(massima n. 1)
Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui č principale espressione l'art. 597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. «formazione progressiva del giudicato» nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilitą dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilitą. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilitą.