2003

Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio. Tale decisione della Corte d'appello non è ricorribile per cassazione dall'imputato per mancanza di interesse in quanto, poiché l'unico effetto che si determina è quello dell'avvio di un nuovo accertamento da parte dell'organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell'attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 21273/2003

Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 597 c.p.p., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l'esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello — invocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è sindacabile in cassazione l'omessa motivazione da parte del giudice d'appello in merito al mancato esercizio di tale potere d'ufficio.

Cass. pen. n. 8982/2003

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali (art. 310 c.p.p.), il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, è tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito — conferma o riforma del provvedimento impugnato —, con la conseguenza che non può annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.

Cass. pen. n. 5697/2003

Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della premeditazione, ma confermato quella dei futili motivi, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti come formulato in prime cure).

Cass. pen. n. 41126/2001

In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.

Cass. pen. n. 37419/2001

Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.

Cass. pen. n. 32966/2001

Il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, c.p.p., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. Ne consegue che sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere da parte del giudice d'appello, purché siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.

Cass. pen. n. 31966/2001

La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della reformatio in pejus, non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall'imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.

Cass. pen. n. 31099/2001

Il divieto di reformatio in pejus non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

Cass. pen. n. 27998/2001

In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 del c.p.p.), in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l'impossibilità di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).

Cass. pen. n. 26898/2001

In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della reformatio in pejus, operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo. (Nella specie l'imputato condannato all'ergastolo in primo grado e assolto in appello, era stato nuovamente condannato, nel giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento di ricorso del P.M., alla pena di ventidue anni di reclusione e, in successivo giudizio di rinvio disposto su suo esclusivo ricorso, si era vista confermare la condanna all'ergastolo. La Corte ha ritenuto che quest'ultima statuizione aggravasse illegittimamente la sua posizione e l'ha annullata senza rinvio, potendo essa stessa procedere direttamente al raffronto tra la sentenza di primo grado e quelle conclusive dei giudizi di rinvio).

Cass. pen. n. 21871/2001

Qualora il giudice di primo grado abbia espresso un giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti, il riconoscimento, da parte del giudice d'appello, su gravame dell'imputato, di una ulteriore attenuante non implica necessariamente la modifica di detto giudizio in senso più favorevole all'appellante né, mancando una tale modifica, una riduzione della pena inflitta, ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p.

Cass. pen. n. 1/2000

Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).

Una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.

Cass. pen. n. 5963/2000

Una volta che l'imputato abbia investito, con l'appello, il punto della sentenza concernente la configurabilità del tentativo di omicidio in relazione al tipo di dolo che sorregge l'azione, legittimamente il giudice di secondo grado ritiene, ferma restando la pena inflitta dal primo giudice, il dolo diretto in luogo di quello eventuale, senza che ciò comporti violazione del divieto di reformatio in peius.

Cass. pen. n. 5868/2000

Il giudice di appello, investito di una impugnazione tempestivamente prodotta relativa all'attribuzione di responsabilità, ha il potere, anche se a ciò non espressamente sollecitato, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ritenendo un reato diverso e meno grave di quello ritenuto dal primo giudice. Ne consegue che, allorché in presenza di una contestazione di concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, venga sollecitata con i motivi di appello la configurazione del meno grave reato di favoreggiamento personale, anche soltanto deducendo la semplice connivenza, il giudice non può ritenere inammissibile il motivo adducendone la novità in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il giudicato, non essendo ancora definitiva la statuizione sulla attribuzione di responsabilità, non si è ancora formato.

Cass. pen. n. 1993/2000

Qualora, richiesto dell'emissione di un provvedimento coercitivo, il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, investito dell'appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall'art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado l'obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame.

Cass. pen. n. 2448/2000

Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art. 597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. «formazione progressiva del giudicato» nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità.

Cass. pen. n. 13281/1999

In tema di cognizione del giudice di appello, nella locuzione «punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi preposti» di cui all'art. 597 primo comma, c.p.p. debbono ricomprendersi non solo i «punti della decisione» in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi — che riguardano altro reato — risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esistente la connessione logico-giuridica tra la statuizione di responsabilità impugnata con l'appello e riguardante il delitto di uso di patente falsificata, e il punto relativo alla contravvenzione di guida senza patente; ha pertanto ritenuto la Corte che l'imputato, contestando la responsabilità in ordine al primo reato sotto il profilo dell'insussistenza di fatto, necessariamente contestava anche di aver guidato sprovvisto di valida patente di guida. Conseguentemente, risultando implicitamente investita anche in relazione alla contravvenzione, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione).

Cass. pen. n. 12356/1999

La disposizione della confisca da parte del giudice di appello in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado e di una impugnazione del pubblico ministero, costituisce reformatio in pejus della decisione in violazione del divieto disposto dall'art. 597 c.p.p.

Cass. pen. n. 2828/1999

La norma di cui all'art. 597 n. 3 c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d'appello di reformatio in peius, deve essere coordinata con quella dell'art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 24 c.p.p.

Cass. pen. n. 10795/1999

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, primo comma, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 10251/1999

Il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio; qualora la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali tale divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. (Fattispecie in cui la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, era stata cassata per nullità derivante dalla omessa citazione dell'imputato al dibattimento).

Cass. pen. n. 5505/1999

Il divieto di reformatio in peius vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello, ma non nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della Corte di cassazione. (Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che erroneamente, con la seconda decisione emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, non si era concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso, invece, con la prima sentenza della corte d'appello in sede di rinvio, definitamente annullata. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, va fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado, escludendo — nella fattispecie — la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, non essendo stato riconosciuto da quest'ultima sentenza il beneficio della non menzione).

Cass. pen. n. 2489/1999

Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sé favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 c.p.p., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della violazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 c.p., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).

Cass. pen. n. 493/1999

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 597 c.p.p., che rende effettivo il divieto di reformatio in peius, si applica anche al giudizio di rinvio, determinato dall'annullamento di una prima sentenza d'appello di accoglimento del ricorso dell'imputato. In questo caso, il raffronto per la determinazione della pena finale avrà ad oggetto non quella inflitta dal giudice di primo grado, ma quella inflitta con la sentenza di appello, annullata con rinvio, se in parziale riforma con essa è stata irrogata una pena in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado, pur non essendo mutati i singoli elementi (reati e circostanze dichiarate equivalenti) che hanno concorso a determinarla. (Nella specie, il giudice di rinvio aveva riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, già formulato in primo grado, e determinando la pena nella misura stabilita con la sentenza annullata, che aveva diminuito quella inflitta dal giudice di primo grado).

Cass. pen. n. 9474/1998

Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.

Cass. pen. n. 9250/1998

In forza dell'art. 597, quarto comma, c.p.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è così corrispondentemente diminuita, il giudice di appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di primo grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con la esigenza di evitare una reformatio in peius del precedente giudizio di comparazione: una reformatio in peius certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante.

Cass. pen. n. 8418/1998

Poiché l'art. 597, comma 5, c.p.p. consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le attenuanti generiche, l'omessa deduzione con i motivi di impugnazione di specifiche doglianze circa la mancata concessione in primo grado delle attenuanti predette non lo esime dall'obbligo di motivarne il diniego, ove l'interessato abbia specificamente indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta.

Cass. pen. n. 8043/1998

Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di reformatio in peius; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

Cass. pen. n. 7892/1998

La disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., secondo la quale in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è «corrispondentemente» diminuita, deve essere intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento per la continuazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza d'appello che, assolto l'imputato da uno dei reati unificati, aveva operato la riduzione esclusivamente sulla pena base, lasciando inalterata la misura dell'aumento come determinato a titolo di continuazione dal giudice di primo grado).

Cass. pen. n. 5764/1998

La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus, qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato «satellite». Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art. 597 c.p.p., che ha lo scopo di rendere generale e effettivo il divieto, con la conseguenza che l'esigenza di non modificare in malam partem le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi.

Cass. pen. n. 4075/1998

In materia di cognizione del giudice di appello, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione — e la conseguente estinzione del reato — essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite della reformatio in pejus non è, infatti, diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.

Cass. pen. n. 3301/1998

La corte di appello può disporre l'applicazione di una sanzione sostitutiva di una pena detentiva breve, purché la scelta della suddetta sia stata operata sulla scorta degli indici enunciati dall'art. 133 c.p., così come previsto dagli artt. 53 e 58 della L. n. 689/1981.

Cass. pen. n. 2003/1998

Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero il giudice d'appello, nel respingere il gravame, non può, senza violare il principio di devoluzione sancito dall'art. 597, comma 1, c.p.p. operare, ai sensi del comma 2, lett. a), di detto articolo, un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero, relative ad altri punti dell'impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.

Cass. pen. n. 1133/1998

Le disposizioni di cui all'art. 597 terzo comma c.p.p. (divieto di reformatio in peius) e 597 quarto comma (obbligo di diminuzione della pena complessiva irrogata, in caso di accoglimento di appello relativo a circostanze o a reati concorrenti) interagiscono, ed il giudice deve tener conto anche dell'effetto devolutivo dell'appello, per cui non può intervenire su elementi di pena in relazione a capi o a punti in alcun modo coinvolti. Poiché in caso di giudizio di rinvio, la devoluzione è confinata dal giudicato implicito circa capi non interessati dall'annullamento, il giudice cui sia stato demandato il riesame limitatamente alla sussistenza o responsabiltà per il reato già ritenuto più grave, tra quelli circa i quali è stato applicato l'art. 81 c.p., per il combinato disposto degli artt. 597 terzo e quarto comma e 627 c.p., in caso di proscioglimento dal reato oggetto di riesame, non può rideterminare la pena base per altro dei residui in misura superiore a quella già stabilita per il reato escluso. A questo fine, se per il reato da ritenersi in sua vece più grave sono previste pene congiunte, deve anche computare quella pecuniaria, secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 c.p. e correlativamente diminuire l'aumento per continuazione.

Cass. pen. n. 1099/1998

L'obbligo di motivazione da parte del giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio — come quello relativo alla concessione di benefici ai sensi del quinto comma dell'art. 597 c.p.p. — anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Peraltro, perché sussista l'obbligo della motivazione, è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. (Nella fattispecie, l'atto di appello non conteneva alcun motivo riguardante l'applicazione della non menzione — indicata soltanto con la generica dizione “applicazione di tutti i benefici di legge” nella parte riassuntiva delle richieste — ed in sede di discussione il difensore si era limitato ad un generico richiamo ai motivi di appello. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado osservando che la corte d'appello avrebbe dovuto, anche di ufficio, applicare il beneficio della non menzione della condanna e che avrebbe dovuto adeguatamente motivare il diniego dell'applicazione del detto beneficio di cui era stata fatta richiesta nell'atto di appello con il riferimento a tutti i benefici di legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in applicazione del principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 166/1998

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere di ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio di appello. Ed invero, a nulla rileva che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, che, in forza del quinto comma dell'art. 597 c.p.p., il giudice di appello può concedere di ufficio: infatti, proprio l'espressa previsione, da parte del legislatore, delle facoltà attribuite, ex officio, al giudice dell'appello preclude un'applicazione estensiva od analogica della norma, ed un ampliamento, per via di interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente, e non esemplificativamente ma tassativamente, conferiti al medesimo giudice. A favore dell'affermazione di tale principio depone, del resto, la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, comma primo, c.p.p., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.

Cass. pen. n. 11054/1997

In materia di impugnazioni, l'appello di P.M. contro la sentenza di assoluzione investe l'intera sentenza con effetto pienamente devolutivo, con la conseguenza che il giudice è legittimato a rivalutare tutte le precedenti risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto, anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica censura.

Cass. pen. n. 8576/1997

Il giudice dell'impugnazione, allorché accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'avverbio «corrispondentemente» non deve considerarsi come dimostrativo della esclusione della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle aggravanti e delle attenuanti, ma va riferito semplicemente alla necessità che la diminuzione della pena deve essere in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato, a seguito della riforma della sentenza di prime cure).

Cass. pen. n. 8558/1997

Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., di applicare, anche d'ufficio, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e una o più circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie relativa all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152).

