(massima n. 1)
Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., di applicare, anche d'ufficio, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e una o pił circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio di tale potere non č censurabile in cassazione, né č configurabile un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie relativa all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152).