(massima n. 1)
Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero il giudice d'appello, nel respingere il gravame, non puņ, senza violare il principio di devoluzione sancito dall'art. 597, comma 1, c.p.p. operare, ai sensi del comma 2, lett. a), di detto articolo, un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero, relative ad altri punti dell'impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.