Cass. pen. n. 7769/1997

Il divieto di reformatio in pejus in assenza del gravame del pubblico ministero riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza di secondo grado ed il suo concreto contenuto afflittivo, concernente misura e specie di pena nonché tipo di misura di sicurezza, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini di fatto che di diritto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione di secondo grado che, pur escludendo la dichiarazione di abitualità nel reato, aveva mantenuto ferma la misura di sicurezza della libertà vigilata nella stessa durata fissata dal tribunale, ancorandola ad una rinnovata concreta valutazione della pericolosità sociale dell'imputato).

Cass. pen. n. 2432/1997

In forza dell'art. 597, quarto comma. cp.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, il giudice dell'appello che concede ex novo altra attenuante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresse dal giudice di primo grado in senso favorevole all'imputato, unico appellante, e dichiarare prevalenti le attenuanti in quanto arricchite del nuovo fattore comparativo.

Cass. pen. n. 2390/1997

Ai fini della individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado — limitato, in forza del primo comma dell'art. 597 c.p.p., «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» — per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che il giudice dell'impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza autonomamente considerabile che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, pervenire allo stesso risultato cui è giunto il primo giudice anche sulla sola base di considerazioni ed argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice, o di dati di fatto non contestati e risultanti dagli atti, anche se non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 2039/1997

In tema di pene sostitutive di quella detentiva, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione in primo grado della pena sostitutiva, non ha il dovere di esaminare una simile questione, proposta solo in sede di discussione. E ciò in quanto il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., è limitato a casi tassativi, tra i quali non è menzionata la sostituzione della pena detentiva.

Cass. pen. n. 10912/1996

Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius quando, nel giudizio di appello, siano unificati procedimenti diversi e, all'esito della nuova valutazione di meritevolezza che la Corte è chiamata a fare, sia esclusa l'applicazione della pena sostitutiva, riconosciuta invece in primo grado rispetto ad una delle condanne riunite, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno relativa al più grave dei reati contestati.

Cass. pen. n. 9680/1996

Nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia apportato l'aumento di pena per la continuazione esclusivamente sulla pena pecuniaria la corte di appello non può, accogliendo il gravame dell'imputato, diminuire la pena detentiva, aumentando quella pecuniaria. È pur vero che la pena costituisce ordinariamente un complesso unitario, ma nel caso di fissazione del quantum per la continuazione con riferimento esclusivo ad una sola delle due possibili componenti (detentiva o pecuniaria) il giudice di secondo grado deve attenersi al criterio suddetto. Qualora egli non abbia provveduto in tal senso, la Corte di cassazione procede direttamente al ricalcolo della pena stessa, se sia possibile ricostruire i passaggi del computo, eseguito dalla Corte territoriale, senza svolgere apprezzamenti di merito.

Cass. pen. n. 2038/1996

Il tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., a differenza di quello del riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, ha cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, secondo la norma generale di cui all'art. 597, comma primo, c.p.p. L'appello ex art. 310 c.p.p., infatti, implica il cosiddetto giudicato cautelare, e cioè una situazione immutabile rebus sic stantibus, sicché le parti hanno un onere di doglianza specifica cui fa riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente impossibilità di andare ultra petita, al di fuori dell'ambito devoluto.

Cass. pen. n. 1808/1996

L'effetto devolutivo dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 597 secondo comma lett. b) c.p.p., dal pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l'imputato «perché il fatto non costituisce reato», è pieno. Deve escludersi pertanto — nel caso di appello proposto (anche o solo) dal P.M. — che l'iniziativa dell'organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.

Cass. pen. n. 1206/1996

Quando, in sede di impugnazione su appello del solo imputato, la corte, giudicando di due procedimenti riuniti, riconosce la continuazione tra i reati contestati, non è tenuta ad applicare le attenuanti generiche quando queste siano state riconosciute in primo grado solo con riferimento al reato che, per effetto della continuazione, costituisce il reato satellite poiché la mancata estensione al reato base delle attenuanti generiche concesse per il reato satellite non costituisce reformatio in peius della sentenza.

Cass. pen. n. 1/1996

La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i “punti” della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può — senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell'impugnazione — accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie in tema di impugnazione del P.M.).

