La norma in commento si occupa delle conseguenze della
sentenza di proscioglimento.
Posto che con la formula di cui all'art.
529 il giudice si è pronunciato sancendo l'innocenza dell'imputato, è chiaro come si debba procedere innanzitutto alla
liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e a disporre la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica ai sensi dell'art.
154 bis disp. att. del presente codice.
Il secondo comma precisa tuttavia che la medesima disciplina si applica qualora il giudice, pur condannando l'imputato, gli conceda la
sospensione condizionale della pena., posto che con tale istituto il condannato è “messo alla prova”, nel senso che se per cinque anni (due se trattasi di
contravvenzione) non commette un
delitto (o una contravvenzione) della stessa indole, la pena è estinta.