(massima n. 1)
Il rigore dell'inammissibilità del motivo di impugnazione relativo a vizio di motivazione dedotto contestualmente alla dichiarazione di gravame e prima del deposito del provvedimento, prospettabile in relazione al giudizio di cassazione, ove l'impugnativa vincola il giudice alle alternatività proposte dai motivi, non è estensibile, sic et simpliciter, al giudizio di appello perché nell'ambito di tale giudizio è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Pertanto, se con i motivi di appello, che non siano inficiati da una evidente genericità di per sé soli, vengono investiti specifici punti della sentenza anche sotto il profilo di supposti vizi di una motivazione ignota (ma la cui logica può anche, entro certi limiti, essere desunta dal dispositivo), ciò non si risolverà in una inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, perché l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione dà al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato. (Fattispecie di appello proposto dal P.M. avverso sentenza con cui l'imputato era stato assolto dal delitto di violenza carnale, prima del deposito della motivazione, impugnazione riferita ad un supposto vizio logico della motivazione non nota).