Cass. pen. n. 9546/1995

Il divieto della reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, potendo il giudice di secondo grado fornire una spiegazione logico-giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero nei motivi di appello. Difatti - poiché ai sensi dell'art. 597 c.p.p. al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti - deve ritenersi che, una volta investito della cognizione sul punto, il giudice d'appello non sia tenuto in motivazione ad adeguarsi alle argomentazioni prospettate dal P.M. impugnante, ma possa pervenire allo stesso risultato da questi richiesto sulla base di argomentazioni logico-giuridiche diverse.

Cass. pen. n. 8039/1995

In materia di giudizio di appello, l'art. 597 comma quinto c.p.p. non impone al giudice il dovere di concedere d'ufficio un'attenuante comune ove ne sussistano le condizioni, ma concede solo un potere di operare in tal senso, né impone al giudice alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà in mancanza di una richiesta dell'imputato nei motivi di appello o in sede di trattazione orale dell'imputazione.

Cass. pen. n. 5978/1995

Nei casi previsti dall'art. 597, comma quarto, c.p.p. (accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il giudice, oltre che essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal terzo comma del medesimo articolo, ha “in ogni caso” il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione, e ciò anche quando, oltre all'imputato, sia appellante il pubblico ministero, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il giudice d'appello, in applicazione del principio devolutivo, non può intervenire su elementi di pena relativi a capi o a punti in nessun modo coinvolti nell'impugnazione).

Cass. pen. n. 4672/1994

Allorché il giudice d'appello non rilevi diversità tra i fatti per cui è intervenuta condanna e quelli descritti nel decreto di citazione a giudizio, bensì diversità tra i fatti risultanti dagli atti e quelli ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice — che non può modificare l'imputazione, né procedere per fatti diversi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio — ma al più, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 597 c.p.p., qualificare diversamente i fatti oggetto della sentenza di primo grado, fermo restando il divieto di infliggere una pena più grave in caso di impugnazione del solo imputato, spettando al pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie per eventuali fatti nuovi emersi a carico dell'imputato nel corso del dibattimento d'appello, al quale non può applicarsi il secondo comma dell'art. 518 c.p.p. che prevede la facoltà del presidente, su richiesta del P.M., di autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo.

Cass. pen. n. 10101/1994

Il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597 comma quarto c.p.p., deve riferirsi alla pena nelle sue componenti e non solo a quella complessiva, per quanto concerne il reato continuato, presuppone tuttavia che l'unità ontologica di siffatto reato (nella sua struttura di reato più grave e di reati satelliti) non subisca, in virtù di riforma della sentenza conseguente ad appello del solo imputato, mutamenti che comportino una ipotesi di continuazione diversa da quella prima effettuata; qualora si verifichi una siffatta situazione, trattandosi di giudizio relativo ad altra ipotesi di reato continuato, del quale potrebbe addirittura essere mutato il nomen juris, l'unica esigenza da salvaguardare è quella di garantire all'imputato la irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale il giudice di appello ebbe ad assolvere, a seguito di impugnazione dell'imputato, quest'ultimo dal reato più grave applicando per il nuovo reato base pena meno grave di quella già imposta per il reato base escluso ed infliggendo aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello, allo stesso titolo, in precedenza determinato, quando l'attuale reato più grave era compreso tra i reati satelliti).

Cass. pen. n. 7346/1994

In tema di cognizione del giudice d'appello, l'art. 597, comma 5, c.p.p., nello stabilire, tra l'altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell'art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.

Cass. pen. n. 2775/1994

In tema di impugnazioni, il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 515, terzo comma, c.p.p. 1930 e dall'art. 597, terzo comma, c.p.p., pur essendo specificamente previsto in materia di appello, costituisce un principio generale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni per le quali non sia dettata una diversa disciplina. Pertanto il giudice di rinvio non può infliggere all'imputato una pena più grave di quella inflitta con la sentenza di appello annullata e, in particolare, nel caso di procedimento definito, nel giudizio di rinvio, con il rito abbreviato, poiché la diminuente prevista dall'art. 442 nuovo c.p.p. costituisce un incentivo alla scelta di detto procedimento speciale — e si applica dopo aver determinato la pena ritenuta equa in base alle norme di diritto sostanziale — è quest'ultima che non può essere più grave di quella inflitta con la sentenza annullata; e su di essa deve essere operata la diminuzione di pena di cui al citato art. 442 nuovo c.p.p.

