(massima n. 1)
L'art. 597, comma quinto, c.p.p., pur conferendo al giudice di appello il potere di riconoscere, anche di ufficio, e di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non comporta per il detto giudice l'obbligo di specificare in motivazione le ragioni del mancato esercizio di tale potere, quando tale beneficio non abbia formato oggetto di apposita richiesta.