(massima n. 1)
Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sé favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 c.p.p., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della violazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 c.p., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilitą del beneficio della non menzione della condanna gią concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).