Cass. pen. n. 804/1994

Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura della pena complessiva inflitta nel giudizio di primo grado non viene superata. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato che dal disposto del comma quarto dell'art. 597 c.p.p. si ricava che il giudice dell'impugnazione, ancorché accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta.

Cass. pen. n. 11406/1993

Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che — sulla base delle circostanze di fatto già contenute nella sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il delitto contestato (detenzione illecita di sostanza stupefacente) — ritenga la finalità di spaccio della detenzione della droga, con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini logici e corretti giuridicamente. (La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato che, deducendo l'illegittima reformatio in peius, richiedeva l'improcedibilità per il fatto contestato poiché non più previsto come reato per l'effetto abrogativo del referendum di cui al D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171).

Cass. pen. n. 10977/1993

Il codice del 1988, con la disposizione innovativa di cui all'art. 597, quarto comma, c.p.p. ha inteso rendere effettivo il divieto di reformatio in peius, imponendo al giudice di appello «di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione». Ai fini di detto divieto, per pena deve intendersi, non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. In particolare, qualora appellante sia il solo imputato e venga accolto il suo appello relativo a circostanze, è fatto obbligo al giudice di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva, senza alcuna possibilità di compensare la riduzione mediante aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice.

Cass. pen. n. 9861/1993

Il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

Cass. pen. n. 7911/1993

In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora condanni un imputato già assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l'obbligo di motivare la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richiesta dell'interessato.

Cass. pen. n. 7801/1993

In caso di appello del pubblico ministero che chieda la condanna per tentato omicidio in luogo del riconosciuto delitto di lesioni volontarie, non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che ritenga sussistente il delitto di lesioni gravi, modificando in peius il giudizio di comparazione delle circostanze e inasprendo la sanzione.

Cass. pen. n. 7010/1993

Il quinto comma dell'art. 597 c.p.p. (cognizione del giudice di appello) prevede interventi ope iudicis in ordine a benefici, a concessione di attenuanti nonché a giudizi di comparazione di circostanze: anche in assenza di richiesta di attenuante da parte dell'imputato o di comparazione di circostanze, il giudice di appello, infatti, può, di ufficio, concederle, mitigando così la pena. Pertanto, sarebbe incoerente non estendere tale facoltà in casi simili, quale il calcolo della pena ex art. 133 c.p., sicché il giudizio del tantum devolutum quantum appellatum, di cui al primo comma dell'art. 597 citato, è derogato in relazione alla misura della pena, per cui la sentenza di appello, anche in assenza di uno specifico motivo sul punto, può essere riformata.

Cass. pen. n. 367/1993

Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, quinto comma, c.p.p. di applicare anche di ufficio con la sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 c.p. ed una o più circostanze attenuanti, si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma del citato art. 597, secondo cui l'appello attribuisce al giudice la cognizione di primo grado cui si riferiscono i motivi preposti. Pertanto, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità né è configurabile al riguardo un obbligo di motivazione, in assenza di una richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado.

Cass. pen. n. 4977/1993

L'art. 597, comma quinto, c.p.p., pur conferendo al giudice di appello il potere di riconoscere, anche di ufficio, e di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non comporta per il detto giudice l'obbligo di specificare in motivazione le ragioni del mancato esercizio di tale potere, quando tale beneficio non abbia formato oggetto di apposita richiesta.

Cass. pen. n. 4811/1993

Il giudice d'appello — chiamato a pronunciarsi su impugnazione dell'imputato relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della loro prevalenza sulla contestata aggravante, con conseguente determinazione di una più lieve pena — esaurisce l'ambito del giudizio devolutogli con il riconoscimento o la negazione delle attenuanti richieste e con la formulazione del giudizio di equivalenza, a norma dell'art. 69, comma terzo, c.p. In mancanza di censura dell'appellante sulla determinazione della misura della pena operata dal primo giudice, la nuova determinazione della pena base da parte del giudice di appello costituisce.

