(massima n. 1)
L'effetto devolutivo dell'appello non impedisce il riesame e la decisione delle questioni necessariamente connesse ai motivi espressamente formulati, ma tale principio non può trovare applicazione nei rapporti tra il motivo esplicito riflettente la riduzione della misura della pena e l'istanza tendente alla applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 48 c.p.m.p. non dedotta nei motivi di appello, che comporterebbe per il giudice il riesame di una attenuante comune e quindi di un punto di decisione specifico ed autonomo rispetto a quello della generica determinazione della pena.