(massima n. 1)
Il giudice d'appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalitą della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantitą. (Fattispecie relativa a reato continuato in cui il giudice d'appello aveva provveduto a rideterminare la pena base - fissata dal giudice di primo grado in termini superiori al massimo edittale stabilito per la fattispecie - con conseguente riduzione della pena finale). (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 21/01/2019).