Cass. pen. n. 12066/1992

Il rigore dell'inammissibilità del motivo di impugnazione relativo a vizio di motivazione dedotto contestualmente alla dichiarazione di gravame e prima del deposito del provvedimento, prospettabile in relazione al giudizio di cassazione, ove l'impugnativa vincola il giudice alle alternatività proposte dai motivi, non è estensibile, sic et simpliciter, al giudizio di appello perché nell'ambito di tale giudizio è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Pertanto, se con i motivi di appello, che non siano inficiati da una evidente genericità di per sé soli, vengono investiti specifici punti della sentenza anche sotto il profilo di supposti vizi di una motivazione ignota (ma la cui logica può anche, entro certi limiti, essere desunta dal dispositivo), ciò non si risolverà in una inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, perché l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione dà al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato. (Fattispecie di appello proposto dal P.M. avverso sentenza con cui l'imputato era stato assolto dal delitto di violenza carnale, prima del deposito della motivazione, impugnazione riferita ad un supposto vizio logico della motivazione non nota).

Cass. pen. n. 11734/1992

Nello stabilire i limiti della cognizione attribuita al giudice di appello, l'art. 597, quarto comma, c.p.p., dispone che, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze e a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita. Nel caso in cui l'accoglimento dell'appello è meno integrale e viene mutata in senso meno grave la qualificazione giuridica di uno dei reati riuniti nella continuazione, deve diminuirsi la pena complessiva solo se il giudice di appello, nella sua discrezionale valutazione, riduca la pena determinata dal primo giudice per lo stesso reato: in tal caso la quantità di pena eliminata non può essere aggiunta alla pena riferibile agli altri reati, che subirebbero un ingiustificato aumento. La nuova normativa non si applica, invece, se il giudice di appello tiene ferma la pena già irrogata, considerandola adeguata alla reale entità del reato, pur se giuridicamente qualificato meno grave: in tal caso, infatti, non residua alcuna pena che possa essere riversata su quella complessiva.

Cass. pen. n. 11642/1992

Il mancato esercizio di un potere discrezionale, quale quello attribuito dall'art. 597, quinto comma c.p.p. al giudice d'appello, che può applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna ed una o più circostanze attenuanti, non si traduce in violazione di legge, né in vizio di motivazione, ove non sia sollecitato dalla parte. Il riconoscimento di un beneficio, affidato alla discrezionalità del giudice, non può, infatti, essere oggetto di un obbligo.

Cass. pen. n. 4490/1992

Allorché al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può — attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità — annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze. (Nella specie, il G.I.P., contestualmente alla condanna, aveva rigettato l'istanza di revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere, senza motivazione e il Tribunale della libertà, immediatamente adito ex art. 310 c.p.p., anziché decidere nel merito, aveva dichiarato la nullità del provvedimento di rigetto restituendo gli atti al Gip. La S.C., nell'affermare il principio enunciato in massima, ha rilevato che, stanti il principio dell'immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale, anche se emesse contestualmente alla sentenza, il G.I.P. avrebbe dovuto esporre immediatamente i motivi della sua decisione in ordine alla libertà personale e, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe dovuto supplire alla carenza lamentata, affrontando il merito della questione).

Cass. pen. n. 11311/1992

Il giudice di appello non ha poteri di cognizione e di decisione più ampi di quelli del giudice di primo grado, secondo il dettato dell'art. 597. Ne deriva che per ripristinare il corso ordinario del procedimento per decreto allorquando il Gip, anziché accogliere la richiesta del P.M. di emettere decreto penale di condanna, abbia assolto l'imputato «perché il fatto non sussiste», il giudice d'appello è tenuto ad annullare la sentenza impugnata ed a trasmettere gli atti al giudice di primo grado per l'ulteriore corso. (La S.C. ha annullato la sentenza del giudice d'appello che pronunciava nel merito con la condanna dell'imputato ed ha escluso le possibili soluzioni prospettantisi, di provvedere all'emissione del decreto penale di condanna o alla restituzione degli atti al P.M., poiché entrambe inidonee a reintegrare la situazione processuale alterata dall'errata sentenza di proscioglimento del G.I.P.).

Cass. pen. n. 6908/1992

Ancorché l'applicazione di ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena sia compatibile, per effetto dell'art. 597 comma quinto c.p.p., con i limiti attribuiti alla cognizione del giudice di appello, la mancata applicazione del beneficio non necessita di motivazione perché, in presenza di una norma che attribuisce al giudice un potere di ufficio, non è configurabile la figura di un soggetto cui debbono essere fornite le ragioni del mancato esercizio di quel potere che abbia legittimazione per contrastare giuridicamente la omissione che il giudice nella insindacabile discrezionalità attribuitagli dalla legge abbia ritenuto di adottare.

Cass. pen. n. 6683/1992

Il divieto della reformatio in peius vale in ogni stato e grado del giudizio e, una volta conseguita dall'imputato una determinata posizione a lui favorevole, non può, in difetto d'impugnazione del pubblico ministero, emettersi una qualsiasi pronuncia che tale posizione modifichi in danno dello stesso. (Fattispecie relativa ad annullamento limitatamente alla misura della pena poiché, inflitta all'imputato la pena di anni 14 di reclusione a seguito di patteggiamento sui motivi ex art. 599 c.p.p. ed annullata, a seguito di intervenuta declaratoria d'incostituzionalità dei commi quarto e quinto di tale norma, la sentenza che conteneva tale pena, impugnata dal solo imputato, e quindi in difetto di impugnazione del P.M., non poteva comunque essere modificata in peius la posizione dell'imputato medesimo).

Cass. pen. n. 4037/1992

Non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna del primo giudice, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge come conseguenza del proscioglimento per vizio di mente richiesto dall'appellante.

Cass. pen. n. 865/1992

Il principio del divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, applicabile quindi anche al giudizio di rinvio e a tale fine va operato il raffronto tra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella applicata dal giudice di rinvio. In ogni caso, in base all'art. 597 n. 4 c.p.p., se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di rinvio, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., non solo non poteva aggravare la posizione dell'imputato [in difetto di gravame del P.M.], ma avrebbe dovuto apportare comunque una riduzione rispetto alla pena inflitta con la precedente sentenza di appello).

Cass. pen. n. 12903/1991

Il quarto comma dell'art. 597 del codice di rito vigente impone che, nella ipotesi di parziale riforma della sentenza di primo grado per la ritenuta non responsabilità dell'imputato per alcuno dei reati concorrenti, si debba diminuire la pena complessivamente irrogata; pur tuttavia una tale diminuzione non può essere operata qualora la pena inflitta dal primo giudice sia stata erroneamente determinata in misura inferiore al minimo edittale stabilito per il reato residuo in ordine al quale venga ritenuta la responsabilità.

Cass. pen. n. 11941/1991

In tema di appello, non sussiste l'obbligo per il giudice di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non richiesta dall'imputato con i motivi di gravame o in sede di trattazione dell'impugnazione. L'art. 597, comma quinto, c.p.p., pur prevedendo espressamente la possibilità dell'applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, non pone alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà.

Cass. pen. n. 5980/1991

L'effetto devolutivo dell'appello non impedisce il riesame e la decisione delle questioni necessariamente connesse ai motivi espressamente formulati, ma tale principio non può trovare applicazione nei rapporti tra il motivo esplicito riflettente la riduzione della misura della pena e l'istanza tendente alla applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 48 c.p.m.p. non dedotta nei motivi di appello, che comporterebbe per il giudice il riesame di una attenuante comune e quindi di un punto di decisione specifico ed autonomo rispetto a quello della generica determinazione della pena.

Cass. pen. n. 1133/1991

In tema di applicazione e comparazione delle circostanze attenuanti, l'art. 597, quinto comma, nuovo c.p.p. conferisce al giudice di appello la relativa facoltà, l'esercizio della quale non comporta, di regola, una specifica motivazione, a meno che la parte interessata non ne abbia fatto oggetto di particolare richiesta e questa sia rimasta senza esito.

Cass. pen. n. 11911/1990

La censura con la quale il pubblico ministero impugni il riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche sotto il profilo della violazione dell'art. 515 c.p.p., non essendovi stato sul punto alcun specifico gravame, incontra un ostacolo nella norma dell'art. 597 quinto comma, del nuovo codice di rito — applicabile anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del codice ex art. 245 delle disposizioni transitorie — secondo la quale il giudice d'appello può applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti.

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